60.2005.291
istanza di ispezione degli atti. possibile parte civile quale istante.
3 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2005.291
Data decisione, Autorità:
03.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. possibile parte civile quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.291
Lugano
3 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/7.9.2005 presentata da
IS 1, ,
IS 2, ,
entrambi patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale MP
__________ promosso nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________);
richiamate le osservazioni 14/15.9.2005 di PI 2, che conclude per la
reiezione della domanda;
richiamate altresì le (tardive) osservazioni 27.9.2005 del procuratore
pubblico Manuela Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decisione __________ questa Camera – annullando il decreto di non luogo a
procedere __________ (NLP __________) – ha parzialmente accolto l’istanza di
promozione dell’accusa presentata il __________ da __________ nei confronti di PI
2, ordinando al magistrato inquirente la completazione delle informazioni
preliminari per titolo di complicità in appropriazione indebita,
amministrazione infedele e cattiva gestione in relazione alla sua carica di
amministratore unico di __________, già in __________, società sciolta in
seguito a fallimento pronunciato con decreto __________ del pretore del
distretto di __________ (inc. __________);
che
– con riferimento al medesimo complesso di fatti – il __________ l’allora
procuratore pubblico Emanuele Stauffer aveva posto in stato di accusa davanti
alla Corte delle assise correzionali di __________ __________ (già
vicedirettore e responsabile dell’agenzia __________ di __________) e __________
(già dirigente effettivo di, tra l’altro, __________), procedimento ancora
pendente (ACC __________);
che
con istanza 6/7.9.2005 IS 1 e IS 2 – cessionari, nell’ambito del fallimento di __________,
del diritto di procedere penalmente e civilmente nei confronti degli organi della
società – postulano l’esame dell’incarto concernente PI 2, invocando “(…) un
interesse degno di protezione all’esame degli atti costituenti il procedimento
penale sopraccitato, affinché possano valutare in che misura eventualmente intervenire
anche a titolo proprio” (istanza 6/7.9.2005, p. 2);
che
giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
Fatti
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti
dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
questa disposizione, secondo il suo tenore letterale, è invocabile per la
compulsazione di atti relativi ad un procedimento penale nei casi in cui ciò
non sia possibile attraverso l'applicazione di altre norme [decisione 6.5.2002
di questa Camera in re T.R. (inc. __________)];
che
la parte civile può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne
copia, ove necessario all’esercizio dei suoi diritti e salvo contrarie esigenze
di inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi
(art. 79 cpv. 2 CPP);
che
durante l'istruzione di un procedimento penale l’esame degli atti, per la parte
civile, si fonda quindi sulla predetta disposizione;
che
– rispetto all’art. 27 CPP, da considerare quale norma secondaria (“Auffangnorm”)
– l’art. 79 CPP offre del resto una migliore tutela dei diritti delle parti e,
Considerandi
con riferimento alla via ricorsuale offerta dall’art. 280 cpv. 1 CPP, più
estesi mezzi di impugnazione;
che
è peraltro nello specifico contesto applicativo dell’art. 79 CPP che si possono
considerare più propriamente le esigenze di inchiesta e la tutela degli
interessi sia delle parti sia in particolare dei terzi (cfr. M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 7 ss. ad art. 79 CPP);
che
nella fattispecie spetta pertanto al procuratore pubblico pronunciarsi in capo
alla qualità di parte civile dei qui istanti e – in caso di ammissione al
procedimento penale in questa veste – alla facoltà di esaminare l’incarto in
questione;
che
– qualora IS 1 e IS 2 non vengano riconosciuti quali parti civili – essi
potranno presentare istanza a questa Camera giustificando “(…) un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti”;
che
la domanda è respinta;
che
essa viene trasmessa per competenza al procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi;
che
– posto come il __________, in risposta allo scritto __________ del
patrocinatore degli istanti, che chiedeva, tra l’altro, l’accesso agli atti, il
magistrato inquirente avesse comunicato che “(…), a tenore dell’art. 27 CPP,
deve presentare istanza di ispezione degli atti alla Lodevole Camera dei
ricorsi penali” – non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta. Essa viene trasmessa per competenza al procuratore pubblico Manuela
Minotti Perucchi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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