60.2005.295
istanza di ispezione degli atti. medico quale istante.
19 ottobre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.295
Data decisione, Autorità:
19.10.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. medico quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.295
Lugano
19 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/8.9.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere, nell’espletazione di un mandato affidatogli
dal pretore di __________, l’autorizzazione a visionare una registrazione
video del piccolo __________ __________ __________ effettuata nell’ambito di
un procedimento penale inc. MP __________ tuttora pendente;
richiamate le osservazioni del procuratore pubblico Moreno Capella,
che preavvisa favorevolmente la richiesta;
rilevato che PI 2 e PI 3 non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.La
Pretura di __________, con decreto 11.3.2005, ha incaricato l’istante di
procedere a riattivare il diritto di visita tra il padre ed il piccolo __________
__________ __________. Venuto a conoscenza di un interrogatorio del piccolo,
registrato, nel quadro di un procedimento penale tuttora pendente (inc. MP. __________),
l’istante chiede di essere autorizzato a visionare detta registrazione.
2.Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio preavviso
favorevole; i genitori, interpellati, non hanno preso posizione.
3.L'art. 27
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di
un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
4.Nel
presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo da parte
dell’istante, data anche la connessione sostanziale tra l’oggetto
dell’audizione e la procedura pendente presso la Pretura (entrambi relativi ai
rapporti padre-figlio). A ciò si aggiunga che l’istante è evidentemente legato
al segreto professionale ed al segreto d’ufficio.
5.L’istanza
è quindi accolta. La visione dell’interrogatorio potrà essere operato presso il
Ministero pubblico. Data la particolarità del caso non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
-
-
-
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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