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Decisione

60.2005.286

istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. spese legali.

14 febbraio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.286

Data decisione, Autorità:

14.02.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. spese legali.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.286

Lugano

14 febbraio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini,

vicecancelliere

sedente per

statuire sull’istanza 1/2.9.2005 presentata da

IS 1

patr.

da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 25.4.2005 emanato dal procuratore

pubblico Nicola Respini (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art.

317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 12/13.9.2005 del magistrato inquirente,

che conclude per la reiezione dell’istanza poiché nei confronti di IS 1 non è

mai stata promossa l’accusa, osservando inoltre che l’indennità richiesta per

le spese legali è in ogni caso eccessiva;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in

fatto ed in diritto

che

in seguito all’infortunio mortale avvenuto a __________ il __________ sul

cantiere dell’erigendo stabile di proprietà __________ /__________, nel quale

ha perso la vita † __________ __________, la Polizia

cantonale ha aperto un’inchiesta (cfr. AI 1, rapporto di constatazione di

polizia giudiziaria 10.10.2002);

che

– nell’ambito delle informazioni preliminari per titolo di omicidio colposo e

violazione delle regole dell’arte edilizia – il procuratore pubblico ha

interrogato, in qualità di indiziato, IS 1, architetto

in proprio allora collaboratore della ditta __________ __________ SA, incaricata

dei lavori in muratura sul citato cantiere (cfr. AI 3, verbale di interrogatorio

19.4.2005);

che

con decisione 25.4.2005 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a

procedere in assenza degli estremi di entrambi i reati ipotizzati, rilevando in

particolare che “sul cantiere in oggetto, egli si occupava esclusivamente

della parte amministrativa ed in particolare della liquidazione dei lavori, del

calcolo del computo e dei lavori eseguiti (…) Egli non doveva applicare o verificare

l’adozione delle misure di sicurezza, poiché questo non era suo compito” e

che “analogo discorso vale anche per quanto attiene alla mancata posa di un

parapetto, di una protezione laterale o di una copertura resistente alla

rottura e solidamente fissata, come prescritto dall’art. 16 OLCostr” in

quanto “questo dovere non incombeva infatti a lui, bensì al progettista e

direttore dei lavori ed ai dipendenti della __________ SA, nei confronti dei

quali è stata promosso l’accusa” (decreto di non luogo a procedere

25.4.2005, p. 4, NLP __________);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 972.70,

oltre interessi, per spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

che

accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso

l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che

lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di

reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e

avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184

cpv. 1 e 2 CPP);

che

in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto

non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che

la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,

segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di

partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che

la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di

“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona

concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale

promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);

che

è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che

la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore;

che

– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF

126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.

49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni

Considerandi

giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella

procedura);

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito

patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF

1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del

28.8

; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.

1259.

ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ

2003.

II p. 67 ss.);

che

nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non

luogo a procedere;

che

le informazioni preliminari hanno comportato – nei confronti di IS 1 quale indiziato

– unicamente l’interrogatorio di data 19.4.2005 (AI 3), per cui non hanno avuto

importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale;

che

le pene proposte nei confronti dei dipendenti della ditta __________ SA __________

__________ e __________ __________ e del progettista e direttore dei lavori __________

__________ con decreti di accusa 14.12.2005 – trenta giorni rispettivamente

sessanta giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova

di due anni (DA __________, __________, __________) – suggeriscono inoltre che

si tratta di un caso di una gravità relativa a’ sensi della giurisprudenza

suesposta;

che

peraltro l’istante – di professione architetto – era verosimilmente a

conoscenza delle prescrizioni (legali e di origine privata) in materia di

prevenzione degli infortuni che, nell’ambito specifico delle costruzioni,

determinano concretamente i doveri derivanti dall’obbligo di diligenza [“(…)

sui miei cantieri sono io la direzione lavori e quindi sono anche responsabile

per il rispetto delle misure di sicurezza” (AI 3, verbale di interrogatorio

19.4

, p. 3)]

che

ciononostante le difficoltà giuridiche di cui alle ipotesi accusatorie –

segnatamente con riferimento alla commissione di reati per negligenza (art. 18

cpv. 3 CP) e, più specificatamente, alla violazione di doveri di diligenza

mediante un’omissione, ciò che presuppone una posizione di garante [comportante,

ad esempio, l’obbligo di sorvegliare una fonte di pericolo (KGr. GR

30.3

, BR 1986, p. 91; J. REHBERG / A. DONATSCH, Strafrecht I, Verbrechenslehre,

Zurigo 2001, p. 264 ss.)] – imponevano la presenza di un legale

già a questo stadio del procedimento;

che

d’altronde l’attiva partecipazione dei patrocinatori dei coindiziati e

soprattutto della parte civile (con la formulazione di precise domande) all’interrogatorio

di data 19.4.2005 – sostanzialmente inteso ad accertare l’esistenza di

un’eventuale posizione di garante dell’istante e conseguentemente verificare

gli atti concreti a lui incombenti – potrebbe già suggerire, in ossequio al

principio di parità delle armi, la necessità dell’assistenza di un difensore e,

più specificatamente, l’applicazione per analogia dell’art. 80 cpv. 1 CPP, secondo

cui la presenza della parte civile all’interrogatorio dell’accusato è soggetta

alla condizione della contemporanea presenza del difensore (cfr., al proposito,

decisione Giar 15.7.1994 in re P. F., inc. __________);

che

pertanto l'istante va ritenuto “accusato” a’ sensi dell'art. 317 CPP;

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale 31.8.2005 del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 972.70 [di cui CHF

810.

-- a titolo di onorario, CHF 94.-- di spese e CHF 68.70 di IVA (doc. 1.b)];

che

la tariffa applicata – pari a CHF 250.--/ora (cfr. istanza 1/2.9.2005, p. 3) –

è conforme ai principi suesposti;

che,

esaminato l’incarto, viene ammesso un onorario pari a 2 ore e 50 minuti a CHF

250.

--/ora, per complessivi CHF 708.50, di cui 20 minuti inerenti gli scritti

di data 22.2.2005 e 26.4.2005 (in media 10 minuti/scritto) e 150 minuti (come

esposto) inerenti il colloquio con l’istante, la trasferta e l’interrogatorio

di data 19.4.2005;

che

dagli atti risulta inoltre che la presente istanza è stata inoltrata dal lic.

iur. __________ __________;

che

fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate

ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che

nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo

della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle

retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di

assistenza giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione

in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

che

al proposito questa Camera ammette – per difese assunte a partire dal 2002 –

una tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc.

60.2003

);

che

la stesura dell'istanza in esame non presentava sia dal profilo giuridico sia

da quello fattuale difficoltà particolari;

che

conseguentemente viene ammesso – pur considerato che per la retribuzione di un

praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,

poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della

rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può

dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo

(cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.

19.2002

) – un onorario pari a 45 minuti a CHF 110.--/ora, per complessivi

CHF 82.50;

che

a detti importi vanno aggiunte le spese, riconosciute come esposte (CHF 94.--);

che

l’IVA ammonta a CHF 67.30;

che

a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di

CHF 952.30;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 1.9.2005 della presente istanza;

che

le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale

31.8

;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di non luogo a procedere 25.4.2005 emanato dal procuratore pubblico

Nicola Respini (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a

titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 952.30 oltre

interessi al 5% dall’1.9.2005.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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