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Decisione

60.2005.282

istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale.

25 gennaio 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,

Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im

ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);

che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento

pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie

e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la

cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;

che

per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione

dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale

suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO

(cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di

escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto

dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito

a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione

dell'obbligato - segnatamente se

l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua

incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura

(cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §

109 n. 10; N.

SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, § 66 n. 1206; G. PIQUEREZ, op. cit., n.

4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. 60.2001.61);

che

lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,

debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al

comportamento riprovevole di un accusato;

che

in questo senso il Tribunale federale ha già giudicato conforme all’art. 32

Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del

procedimento penale a carico di un accusato liberato in mancanza di un

presupposto costitutivo del reato imputatogli, ove egli abbia chiaramente

violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante

dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo

riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al

procedimento penale (decisione TF 1P.534/2005 del 15.11.2005 e 1P.126/2005 del

27.4.2005; Praxis des Bundesgerichts 2001 Nr. 59, p. 351; DTF 116 Ia 162 ss.; cfr.

anche R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 17 ss.; N.

SCHMID, op. cit., § 66 n. 1206);

che

a maggior ragione la presunzione di innocenza non vieta di respingere

un’istanza di indennità presentata dall’accusato prosciolto, purché dalla

relativa decisione non risulti un apprezzamento negativo, sotto il profilo

penale, del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004);

che

nel caso di specie il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del

procedimento penale aperto - tra l’altro - nei confronti di IS 1 per titolo di

appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele;

che ha in particolare esposto che da un controllo

dell’istituto bancario “(...) erano (...) emersi elementi tali da far

ritenere che __________ __________, __________ __________ e IS 1, agendo in

complicità rispettivamente in correità con __________ __________, attivo presso

la sala cambi della Banca __________ __________, __________, avessero effettuato

operazioni irregolari su divise al fine di favorire __________ __________,

titolare del conto __________ __________”, che “era stato possibile

accertare che per la quasi totalità delle operazioni di investimento su divise

effettuate” su detto conto “(...), i cambisti della __________ __________

(__________), nelle persone di __________, __________ e IS 1, chiudevano le

operazioni con un’unica controparte e meglio la Banca __________ __________, e

ciò anche quando le operazioni avrebbero potuto essere chiuse con altre

controparti rispettivamente dalla stessa __________ __________ (__________)”

(decreto di abbandono 7.9.2004, p. 1 e 2);

che “era inoltre stato accertato che per alcune

operazioni effettuate nei giorni 3, 4 e 5 settembre 2003, la sala cambi della

segnalante, sempre nelle persone dei tre indagati, veniva contattata dal

cliente __________, il quale avvertiva che era il momento di chiamare la controparte

bancaria Banca __________ __________ per chiudere l’operazione”, che “quest’ultimo

istituto, nella persona di __________ __________, veniva contattato via dealing

dalla sala cambi della __________ __________ (__________) in relazione ad

un’operazione qualsiasi, estranea all’ordine lasciato dal cliente”, che “durante

la conversazione veniva confermato brevemente l’eseguito dell’ordine lasciato

dal __________ del conto __________ __________, e ciò senza che fossero per

altro state fornite le coordinate per effettuare il pagamento” e che “il

contenuto delle conversazioni telefoniche fra il titolare del conto __________ __________

e la sala cambi della banca segnalante lasciavano per altro chiaramente

presumere l’esistenza di gravi irregolarità nell’esecuzione delle operazioni su

divise per il cliente” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);

che “un simile modo di procedere, assolutamente

anomalo rispetto alla corrente prassi in vigore nelle sale mercato

relativamente ad operazioni su divise, ha indotto la __________ __________ (__________)

a segnalare la fattispecie al Ministero pubblico”, aggiungendo altresì che

“(...) a seguito delle predette modalità operative, il conto __________ __________

ha registrato un incremento degli averi depositati da ca. Euro 150'000.-- a ca.

Euro 2'850'000.-- sull’arco di circa 18 mesi (marzo 2002 / settembre 2003)”

(decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);

che il procuratore pubblico ha poi evidenziato che “i

cambisti __________, __________ e IS 1 sono stati assunti a verbale in data 18

novembre 2003 ed hanno nella sostanza riconosciuto di avere adottato modalità

irregolari in relazione alle operazioni di cambio su divise per il conto __________

__________” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);

che l’istante, in sede di interrogatorio presso il

Ministero pubblico, ha in effetti ammesso di sapere che “(...) le modalità

operative con il cliente __________ sin qui descritte (cfr., al proposito,

suo verbale di interrogatorio 18.11.2003, ore 9.00, p. 2 ss.) costituivano

operazioni illecite”, affermando inoltre di essere “(...) stata messa al

corrente da __________ e __________ di come bisognava trattare con il cliente __________,

verso giugno 2002. Da questo momento ero quindi al corrente che con il cliente __________

si operava in modo illecito” (suo verbale di interrogatorio 18.11.2003, ore

9.00, p. 4);

che giova altresì rilevare che ha successivamente

dichiarato che “dopo discussione, posso dire di avere ricevuto in contanti

da __________ non più di fr. 2'000.-- al mese. Me li versava in contanti senza

darmi particolari spiegazioni. Evidentemente era sottinteso per entrambi che il

versamento in contanti era collegato con l’operatività irregolare sul conto __________”,

affermando inoltre di aver utilizzato “(...) questi soldi in ragione di fr.

1'000.-- per pagare fr. 695.-- di canone di locazione del monolocale di __________

(...)”, mentre “la differenza (...) per le spese mensili” (suo

Considerandi

verbale di interrogatorio 18.11.2003, ore 16.30, p. 2) e ciò perlomeno per il

periodo estate 2002 - giugno 2003 (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 3);

che il procuratore pubblico nel decreto di abbandono

7.9.2004

ha pure esposto che “abbondanzialmente e per verificare l’ipotesi

di una partecipazione accessoria (nella forma della complicità) degli accusati

ad un eventuale reato di amministrazione infedele commesso da __________ in Italia,

va detto che la legislazione italiana non conosce il reato di amministrazione

infedele nei termini previsti dal Codice penale svizzero, sussumendo le ipotesi

di infedeltà di gestione del patrimonio altrui nel delitto di appropriazione

indebita di cui all’art. 646 CPI (BLK, ad art. 158 CPS, nota 4), che, come

detto sopra, non appare adempiuto nel caso in esame per carenza dell’elemento

oggettivo dell’affidamento” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 5);

che nondimeno ha concluso che “va da sé che le

modalità adottate da __________, __________, __________ e IS 1 relativamente

alle operazioni effettuate per il cliente __________ si scontrano con la prassi

seguita nelle sale cambi per operazioni su divise e sono censurabili quantomeno

dal profilo professionale”, evidenziando inoltre che “conseguire un

guadagno personale a seguito dell’adozione di modalità operative sul posto di lavoro

che non sono conformi alla prassi e che presumibilmente violano le direttive

interne dell’istituto bancario, è senza dubbio deontologicamente censurabile, e

ciò a prescindere dalla eventuale rilevanza penale di un simile comportamento,

che nel caso concreto non è stato possibile accertare” (decreto di

abbandono 7.9.2004, p. 5);

che

tenuto conto di quanto sopra esposto è indubbio che IS 1, unitamente ai suoi due

allora colleghi d’ufficio, ha assunto un comportamento riprovevole sotto il

profilo del diritto civile, in relazione alle operazioni di investimento su

divise effettuate sul conto __________ __________, perlomeno nei confronti

della __________ __________ (__________) allorquando era alle sue dipendenze in

qualità di cambista;

che

del resto è proprio in seguito a questo comportamento riprovevole che in data

22.10.2003

l’istituto bancario ha segnalato al Ministero pubblico la

fattispecie con possibile rilevanza penale (cfr., al proposito, AI 1);

che

alla luce di questi fatti ed in considerazione dell’art. 44 CO e della

giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera l’istanza 30/31.8.2005

deve pertanto essere integralmente respinta;

che a prescindere da ciò, occorre rilevare che per

quanto concerne la rifusione dei danni materiali, l’istante postula il

risarcimento di CHF 74’870.75 “(...) quale differenza tra il salario mensile

lordo pari a Fr. 8'962.85 dovuto per il periodo gennaio 2004/maggio 2005 e

quanto percepito dalla Cassa disoccupazione __________ __________ /__________

(doc. 3)”, sostenendo di essere stata licenziata a seguito dell’apertura

del procedimento penale nei suoi confronti (istanza 30/31.8.2005, p. 7);

che se è vero che la __________ __________ (__________)

con scritto 18.11.2003 ha rescisso, con effetto immediato, il rapporto di lavoro

con l’istante in base all’art. 337 CO - data coincidente con il giorno in cui è

stata promossa l’accusa nei suoi confronti per titolo di appropriazione

indebita, sub. truffa e amministrazione infedele (cfr. verbale di interrogatorio

18.11.2003

di IS 1, ore 16.30, p. 3) -, è altrettanto vero che è stato proprio

l’istituto bancario, prima dell’apertura del procedimento penale, a segnalare

al Ministero pubblico un comportamento “(...) scorretto e di probabile rilevanza

penale” (osservazioni PP 5.9.2005, p. 2) da parte sua;

che di conseguenza non solo l’asserzione dell’istante

secondo cui a seguito dell’apertura del procedimento penale “(...) la

fiducia che la __________ __________ (__________) riponeva nell’istante è (...)

venuta meno”, conducendo “(...) la direzione al suo licenziamento (doc.

4)” appare infondata, ma dagli atti risulta pure che la direzione aveva

perso la fiducia nei suoi confronti già molto prima, a causa del suo atteggiamento

assunto in relazione alla gestione del conto __________ __________ [cfr., al

proposito, AI 1, segnalazione e documentazione prodotta dalla __________ __________

(__________)];

che anche a mente del procuratore pubblico “il

licenziamento è la naturale conseguenza di quanto accertato dalla Banca

relativamente all’agire dell’istante e non la conseguenza del procedimento

penale”, il quale evidenzia inoltre che “la decisione di abbandono ha

chiaramente stigmatizzato il comportamento tenuto dall’istante, ritenuto

professionalmente scorretto e deontologicamente censurabile, ciò che per altro

ha riconosciuto la stessa istante (cfr. verbale IS 1 18.11.2003, ore 09.00, p.

4)” e che “(...) la stessa istante, indipendentemente dall’apertura o

meno di un procedimento penale, è stata l’unica artefice del danno che ora

lamenta” (osservazioni PP 5.9.2005, p. 2);

che del resto non dimostra concretamente - come le

incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999,

ad art. 317, p. 506) - di essere stata licenziata dalla __________ __________ (__________)

proprio a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti, detta

asserzione non risultando in alcun modo dallo scritto 18.11.2003 (cfr. copia

scritto 18.11.2003 “disdetta rapporto di lavoro”);

che pertanto non potrebbe pretendere nulla al

proposito;

che per quanto concerne l’ulteriore pretesa di CHF

5'000.-- rivendicata a titolo di riparazione del torto morale, l’istante

asserisce che la stessa troverebbe “(...) piena legittimazione se

raffrontata alla” sua “situazione professionale, nonché alla” sua

“reputazione ed alla” sua età, rilevando che fino all’apertura del

procedimento penale nei suoi confronti “(...) era procuratrice-cambista nel

pieno di una promettente e soddisfacente carriera professionale” e che “a

seguito del procedimento in oggetto la fiducia che la __________ __________ (__________)

riponeva nell’istante è però venuta meno; ciò che ha condotto la direzione al

suo licenziamento” (istanza 30/31.8.2005, p. 5);

che assevera tra l’altro che sarebbe rimasta

disoccupata fino al mese di maggio 2005, che sarebbe poi stata assunta da un

altro istituto bancario “(...) in qualità di account manager, funzione

gerarchicamente inferiore rispetto alla precedente e limitata ad un ruolo di

assistenza ad altri funzionari della banca” e che ciò le avrebbe “(...)

creato e crea tuttora (...) profondi turbamenti e finanche uno stato di

depressione”, sostenendo inoltre di essere “(...) stata tradotta presso

il Ministero pubblico allorquando si trovava sul posto di lavoro, dinanzi

pertanto a tutti i suoi colleghi e clienti” (istanza 30/31.8.2005, p. 6);

che l’accusato, che durante l’istruzione formale non è

stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale, può

ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito

dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,

sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere

stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della

sua personalità;

che a prescindere dal fatto che l’istante non è stata

tradotta al Ministero pubblico allorquando si trovava sul posto di lavoro,

bensì è stata raggiunta dalla polizia nella sua abitazione alle ore 6.30 (AI

17, rapporto d’esecuzione della polizia cantonale 18.11.2005, p. 2), la stessa

non dimostra, come le incombeva, di non aver trovato un posto di lavoro, rispettivamente

di non essere stata assunta da un possibile datore di lavoro proprio a causa

del procedimento penale;

che il magistrato inquirente osserva rettamente al

riguardo che “non vi è alcun nesso causale diretto fra l’asserito patimento

morale ed il procedimento penale: le difficoltà a reperire una nuova

occupazione nel medesimo campo di attività non sono dipese dal procedimento

penale ma dal comportamento tenuto dall’istante sul posto di lavoro, comportamento

che la datrice di lavoro ha accertato prima di segnalarlo al MP” (osservazioni

PP 5.9.2005, p. 3);

che

inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a

tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento

penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

di conseguenza nemmeno questa pretesa potrebbe essere ammessa;

che tenuto conto delle precedenti considerazioni,

l’istanza va integralmente respinta;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320

cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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