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Decisione

60.2005.283

istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale.

25 gennaio 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di

escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto

dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito

a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato

- segnatamente se l'accusato ha

determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione

oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; N. SCHMID, Strafprozessrecht,

4. ed., Zurigo 2004, § 66 n. 1206; G.

PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione CRP

19.5.2003, inc. 60.2001.61);

che

lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,

debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al

comportamento riprovevole di un accusato;

che

in questo senso il Tribunale federale ha già giudicato conforme all’art. 32

Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del

procedimento penale a carico di un accusato liberato in mancanza di un

presupposto costitutivo del reato imputatogli, ove egli abbia chiaramente

violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante

dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo

riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al

procedimento penale (decisione TF 1P.534/2005 del 15.11.2005 e 1P.126/2005 del

27.4.2005; Praxis des Bundesgerichts 2001 Nr. 59, p. 351; DTF 116 Ia 162 ss.; cfr.

anche R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 17 ss.; N.

SCHMID, op. cit., § 66 n. 1206);

che

a maggior ragione la presunzione di innocenza non vieta di respingere

un’istanza di indennità presentata dall’accusato prosciolto, purché dalla

relativa decisione non risulti un apprezzamento negativo, sotto il profilo

penale, del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004);

che

nel caso di specie il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del

procedimento penale aperto - tra l’altro - nei confronti di IS 1 per titolo di

appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele;

che ha in particolare esposto che da un controllo

dell’istituto bancario “(...) erano (...) emersi elementi tali da far

ritenere che __________ __________, IS 1 e __________ __________, agendo in

complicità rispettivamente in correità con __________ __________, attivo presso

la sala cambi della Banca __________ __________, __________, avessero

effettuato operazioni irregolari su divise al fine di favorire __________ __________,

titolare del conto __________ __________”, che “era stato possibile

accertare che per la quasi totalità delle operazioni di investimento su divise

effettuate” su detto conto “(...), i cambisti della __________ __________

(__________), nelle persone di __________, IS 1 e __________, chiudevano le

operazioni con un’unica controparte e meglio la Banca __________ __________, e

ciò anche quando le operazioni avrebbero potuto essere chiuse con altre

controparti rispettivamente dalla stessa __________ __________ (__________)”

(decreto di abbandono 7.9.2004, p. 1 e 2);

che “era inoltre stato accertato che per alcune

operazioni effettuate nei giorni 3, 4 e 5 settembre 2003, la sala cambi della

segnalante, sempre nelle persone dei tre indagati, veniva contattata dal

cliente __________, il quale avvertiva che era il momento di chiamare la controparte

bancaria Banca __________ __________ per chiudere l’operazione”, che “quest’ultimo

istituto, nella persona di __________ __________, veniva contattato via dealing

dalla sala cambi della __________ __________ (__________) in relazione ad

un’operazione qualsiasi, estranea all’ordine lasciato dal cliente”, che “durante

la conversazione veniva confermato brevemente l’eseguito dell’ordine lasciato

dal __________ del conto __________ __________, e ciò senza che fossero per

altro state fornite le coordinate per effettuare il pagamento” e che “il

contenuto delle conversazioni telefoniche fra il titolare del conto __________ __________

e la sala cambi della banca segnalante lasciavano per altro chiaramente

presumere l’esistenza di gravi irregolarità nell’esecuzione delle operazioni su

divise per il cliente” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);

che “un simile modo di procedere, assolutamente

anomalo rispetto alla corrente prassi in vigore nelle sale mercato

relativamente ad operazioni su divise, ha indotto la __________ __________ (__________)

a segnalare la fattispecie al Ministero pubblico”, aggiungendo altresì che

“(...) a seguito delle predette modalità operative, il conto __________ __________

ha registrato un incremento degli averi depositati da ca. Euro 150'000.-- a ca.

Euro 2'850'000.-- sull’arco di circa 18 mesi (marzo 2002 / settembre 2003)”

(decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);

che il procuratore pubblico ha poi evidenziato che “i

cambisti IS 1, __________ e __________ sono stati assunti a verbale in data 18

novembre 2003 ed hanno nella sostanza riconosciuto di avere adottato modalità

irregolari in relazione alle operazioni di cambio su divise per il conto __________

__________” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);

che l’istante, in sede di interrogatorio presso il

Ministero pubblico, ha in particolare dichiarato che “effettivamente __________

(...) circa 15 giorni / un mese dopo l’apertura del conto __________, che è

avvenuta nel marzo 2002, (...) mi ha detto che il cliente aveva la possibilità

di passare un ordine alla __________ quando già l’aveva concordato con una

controparte, che era poi sempre la stessa”, che “il cliente era dunque

sicuro di poter chiudere l’operazione in utile”, affermando inoltre che “__________mi

ha chiesto se ero d’accordo a partecipare a questo tipo di operatività sul

conto __________ ed io ho accettato”, che “all’epoca avevo uno stipendio

di ca. fr. 6'000.-- netti” e che “effettivamente quanto mi versava __________

mi permetteva di raddoppiare lo stipendio se non addirittura ricavare più del

doppio dello stipendio” (suo verbale d’interrogatorio 18.11.2003, ore

14.30, p. 1 e 2);

che il procuratore pubblico nel decreto di abbandono

7.9.2004 ha pure esposto che “abbondanzialmente e per verificare l’ipotesi

di una partecipazione accessoria (nella forma della complicità) degli accusati

ad un eventuale reato di amministrazione infedele commesso da __________ in __________,

va detto che la legislazione __________ non conosce il reato di amministrazione

infedele nei termini previsti dal Codice penale svizzero, sussumendo le ipotesi

di infedeltà di gestione del patrimonio altrui nel delitto di appropriazione

indebita di cui all’art. 646 CPI (BLK, ad art. 158 CPS, nota 4), che, come

detto sopra, non appare adempiuto nel caso in esame per carenza dell’elemento

oggettivo dell’affidamento” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 5);

Considerandi

che nondimeno ha concluso che “va da sé che le

modalità adottate da __________, __________, IS 1 e __________ relativamente

alle operazioni effettuate per il cliente __________ si scontrano con la prassi

seguita nelle sale cambi per operazioni su divise e sono censurabili quantomeno

dal profilo professionale”, evidenziando inoltre che “conseguire un

guadagno personale a seguito dell’adozione di modalità operative sul posto di lavoro

che non sono conformi alla prassi e che presumibilmente violano le direttive

interne dell’istituto bancario, è senza dubbio deontologicamente censurabile, e

ciò a prescindere dalla eventuale rilevanza penale di un simile comportamento,

che nel caso concreto non è stato possibile accertare” (decreto di

abbandono 7.9.2004, p. 5);

che

tenuto conto di quanto sopra esposto è indubbio che IS 1, unitamente ai suoi

due allora colleghi d’ufficio, ha assunto un comportamento riprovevole sotto il

profilo del diritto civile, in relazione alle operazioni di investimento su

divise effettuate sul conto __________ __________, perlomeno nei confronti

della __________ __________ (__________) allorquando era alle sue dipendenze in

qualità di cambista;

che

del resto è proprio in seguito a questo comportamento riprovevole che in data

22.10.2003

l’istituto bancario ha segnalato al Ministero pubblico la

fattispecie con possibile rilevanza penale (cfr., al proposito, AI 1);

che

alla luce di questi fatti ed in considerazione dell’art. 44 CO e della

giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera l’istanza 30/31.8.2005

deve pertanto essere integralmente respinta;

che a prescindere da ciò, occorre rilevare che per

quanto concerne la rifusione dei danni materiali, l’istante postula il

risarcimento di CHF 76'268.55 “(...) quale differenza tra il salario mensile

lordo assommante a Fr. 8'151.85 (così come calcolato dalla Cassa disoccupazione)

dovuto per il periodo dicembre 2003/agosto 2005 e quanto percepito dalla Cassa

disoccupazione __________ __________ /__________ (doc. 3)”, sostenendo di

essere stato licenziato a seguito dell’apertura del procedimento penale nei

suoi confronti (istanza 30/31.8.2005, p. 7);

che se è vero che la __________ __________ (__________)

con scritto 18.11.2003 ha rescisso, con effetto immediato, il rapporto di lavoro

con l’istante in base all’art. 337 CO - data coincidente con il giorno in cui è

stata promossa l’accusa nei suoi confronti per titolo di appropriazione

indebita, sub. truffa e amministrazione infedele (cfr. verbale di interrogatorio

18.11.2003

di IS 1, ore 14.30, p. 4) -, è altrettanto vero che è stato proprio

l’istituto bancario, prima dell’apertura del procedimento penale, a segnalare

al Ministero pubblico un comportamento “(...) scorretto e di probabile

rilevanza penale” (osservazioni PP 5.9.2005, p. 2) da parte sua;

che di conseguenza non solo l’asserzione dell’istante

secondo cui a seguito dell’apertura del procedimento penale “(...) la

fiducia che la __________ __________ (__________) riponeva nell’istante è (...)

venuta meno”, conducendo “(...) la direzione al suo licenziamento (doc.

4)” appare infondata, ma dagli atti risulta pure che la direzione aveva

perso la fiducia nei suoi confronti già molto prima, a causa del suo

atteggiamento assunto in relazione alla gestione del conto __________ __________

[cfr., al proposito, AI 1, segnalazione e documentazione prodotta dalla __________

__________ (__________)];

che anche a mente del procuratore pubblico “il

licenziamento è la naturale conseguenza di quanto accertato dalla Banca

relativamente all’agire dell’istante e non la conseguenza del procedimento

penale”, il quale evidenzia inoltre che “la decisione di abbandono ha

chiaramente stigmatizzato il comportamento tenuto dall’istante, ritenuto

professionalmente scorretto e deontologicamente censurabile”, che “(...),

tale comportamento ha permesso all’istante di conseguire un guadagno non

indifferente almeno nel periodo marzo 2002/luglio 2003 (cfr. verbale IS 1

18.11

, ore 14.30, p. 2)” e che “(...) lo stesso istante, indipendentemente

dall’apertura o meno di un procedimento penale, è stato l’unico artefice del

danno che ora lamenta” (osservazioni PP 5.9.2005, p. 2 e 3);

che del resto non dimostra concretamente - come gli

incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999,

ad art. 317, p. 506) - di essere stato licenziato dalla __________ __________ (__________)

proprio a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti, detta

asserzione non risultando in alcun modo dallo scritto 18.11.2003 (cfr. doc. 4, copia

scritto 18.11.2003 “disdetta rapporto di lavoro”, allegato all’istanza 30/31.8.2005);

che pertanto non potrebbe pretendere nulla al

proposito;

che per quanto concerne l’ulteriore pretesa di CHF

5'000.-- rivendicata a titolo di riparazione del torto morale, l’istante

asserisce che la stessa troverebbe “(...) piena legittimazione se

raffrontata alla” sua “situazione professionale, nonché alla” sua

“reputazione ed alla” sua età, rilevando che fino all’apertura del

procedimento penale nei suoi confronti “(...) era un giovane cambista,

all’inizio di una promettente carriera professionale” e che “a seguito

del procedimento in oggetto la fiducia che la __________ __________ (__________)

riponeva nell’istante è pero venuta meno; ciò che ha condotto la direzione al

suo licenziamento (doc. 4)” (istanza 30/31.8.2005, p. 5);

che assevera tra l’altro che sarebbe rimasto

disoccupato per lungo tempo, che ”attualmente (...) lavora (...) soltanto in

ragione del 50% presso la __________ __________ di __________ in qualità di

impiegato d’ufficio, funzione manifestamente inferiore rispetto alla precedente,

priva della responsabilità decisionale e gestionale della quale disponeva in

precedenza presso la __________ __________ (__________), a maggior ragione considerando

il declassamento della sua funzione da procuratore di banca a semplice impiegato

d’ufficio” e che ciò gli avrebbe “(...) creato e crea tuttora (...)

profondi turbamenti e finanche uno stato di depressione”, sostenendo

inoltre di essere “(...) stato tradotto presso il Ministero pubblico

allorquando si trovava sul posto di lavoro, dinanzi pertanto a tutti i suoi

colleghi e clienti” (istanza 30/31.8.2005, p. 5 e 6);

che l’accusato, che durante l’istruzione formale non è

stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale, può

ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito

dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,

sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere

stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della

sua personalità;

che a prescindere dal fatto che l’istante non è stato

tradotto al Ministero pubblico allorquando si trovava sul posto di lavoro,

bensì è stato raggiunto dalla polizia nella sua abitazione alle ore 6.30 (AI

17, rapporto d’esecuzione della polizia cantonale 18.11.2005, p. 2), lo stesso

non dimostra, come gli incombeva, di non aver trovato un posto di lavoro, rispettivamente

di non essere stato assunto da un possibile datore di lavoro proprio a causa

del procedimento penale;

che il magistrato inquirente osserva rettamente al

riguardo che “non vi è alcun nesso causale diretto fra l’asserito patimento

morale ed il procedimento penale: le difficoltà a reperire una nuova

occupazione nel medesimo campo di attività non sono dipese dal procedimento

penale ma dal comportamento tenuto dall’istante sul posto di lavoro, comportamento

che la datrice di lavoro ha accertato prima di segnalarlo al MP” (osservazioni

PP 5.9.2005, p. 3);

che

inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a

tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento

penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

di conseguenza nemmeno questa pretesa potrebbe essere ammessa;

che tenuto conto delle precedenti considerazioni,

l’istanza va integralmente respinta;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320

cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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