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Decisione

60.2005.281

istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. spese legali.

14 febbraio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi attrezzi e chiudendo il cantiere (cfr. AI 3, verbale di interrogatorio

23.4.2003);

che

con decisione 30.6.2004 – poi motivata l’1.9.2004 in seguito alla richiesta del

patrocinatore della ditta __________ SA – il magistrato inquirente ha decretato

il non luogo a procedere in assenza degli estremi dei reati ipotizzati,

rilevando in particolare che “il fatto che la sera dell’infortunio egli non

avesse impedito ai comproprietari di accedere al cantiere o non avesse chiuso

correttamente l’accesso al cantiere non può essergli imputato” in quanto “(…)

non si trovava in una posizione di garante” e che “analogo discorso vale

anche per quanto attiene alla mancata posa di un parapetto, di una protezione

laterale o di una copertura resistente alla rottura e solidamente fissata, come

prescritto dall’art. 16 OLCostr” in quanto “questo dovere non incombeva

infatti a lui, bensì al progettista e direttore dei lavori ed ai dipendenti

della __________ SA, nei confronti dei quali è stata promosso l’accusa”

(motivazione del decreto di non luogo a procedere, p. 4, NLP __________);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'534.25,

oltre interessi, per spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

che

accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso

l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che

lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di

reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e

avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184

cpv. 1 e 2 CPP);

che

in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto

non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che

la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,

segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di

partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che

la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di

“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona

concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale

promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);

che

è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che

la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore;

che

– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF

126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.

49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura);

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito

patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF

1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del

28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.

1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ

2003 II p. 67 ss.);

che

nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non

luogo a procedere;

che

le informazioni preliminari hanno comportato – nei confronti dell’istante quale

indiziato – unicamente l’interrogatorio di data 30.4.2003 (AI 3), per cui non

hanno avuto importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera

personale;

che

le pene proposte nei confronti dei dipendenti della ditta __________ SA __________

__________ e __________ __________ e del progettista e direttore dei lavori __________

__________ con decreti di accusa 14.12.2005 – trenta giorni rispettivamente

sessanta giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova

di due anni (DA __________, __________ e __________) – suggeriscono inoltre che

si tratta di un caso di una gravità relativa a’ sensi della giurisprudenza

suesposta;

che peraltro l’istante – di professione muratore indipendente – era

verosimilmente a conoscenza delle prescrizioni (legali e di origine privata) in

materia di prevenzione degli infortuni che, nell’ambito specifico delle

costruzioni, determinano concretamente i doveri derivanti dall’obbligo di diligenza;

che

ciononostante le difficoltà giuridiche di cui alle ipotesi accusatorie –

segnatamente con riferimento alla commissione di reati per negligenza (art. 18

cpv. 3 CP) e, più specificatamente, alla violazione di doveri di diligenza

mediante un’omissione, ciò che presuppone una posizione di garante [comportante,

ad esempio, l’obbligo di sorvegliare una fonte di pericolo (KGr. GR

Considerandi

30.3

, BR 1986, p. 91; J. REHBERG / A. DONATSCH, Strafrecht I,

Verbrechenslehre, Zurigo 2001, p. 264 ss.)] – imponevano la

presenza di un legale già a questo stadio del procedimento;

che

d’altronde l’attiva partecipazione dei patrocinatori dei coindiziati e

soprattutto della parte civile (con la formulazione di precise domande)

all’interrogatorio di data 30.4.2003 – sostanzialmente inteso ad accertare

l’esistenza di un’eventuale posizione di garante dell’istante e conseguentemente

verificare gli atti concreti a lui incombenti – potrebbe già suggerire, in

ossequio al principio di parità delle armi, la necessità dell’assistenza di un difensore

e, più specificatamente, l’applicazione per analogia dell’art. 80 cpv. 1 CPP, secondo

cui la presenza della parte civile all’interrogatorio dell’accusato è soggetta

alla condizione della contemporanea presenza del difensore (cfr., al proposito,

decisione Giar 15.7.1994 in re P. F., inc. __________);

che

pertanto l'istante va ritenuto “accusato” a’ sensi dell'art. 317 CPP;

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale 30.8.2005 del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'534.25 [di cui CHF 3'035.--

a titolo di onorario, CHF 249.60 di spese e CHF 249.65 di IVA (doc. C)];

che

la tariffa applicata – pari a CHF 250.--/ora (cfr. istanza 30/31.8.2005, p. 3)

– è conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario che ne deriva (12 ore e 8 minuti circa) appare invece – per

un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato

alla fattispecie, che ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;

che

il patrocinio si è sostanzialmente limitato alla partecipazione

all’interrogatorio dell’istante di data 30.4.2003 ed a quello dei testimoni __________

__________, __________ __________ e __________ __________ di data 1.6.2004;

che,

esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto

l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che

un avvocato diligente avrebbe profuso – secondo la normale esperienza –

nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota

4.

), viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 9 ore a CHF 250.--/ora,

per complessivi CHF 2'250.--, di cui 20 minuti inerenti i colloqui telefonici

(in media 5 minuti/telefonata), 40 minuti inerenti gli scritti di data

14.1

, 14.2.2003, 28.4.2004 e 2.9.2004 (in media 10 minuti/scritto, gli

ulteriori scritti appaiono invece eccessivi e comunque non meglio specificati in

relazione alla fattispecie), 30 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 190

minuti inerenti la trasferta e l’interrogatorio di data 30.4.2003 (che si è

protratto dalle ore 8.30 alle ore 10.45) e 260 minuti inerenti la trasferta e

gli interrogatori di data 1.6.2004 (che si sono protratti dalle ore 9.00 alle

ore 12.20);

che

dagli atti risulta inoltre che la presente istanza è stata inoltrata dal lic.

iur. __________ __________;

che

fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate

ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che

nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo

della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni

orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza

giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R.

Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

che

al proposito questa Camera ammette – per difese assunte a partire dal 2002 –

una tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc.

60.2003

);

che

la stesura dell'istanza in esame non presentava sia dal profilo giuridico sia

da quello fattuale difficoltà particolari;

che

conseguentemente viene ammesso – pur considerato che per la retribuzione di un

praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,

poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della

rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può

dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo

(cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.

19.2002

) – un onorario pari a 45 minuti a CHF 110.--/ora, per complessivi CHF

82.

;

che

a detti importi vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 199.10, ridotte in

particolare a CHF 1.50 quelle inerenti le telefonate di data 14.2.2003 e

28.4.2004

(CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di

moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6) ed a CHF 42.60 quelle inerenti

gli scritti [CHF 16.70 per lo scritto di data 14.1.2003, comprese le copie per

conoscenza e le fotocopie (CHF 5.90/scritto semplice, CHF 2.90/cpc e CHF

2.

--/fotocopia), CHF 5.90 per lo scritto di data 14.2.2003, CHF 6.-- per lo

scritto di data 28.4.2004 e CHF 14.-- per lo scritto di data 2.9.2004, comprese

le fotocopie della motivazione del decreto di non luogo a procedere (CHF

6.

--/scritto semplice e CHF 2.--/fotocopia)], per il resto approvate come

esposte;

che

l’IVA ammonta a CHF 192.40;

che

a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di

CHF 2'724.--;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 30.8.2005 della presente istanza;

che

le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale

30.8

;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di non luogo a procedere 30.6.2004 emanato dal procuratore pubblico

Nicola Respini (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________ __________,

a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'724.--

oltre interessi al 5% dal 30.8.2005.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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