60.2005.281
istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. spese legali.
14 febbraio 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2005.281
Data decisione, Autorità:
14.02.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.281
Lugano
14 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 30/31.8.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 30.6.2004 – motivato l’1.9.2004
– emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 12/13.9.2005 del magistrato inquirente,
che conclude per la reiezione dell’istanza poiché nei confronti di IS 1 non è
mai stata promossa l’accusa, osservando inoltre che l’indennità richiesta per
le spese legali è in ogni caso eccessiva;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in seguito all’infortunio mortale avvenuto a __________ il __________ sul
cantiere dell’erigendo stabile di proprietà __________ /__________, nel quale
ha perso la vita † __________ __________, la Polizia
cantonale ha aperto un’inchiesta (cfr. AI 1, rapporto di constatazione e di
polizia giudiziaria 10.10.2002);
che
– nell’ambito delle informazioni preliminari per titolo di omicidio colposo e
violazione delle regole dell’arte edilizia – il procuratore pubblico ha interrogato,
in qualità di indiziato, IS 1, muratore indipendente
incaricato dalla ditta __________ __________ SA di eseguire alcuni lavori in
muratura e di manovrare la gru, che al momento dell’infortunio stava riponendo
Fatti
i suoi attrezzi e chiudendo il cantiere (cfr. AI 3, verbale di interrogatorio
23.4.2003);
che
con decisione 30.6.2004 – poi motivata l’1.9.2004 in seguito alla richiesta del
patrocinatore della ditta __________ SA – il magistrato inquirente ha decretato
il non luogo a procedere in assenza degli estremi dei reati ipotizzati,
rilevando in particolare che “il fatto che la sera dell’infortunio egli non
avesse impedito ai comproprietari di accedere al cantiere o non avesse chiuso
correttamente l’accesso al cantiere non può essergli imputato” in quanto “(…)
non si trovava in una posizione di garante” e che “analogo discorso vale
anche per quanto attiene alla mancata posa di un parapetto, di una protezione
laterale o di una copertura resistente alla rottura e solidamente fissata, come
prescritto dall’art. 16 OLCostr” in quanto “questo dovere non incombeva
infatti a lui, bensì al progettista e direttore dei lavori ed ai dipendenti
della __________ SA, nei confronti dei quali è stata promosso l’accusa”
(motivazione del decreto di non luogo a procedere, p. 4, NLP __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'534.25,
oltre interessi, per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ
2003 II p. 67 ss.);
che
nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non
luogo a procedere;
che
le informazioni preliminari hanno comportato – nei confronti dell’istante quale
indiziato – unicamente l’interrogatorio di data 30.4.2003 (AI 3), per cui non
hanno avuto importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera
personale;
che
le pene proposte nei confronti dei dipendenti della ditta __________ SA __________
__________ e __________ __________ e del progettista e direttore dei lavori __________
__________ con decreti di accusa 14.12.2005 – trenta giorni rispettivamente
sessanta giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova
di due anni (DA __________, __________ e __________) – suggeriscono inoltre che
si tratta di un caso di una gravità relativa a’ sensi della giurisprudenza
suesposta;
che peraltro l’istante – di professione muratore indipendente – era
verosimilmente a conoscenza delle prescrizioni (legali e di origine privata) in
materia di prevenzione degli infortuni che, nell’ambito specifico delle
costruzioni, determinano concretamente i doveri derivanti dall’obbligo di diligenza;
che
ciononostante le difficoltà giuridiche di cui alle ipotesi accusatorie –
segnatamente con riferimento alla commissione di reati per negligenza (art. 18
cpv. 3 CP) e, più specificatamente, alla violazione di doveri di diligenza
mediante un’omissione, ciò che presuppone una posizione di garante [comportante,
ad esempio, l’obbligo di sorvegliare una fonte di pericolo (KGr. GR
Considerandi
30.3
, BR 1986, p. 91; J. REHBERG / A. DONATSCH, Strafrecht I,
Verbrechenslehre, Zurigo 2001, p. 264 ss.)] – imponevano la
presenza di un legale già a questo stadio del procedimento;
che
d’altronde l’attiva partecipazione dei patrocinatori dei coindiziati e
soprattutto della parte civile (con la formulazione di precise domande)
all’interrogatorio di data 30.4.2003 – sostanzialmente inteso ad accertare
l’esistenza di un’eventuale posizione di garante dell’istante e conseguentemente
verificare gli atti concreti a lui incombenti – potrebbe già suggerire, in
ossequio al principio di parità delle armi, la necessità dell’assistenza di un difensore
e, più specificatamente, l’applicazione per analogia dell’art. 80 cpv. 1 CPP, secondo
cui la presenza della parte civile all’interrogatorio dell’accusato è soggetta
alla condizione della contemporanea presenza del difensore (cfr., al proposito,
decisione Giar 15.7.1994 in re P. F., inc. __________);
che
pertanto l'istante va ritenuto “accusato” a’ sensi dell'art. 317 CPP;
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale 30.8.2005 del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'534.25 [di cui CHF 3'035.--
a titolo di onorario, CHF 249.60 di spese e CHF 249.65 di IVA (doc. C)];
che
la tariffa applicata – pari a CHF 250.--/ora (cfr. istanza 30/31.8.2005, p. 3)
– è conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario che ne deriva (12 ore e 8 minuti circa) appare invece – per
un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato
alla fattispecie, che ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;
che
il patrocinio si è sostanzialmente limitato alla partecipazione
all’interrogatorio dell’istante di data 30.4.2003 ed a quello dei testimoni __________
__________, __________ __________ e __________ __________ di data 1.6.2004;
che,
esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto
l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che
un avvocato diligente avrebbe profuso – secondo la normale esperienza –
nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota
4.
), viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 9 ore a CHF 250.--/ora,
per complessivi CHF 2'250.--, di cui 20 minuti inerenti i colloqui telefonici
(in media 5 minuti/telefonata), 40 minuti inerenti gli scritti di data
14.1
, 14.2.2003, 28.4.2004 e 2.9.2004 (in media 10 minuti/scritto, gli
ulteriori scritti appaiono invece eccessivi e comunque non meglio specificati in
relazione alla fattispecie), 30 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 190
minuti inerenti la trasferta e l’interrogatorio di data 30.4.2003 (che si è
protratto dalle ore 8.30 alle ore 10.45) e 260 minuti inerenti la trasferta e
gli interrogatori di data 1.6.2004 (che si sono protratti dalle ore 9.00 alle
ore 12.20);
che
dagli atti risulta inoltre che la presente istanza è stata inoltrata dal lic.
iur. __________ __________;
che
fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate
ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che
nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo
della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni
orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza
giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R.
Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);
che
al proposito questa Camera ammette – per difese assunte a partire dal 2002 –
una tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc.
60.2003
);
che
la stesura dell'istanza in esame non presentava sia dal profilo giuridico sia
da quello fattuale difficoltà particolari;
che
conseguentemente viene ammesso – pur considerato che per la retribuzione di un
praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,
poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della
rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può
dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo
(cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.
19.2002
) – un onorario pari a 45 minuti a CHF 110.--/ora, per complessivi CHF
82.
;
che
a detti importi vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 199.10, ridotte in
particolare a CHF 1.50 quelle inerenti le telefonate di data 14.2.2003 e
28.4.2004
(CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di
moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6) ed a CHF 42.60 quelle inerenti
gli scritti [CHF 16.70 per lo scritto di data 14.1.2003, comprese le copie per
conoscenza e le fotocopie (CHF 5.90/scritto semplice, CHF 2.90/cpc e CHF
2.
--/fotocopia), CHF 5.90 per lo scritto di data 14.2.2003, CHF 6.-- per lo
scritto di data 28.4.2004 e CHF 14.-- per lo scritto di data 2.9.2004, comprese
le fotocopie della motivazione del decreto di non luogo a procedere (CHF
6.
--/scritto semplice e CHF 2.--/fotocopia)], per il resto approvate come
esposte;
che
l’IVA ammonta a CHF 192.40;
che
a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di
CHF 2'724.--;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 30.8.2005 della presente istanza;
che
le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale
30.8
;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di non luogo a procedere 30.6.2004 emanato dal procuratore pubblico
Nicola Respini (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________ __________,
a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'724.--
oltre interessi al 5% dal 30.8.2005.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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