60.2005.296
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
9 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2005.296
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.296
Lugano
9 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza
11.8/8.9.2005 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia della decisione emanata nell’ambito del
procedimento penale a carico di PI 1 in relazione all’aggressione di __________
del __________;
premesso che l’istanza è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera per evasione in
data 8.9.2005;
richiamato lo scritto di trasmissione 8.9.2005 del procuratore
pubblico Giovan Maria Tattarletti, con il quale comunica di non avere
particolari osservazioni da formulare in merito alla richiesta, evidenziando
comunque che nell’incarto ci sono anche atti relativi a reati e procedimenti
penali che non riguardano __________ e PI 1, proponendo quindi di limitare
l’accesso ai soli atti in connessione con la disputa tra questi ultimi due;
richiamate altresì le osservazioni 12/13.9.2005 di __________, che
consente alla trasmissione del NLP __________ e del DA __________;
rilevato che PI 1 non ha presentato osservazioni, malgrado abbia
chiesto (ed ottenuto) una proroga del termine fissato a tal fine;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito del licenziamento di __________ __________ da parte di PI 1 per conto
della società __________ SA, tra i due sorgeva un’animata discussione nel
quadro della quale PI 1 ha sferrato ripetutamente calci e pugni a __________ __________,
gli ha poi danneggiato la sua autovettura e l’ha minacciato. A seguito di
querela, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con
un decreto d’accusa del 7.9.2005 (DA __________), cresciuto in giudicato.
2. Con
l’istanza qui esaminata, la __________ chiede copia dell’eventuale sentenza e
degli atti completi. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza:
PI 1 non ha preso posizione, __________ __________ ha dato il consenso alla
trasmissione del DA __________, mentre che il procuratore pubblico ha chiesto
di limitare la trasmissione ai soli atti dell’incarto in connessione con la
disputa tra PI 1 e __________.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nella
fattispecie, viste le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze
dell'ente istante (cfr. 32 LPGA), si deve ammettere che i presupposti di legge
appaiono dati. In considerazione del fatto che gli atti dell’incarto riguardano
anche altri reati ed altre persone, l’accesso agli atti è limitato all’invio
della copia del DA __________.
5. L’istanza
va pertanto accolta e per motivi di economicità la copia del DA __________ è
trasmessa all'istante direttamente dalla scrivente Camera.
6. A
norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia
e spese.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera
dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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