60.2005.290
istanza di ispezione degli atti. compagnia d'assicurazioni quale istante.
19 ottobre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2005.290
Data decisione, Autorità:
19.10.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. compagnia d'assicurazioni quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.290
Lugano
19 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/2.9.2005 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a
carico di PI 2 in relazione al risarcimento del danno subito dal suo
assicurato __________ (inc. MP ACC __________, in TPC __________);
premesso che l’istanza è stata inviata al Ministero pubblico in data
1/2.9.2005, e da questi trasmessa per competenza a questa Camera in data
5/6.9.2005;
richiamato lo scritto 12/13.9.2005 del procuratore pubblico __________,
con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.La
compagnia istante è contrattualmente intervenuta a risarcire il proprio
assicurato __________ a seguito dei fatti avvenuti in data 12.1.2005 ed oggetto
dell’imputazione di rapina (punto 1.4. dell’atto d’accusa ACC __________). Con
scritto 5.7.2005 la stessa si è costituita parte civile nel procedimento penale
aperto nei confronti di PI 2. Appreso dell’avvenuta celebrazione del processo
nel corso dell’estate senza che fosse stata coinvolta, con scritto 1/2.9.2005
la compagnia istante ha chiesto la trasmissione degli atti del procedimento e della
sentenza, nonché informazioni riguardo alla sua pretesa civile di cui allo
scritto 5.7.2005. Il Ministero pubblico ha trasmesso lo scritto per evasione a
questa Camera.
Fatti
2.Dalla
lettura della sentenza 27.7.2005 risulta pervenuta alla Corte delle assise
correzionali di __________ una costituzione di parte civile di __________ __________,
accolta per l’importo di CHF 10'500.-- (sentenza 27.7.2005, p. 5 e 12, inc. __________).
Non vi è alcuna traccia della costituzione di parte civile della compagnia qui istante.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.Nella
presente fattispecie, sebbene possa essere discutibile se la compagnia istante
potesse o meno costituirsi parte civile, in quanto danneggiata solo
indirettamente, è certamente dato un interesse giuridico legittimo a ricevere
perlomeno copia della sentenza 27.7.2005, in prospettiva (come riferito nello
scritto 1/2.9.2005) della procedura in sede civile. In base ad una ponderazione
degli interessi, l’istanza è accolta limitatamente all’invio della sentenza,
allegata alla presente decisione.
5.La tassa
di giustizia e le spese sono a carico dell’istante che le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 40.-- per complessivi CHF
140.
-- (centoquaranta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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