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Decisione

60.2005.277

istanza di ispezione degli atti. organismo di autodisciplina quale istante.

8 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. Il

procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta all’istanza, ed il fiduciario

interpellato ha permesso l’accesso agli atti relativi alla società __________.

3. Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. La

LRD è una legge di polizia economica: si tratta di una legge quadro,

caratterizzata dall’idea dell’autodisciplina (Messaggio del CF del 17.9.1996,

FF 1996 III p. 1007), in base alla quale le autorità intervengono unicamente in

caso di autocontrollo insufficiente o inesistente. La __________ è stata

costituita in relazione all’applicazione della LRD in Ticino, con riferimento

in particolare agli art. 24 ss LRD. La richiesta in esame dell’__________

s’inserisce in una procedura prevista dalla LRD.

5. Con

decisione del __________ (inc. __________) questa Camera ha ammesso un legittimo

interesse giuridico da parte dell’organizzazione istante che, in applicazione

del principio dell’autodisciplina, svolge per gli intermediari finanziari

presso di lei affiliati i medesimi compiti e le medesime funzioni dell’autorità

di controllo federale per gli intermediari finanziari da lei autorizzati ed a

Considerandi

lei direttamente sottoposti. Per questo è dato di principio anche per l’__________

un legittimo interesse giuridico ad accedere agli atti di un procedimento

penale. Occorre anche considerare che l’__________, in quanto delegataria di

compiti pubblici, è tenuta a rispettare il segreto di funzione.

6.

In

ossequio al principio della proporzionalità, si è rinunciato a concedere

un’autorizzazione generale. Per ogni singolo caso si deve perciò presentare una

richiesta giusta l’art. 27 CPP: questo permetterà per un verso a questa Camera

di ponderare in concreto la conformità della richiesta con i compiti specifici

che la LRD riconosce agli organi di autodisciplina, e permetterà per altro

verso alle persone interessate di esprimersi in merito e di sollevare eventuali

argomenti che potessero ostare all’accesso alle informazioni e/o agli atti.

7.

Nel

caso concreto, la richiesta tende ad accertare la veridicità di affermazioni

anonime che sarebbero state confermate da voci insistenti (non meglio

precisate) sulla piazza circa la società __________ e circa il fiduciario PI 2,

che ha chiesto di essere iscritto quale responsabile di una società affiliata

all’__________.

8.

Sebbene

l’oggetto del procedimento inc. MP __________ e la segnalazione anonima siano

più pertinenti alla legge cantonale sull’esercizio delle professioni fiduciarie

(LFid) che non alla LRD, come correntemente inteso dal procuratore pubblico che

ha operato una segnalazione in tal senso in data 22.8.2005, va riconosciuto un

legittimo interesse anche all’organizzazione istante.

9.

L’istanza

va quindi accolta e sarà evasa dal Ministero pubblico, permettendo l’accesso

agli atti dell’inc. MP __________ relativo alla __________, limitatamente ai

verbali avanti al procuratore pubblico, senza la possibilità di estrarre copie,

con l’avvertenza all’organizzazione istante che l’istruzione formale è in

svolgimento ma non ancora conclusa.

10.

La

tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’istante, all’origine della

procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LRD e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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