60.2005.282
istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale.
25 gennaio 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
60.2005.282
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.282
Lugano
25 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30/31.8.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 7.9.2004 del procuratore pubblico
Maria Galliani (ABB __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamate le osservazioni 5.9.2005 del procuratore pubblico che -
in sintesi - ritiene che “(...) la richiesta dell’istante di rifusione delle
spese legali debba essere ridimensionata alla luce della natura poco complessa
della materia”, che “(...) la domanda di risarcimento della perdita di
guadagno debba essere respinta ritenuta l’assenza di un nesso causale diretto
fra il procedimento ed il danno vantato” e che “(...) l’entità della
equa indennità richiesta per torto morale debba essere rivista tenendo in
considerazione l’assenza di prove a sostegno del patimento patito e
l’inesistenza di un nesso diretto fra l’asserito patimento e il procedimento”
(osservazioni 5.9.2005, p. 3);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decisione 7.9.2004 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del
procedimento penale promosso tra l’altro nei confronti di IS 1 - la quale esercitava
la sua attività professionale come cambista presso la __________ __________ (__________),
__________, dal mese di gennaio 2000 (cfr. verbale d’interrogatorio 18.11.2003
di IS 1, p. 2) - per titolo di appropriazione indebita, truffa e
amministrazione infedele, a seguito della segnalazione 22.10.2003 di detto
istituto bancario di “(...) alcuni fatti di possibile rilevanza penale
emersi da un controllo delle operazioni di investimento su divise effettuate
sul conto __________ __________, aperto nel marzo 2002 presso la banca segnalante”,
rilevando in particolare che “a fronte delle modalità operative messe in
atto relativamente alle operazioni su divise per il conto __________ __________,
le ipotesi di truffa ed appropriazione indebita non entrano in considerazione,
ritenuto come non sia stata utilizzata alcuna forma di inganno nei confronti
delle presunte vittime Banca __________ __________ e __________ __________ (__________)
né nei confronti di terzi, rispettivamente ritenuto come manchi l’elemento
oggettivo dell’affidamento di beni o valori richiesto dalla norma di cui
all’art. 138 CP”; circa l’ipotesi di reato di amministrazione infedele ha
stabilito che “(...), l’inchiesta non ha permesso di accertare la
realizzazione di una perdita patrimoniale, nemmeno transitoria, a danno delle
presunte vittime Banca __________ __________ e __________ __________ (__________)”
(decreto di abbandono 7.9.2004, p. 1 e 4);
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di
un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - l’istante, che protesta le ripetibili
(pari a CHF 3'500.--), chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 90'572.95 oltre interessi al
5% dal 7.9.2004, di cui CHF 10'702.10 per spese di patrocinio, CHF 5'000.-- a
titolo di torto morale e CHF 74'870.85 per danni materiali (cfr. istanza
30/31.8.2005, p. 4, 7 e 8);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento
dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che
hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione
Fatti
di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento
pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie
e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la
cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;
che
per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione
dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale
suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO
(cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di
escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto
dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito
a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione
dell'obbligato - segnatamente se
l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua
incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura
(cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §
109 n. 10; N.
SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, § 66 n. 1206; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. 60.2001.61);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al
comportamento riprovevole di un accusato;
che
in questo senso il Tribunale federale ha già giudicato conforme all’art. 32
Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del
procedimento penale a carico di un accusato liberato in mancanza di un
presupposto costitutivo del reato imputatogli, ove egli abbia chiaramente
violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante
dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo
riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al
procedimento penale (decisione TF 1P.534/2005 del 15.11.2005 e 1P.126/2005 del
27.4.2005; Praxis des Bundesgerichts 2001 Nr. 59, p. 351; DTF 116 Ia 162 ss.; cfr.
anche R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 17 ss.; N.
SCHMID, op. cit., § 66 n. 1206);
che
a maggior ragione la presunzione di innocenza non vieta di respingere
un’istanza di indennità presentata dall’accusato prosciolto, purché dalla
relativa decisione non risulti un apprezzamento negativo, sotto il profilo
penale, del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004);
che
nel caso di specie il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del
procedimento penale aperto - tra l’altro - nei confronti di IS 1 per titolo di
appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele;
che ha in particolare esposto che da un controllo
dell’istituto bancario “(...) erano (...) emersi elementi tali da far
ritenere che __________ __________, __________ __________ e IS 1, agendo in
complicità rispettivamente in correità con __________ __________, attivo presso
la sala cambi della Banca __________ __________, __________, avessero effettuato
operazioni irregolari su divise al fine di favorire __________ __________,
titolare del conto __________ __________”, che “era stato possibile
accertare che per la quasi totalità delle operazioni di investimento su divise
effettuate” su detto conto “(...), i cambisti della __________ __________
(__________), nelle persone di __________, __________ e IS 1, chiudevano le
operazioni con un’unica controparte e meglio la Banca __________ __________, e
ciò anche quando le operazioni avrebbero potuto essere chiuse con altre
controparti rispettivamente dalla stessa __________ __________ (__________)”
(decreto di abbandono 7.9.2004, p. 1 e 2);
che “era inoltre stato accertato che per alcune
operazioni effettuate nei giorni 3, 4 e 5 settembre 2003, la sala cambi della
segnalante, sempre nelle persone dei tre indagati, veniva contattata dal
cliente __________, il quale avvertiva che era il momento di chiamare la controparte
bancaria Banca __________ __________ per chiudere l’operazione”, che “quest’ultimo
istituto, nella persona di __________ __________, veniva contattato via dealing
dalla sala cambi della __________ __________ (__________) in relazione ad
un’operazione qualsiasi, estranea all’ordine lasciato dal cliente”, che “durante
la conversazione veniva confermato brevemente l’eseguito dell’ordine lasciato
dal __________ del conto __________ __________, e ciò senza che fossero per
altro state fornite le coordinate per effettuare il pagamento” e che “il
contenuto delle conversazioni telefoniche fra il titolare del conto __________ __________
e la sala cambi della banca segnalante lasciavano per altro chiaramente
presumere l’esistenza di gravi irregolarità nell’esecuzione delle operazioni su
divise per il cliente” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);
che “un simile modo di procedere, assolutamente
anomalo rispetto alla corrente prassi in vigore nelle sale mercato
relativamente ad operazioni su divise, ha indotto la __________ __________ (__________)
a segnalare la fattispecie al Ministero pubblico”, aggiungendo altresì che
“(...) a seguito delle predette modalità operative, il conto __________ __________
ha registrato un incremento degli averi depositati da ca. Euro 150'000.-- a ca.
Euro 2'850'000.-- sull’arco di circa 18 mesi (marzo 2002 / settembre 2003)”
(decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);
che il procuratore pubblico ha poi evidenziato che “i
cambisti __________, __________ e IS 1 sono stati assunti a verbale in data 18
novembre 2003 ed hanno nella sostanza riconosciuto di avere adottato modalità
irregolari in relazione alle operazioni di cambio su divise per il conto __________
__________” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);
che l’istante, in sede di interrogatorio presso il
Ministero pubblico, ha in effetti ammesso di sapere che “(...) le modalità
operative con il cliente __________ sin qui descritte (cfr., al proposito,
suo verbale di interrogatorio 18.11.2003, ore 9.00, p. 2 ss.) costituivano
operazioni illecite”, affermando inoltre di essere “(...) stata messa al
corrente da __________ e __________ di come bisognava trattare con il cliente __________,
verso giugno 2002. Da questo momento ero quindi al corrente che con il cliente __________
si operava in modo illecito” (suo verbale di interrogatorio 18.11.2003, ore
9.00, p. 4);
che giova altresì rilevare che ha successivamente
dichiarato che “dopo discussione, posso dire di avere ricevuto in contanti
da __________ non più di fr. 2'000.-- al mese. Me li versava in contanti senza
darmi particolari spiegazioni. Evidentemente era sottinteso per entrambi che il
versamento in contanti era collegato con l’operatività irregolare sul conto __________”,
affermando inoltre di aver utilizzato “(...) questi soldi in ragione di fr.
1'000.-- per pagare fr. 695.-- di canone di locazione del monolocale di __________
(...)”, mentre “la differenza (...) per le spese mensili” (suo
Considerandi
verbale di interrogatorio 18.11.2003, ore 16.30, p. 2) e ciò perlomeno per il
periodo estate 2002 - giugno 2003 (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 3);
che il procuratore pubblico nel decreto di abbandono
7.9.2004
ha pure esposto che “abbondanzialmente e per verificare l’ipotesi
di una partecipazione accessoria (nella forma della complicità) degli accusati
ad un eventuale reato di amministrazione infedele commesso da __________ in Italia,
va detto che la legislazione italiana non conosce il reato di amministrazione
infedele nei termini previsti dal Codice penale svizzero, sussumendo le ipotesi
di infedeltà di gestione del patrimonio altrui nel delitto di appropriazione
indebita di cui all’art. 646 CPI (BLK, ad art. 158 CPS, nota 4), che, come
detto sopra, non appare adempiuto nel caso in esame per carenza dell’elemento
oggettivo dell’affidamento” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 5);
che nondimeno ha concluso che “va da sé che le
modalità adottate da __________, __________, __________ e IS 1 relativamente
alle operazioni effettuate per il cliente __________ si scontrano con la prassi
seguita nelle sale cambi per operazioni su divise e sono censurabili quantomeno
dal profilo professionale”, evidenziando inoltre che “conseguire un
guadagno personale a seguito dell’adozione di modalità operative sul posto di lavoro
che non sono conformi alla prassi e che presumibilmente violano le direttive
interne dell’istituto bancario, è senza dubbio deontologicamente censurabile, e
ciò a prescindere dalla eventuale rilevanza penale di un simile comportamento,
che nel caso concreto non è stato possibile accertare” (decreto di
abbandono 7.9.2004, p. 5);
che
tenuto conto di quanto sopra esposto è indubbio che IS 1, unitamente ai suoi due
allora colleghi d’ufficio, ha assunto un comportamento riprovevole sotto il
profilo del diritto civile, in relazione alle operazioni di investimento su
divise effettuate sul conto __________ __________, perlomeno nei confronti
della __________ __________ (__________) allorquando era alle sue dipendenze in
qualità di cambista;
che
del resto è proprio in seguito a questo comportamento riprovevole che in data
22.10.2003
l’istituto bancario ha segnalato al Ministero pubblico la
fattispecie con possibile rilevanza penale (cfr., al proposito, AI 1);
che
alla luce di questi fatti ed in considerazione dell’art. 44 CO e della
giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera l’istanza 30/31.8.2005
deve pertanto essere integralmente respinta;
che a prescindere da ciò, occorre rilevare che per
quanto concerne la rifusione dei danni materiali, l’istante postula il
risarcimento di CHF 74’870.75 “(...) quale differenza tra il salario mensile
lordo pari a Fr. 8'962.85 dovuto per il periodo gennaio 2004/maggio 2005 e
quanto percepito dalla Cassa disoccupazione __________ __________ /__________
(doc. 3)”, sostenendo di essere stata licenziata a seguito dell’apertura
del procedimento penale nei suoi confronti (istanza 30/31.8.2005, p. 7);
che se è vero che la __________ __________ (__________)
con scritto 18.11.2003 ha rescisso, con effetto immediato, il rapporto di lavoro
con l’istante in base all’art. 337 CO - data coincidente con il giorno in cui è
stata promossa l’accusa nei suoi confronti per titolo di appropriazione
indebita, sub. truffa e amministrazione infedele (cfr. verbale di interrogatorio
18.11.2003
di IS 1, ore 16.30, p. 3) -, è altrettanto vero che è stato proprio
l’istituto bancario, prima dell’apertura del procedimento penale, a segnalare
al Ministero pubblico un comportamento “(...) scorretto e di probabile rilevanza
penale” (osservazioni PP 5.9.2005, p. 2) da parte sua;
che di conseguenza non solo l’asserzione dell’istante
secondo cui a seguito dell’apertura del procedimento penale “(...) la
fiducia che la __________ __________ (__________) riponeva nell’istante è (...)
venuta meno”, conducendo “(...) la direzione al suo licenziamento (doc.
4)” appare infondata, ma dagli atti risulta pure che la direzione aveva
perso la fiducia nei suoi confronti già molto prima, a causa del suo atteggiamento
assunto in relazione alla gestione del conto __________ __________ [cfr., al
proposito, AI 1, segnalazione e documentazione prodotta dalla __________ __________
(__________)];
che anche a mente del procuratore pubblico “il
licenziamento è la naturale conseguenza di quanto accertato dalla Banca
relativamente all’agire dell’istante e non la conseguenza del procedimento
penale”, il quale evidenzia inoltre che “la decisione di abbandono ha
chiaramente stigmatizzato il comportamento tenuto dall’istante, ritenuto
professionalmente scorretto e deontologicamente censurabile, ciò che per altro
ha riconosciuto la stessa istante (cfr. verbale IS 1 18.11.2003, ore 09.00, p.
4)” e che “(...) la stessa istante, indipendentemente dall’apertura o
meno di un procedimento penale, è stata l’unica artefice del danno che ora
lamenta” (osservazioni PP 5.9.2005, p. 2);
che del resto non dimostra concretamente - come le
incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999,
ad art. 317, p. 506) - di essere stata licenziata dalla __________ __________ (__________)
proprio a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti, detta
asserzione non risultando in alcun modo dallo scritto 18.11.2003 (cfr. copia
scritto 18.11.2003 “disdetta rapporto di lavoro”);
che pertanto non potrebbe pretendere nulla al
proposito;
che per quanto concerne l’ulteriore pretesa di CHF
5'000.-- rivendicata a titolo di riparazione del torto morale, l’istante
asserisce che la stessa troverebbe “(...) piena legittimazione se
raffrontata alla” sua “situazione professionale, nonché alla” sua
“reputazione ed alla” sua età, rilevando che fino all’apertura del
procedimento penale nei suoi confronti “(...) era procuratrice-cambista nel
pieno di una promettente e soddisfacente carriera professionale” e che “a
seguito del procedimento in oggetto la fiducia che la __________ __________ (__________)
riponeva nell’istante è però venuta meno; ciò che ha condotto la direzione al
suo licenziamento” (istanza 30/31.8.2005, p. 5);
che assevera tra l’altro che sarebbe rimasta
disoccupata fino al mese di maggio 2005, che sarebbe poi stata assunta da un
altro istituto bancario “(...) in qualità di account manager, funzione
gerarchicamente inferiore rispetto alla precedente e limitata ad un ruolo di
assistenza ad altri funzionari della banca” e che ciò le avrebbe “(...)
creato e crea tuttora (...) profondi turbamenti e finanche uno stato di
depressione”, sostenendo inoltre di essere “(...) stata tradotta presso
il Ministero pubblico allorquando si trovava sul posto di lavoro, dinanzi
pertanto a tutti i suoi colleghi e clienti” (istanza 30/31.8.2005, p. 6);
che l’accusato, che durante l’istruzione formale non è
stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale, può
ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che a prescindere dal fatto che l’istante non è stata
tradotta al Ministero pubblico allorquando si trovava sul posto di lavoro,
bensì è stata raggiunta dalla polizia nella sua abitazione alle ore 6.30 (AI
17, rapporto d’esecuzione della polizia cantonale 18.11.2005, p. 2), la stessa
non dimostra, come le incombeva, di non aver trovato un posto di lavoro, rispettivamente
di non essere stata assunta da un possibile datore di lavoro proprio a causa
del procedimento penale;
che il magistrato inquirente osserva rettamente al
riguardo che “non vi è alcun nesso causale diretto fra l’asserito patimento
morale ed il procedimento penale: le difficoltà a reperire una nuova
occupazione nel medesimo campo di attività non sono dipese dal procedimento
penale ma dal comportamento tenuto dall’istante sul posto di lavoro, comportamento
che la datrice di lavoro ha accertato prima di segnalarlo al MP” (osservazioni
PP 5.9.2005, p. 3);
che
inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a
tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento
penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
di conseguenza nemmeno questa pretesa potrebbe essere ammessa;
che tenuto conto delle precedenti considerazioni,
l’istanza va integralmente respinta;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320
cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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