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Decisione

60.2005.291

istanza di ispezione degli atti. possibile parte civile quale istante.

3 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti

dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

questa disposizione, secondo il suo tenore letterale, è invocabile per la

compulsazione di atti relativi ad un procedimento penale nei casi in cui ciò

non sia possibile attraverso l'applicazione di altre norme [decisione 6.5.2002

di questa Camera in re T.R. (inc. __________)];

che

la parte civile può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne

copia, ove necessario all’esercizio dei suoi diritti e salvo contrarie esigenze

di inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi

(art. 79 cpv. 2 CPP);

che

durante l'istruzione di un procedimento penale l’esame degli atti, per la parte

civile, si fonda quindi sulla predetta disposizione;

che

– rispetto all’art. 27 CPP, da considerare quale norma secondaria (“Auffangnorm”)

– l’art. 79 CPP offre del resto una migliore tutela dei diritti delle parti e,

Considerandi

con riferimento alla via ricorsuale offerta dall’art. 280 cpv. 1 CPP, più

estesi mezzi di impugnazione;

che

è peraltro nello specifico contesto applicativo dell’art. 79 CPP che si possono

considerare più propriamente le esigenze di inchiesta e la tutela degli

interessi sia delle parti sia in particolare dei terzi (cfr. M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 7 ss. ad art. 79 CPP);

che

nella fattispecie spetta pertanto al procuratore pubblico pronunciarsi in capo

alla qualità di parte civile dei qui istanti e – in caso di ammissione al

procedimento penale in questa veste – alla facoltà di esaminare l’incarto in

questione;

che

– qualora IS 1 e IS 2 non vengano riconosciuti quali parti civili – essi

potranno presentare istanza a questa Camera giustificando “(…) un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti”;

che

la domanda è respinta;

che

essa viene trasmessa per competenza al procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi;

che

– posto come il __________, in risposta allo scritto __________ del

patrocinatore degli istanti, che chiedeva, tra l’altro, l’accesso agli atti, il

magistrato inquirente avesse comunicato che “(…), a tenore dell’art. 27 CPP,

deve presentare istanza di ispezione degli atti alla Lodevole Camera dei

ricorsi penali” – non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta. Essa viene trasmessa per competenza al procuratore pubblico Manuela

Minotti Perucchi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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