60.2005.288
istanza di ispezione degli atti. professore di università quale istante.
8 settembre 2005Italiano4 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.288
Data decisione, Autorità:
08.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. professore di università quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.288
Lugano
8 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2.9.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli incarti del
Ministero pubblico, della Magistratura dei minorenni e della polizia relativi
a crimini violenti in vista della realizzazione di uno studio scientifico in
collaborazione con il Ministero pubblico medesimo e la Magistratura dei minorenni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una collaborazione scientifico-professionale tra il Ministero pubblico
ed il professor __________, è sorta l’idea di dare avvio ad uno studio
scientifico sull’ __________, della durata di due anni, che si prefigge di analizzare
ed approfondire gli aspetti statistici, fenomenologici, operativi e giudiziari
del tema scelto. La ricerca sarà condotta dal professor __________ e da
ricercatori a lui subordinati.
Tra
le parti interessate alla ricerca è stato allestito un Protocollo nel quale é
stata individuata la tipologia dei crimini.
La
ricerca analizzerà quelli che sono stati gli strumenti e le strategie
d’indagine e la loro valenza giudiziale come mezzi di prova avanti alle Corti
giudicanti, e ciò per individuare quelle che sono le modalità operative
d’indagine che meglio possono garantire moderni ed efficaci strumenti d’inchiesta,
e confrontare i risultati con quanto avviene in __________, nella zona
limitrofa al confine __________.
Lo
studio è sostenuto sia dalla __________, sia dal __________ del nostro Cantone.
2. Nel
Protocollo relativo allo studio, al punto 5, è previsto che i ricercatori che
consulteranno gli incarti negli archivi “sono vincolati al segreto d’ufficio
ai sensi degli art. 320 e 321 CPS. I dati saranno quindi trattati e utilizzati
in forma anonima ….”.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4. Nel
caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie
si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa Camera ammette quale
valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP.
5. Per
motivi di tutela delle persone coinvolte nei singoli procedimenti penali, che
per ovvi motivi non possono essere interpellate, si giustifica comunque imporre
qualche limitazione.
L’accesso
alle informazioni potrà soltanto avvenire presso il Ministero pubblico, la Magistratura
dei minorenni e la polizia, o presso locali messi da loro a disposizione dei
ricercatori in territorio __________.
Come
previsto dal Protocollo, i dati dovranno essere trattati ed utilizzati in forma
anonima, con cura alla tutela delle persone coinvolte.
Ai
ricercatori che parteciperanno alla ricerca verrà fatto sottoscrivere singolarmente
un documento scritto che: richiami espressamente il Protocollo ed in
particolare il suo punto 5; contenga per esteso il testo degli art. 320 e 321
CPS; si concluda con un impegno del singolo ricercatore a rispettare il protocollo,
a trattare in modo anonimo i dati ed a mantenere il segreto.
Va
da sé che la documentazione raccolta non potrà essere usata per altro scopo se
non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica.
6. L’istanza
va pertanto accolta nei limiti surriferiti. Visto l’interesse generale della
ricerca, si prescinde dal carico della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 e 39 lit. f CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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