60.2005.303
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
22 settembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2005.303
Data decisione, Autorità:
22.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.303
Lugano
22 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.9.2005 presentata dal
presidente della Corte delle assise correzionali di,
giudice IS 1
tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è
astretto PI 1, __________ (patr. da: lic. iur. PR 1, __________), in vista
del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 20/21.9.2005 del
procuratore pubblico PI 2 ;
preso atto che il patrocinatore di PI 1, con scritto 20/21.9.2005,
ha comunicato di non aver specifiche osservazioni da enunciare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di PI 1 , in detenzione preventiva dal __________, il procuratore pubblico PI 2 ha emanato il 31.8.2005 l’atto d’accusa (ACC __________), accusandolo
di infrazione alla LStup e di contravvenzione alla medesima legge.
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato a giovedì __________, e dovrebbe esaurirsi in un’unica giornata.
2. Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui è astretto l'imputato fino al __________, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato
sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità
della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione
viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una
decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo
trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati i presupposti per
l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione di sovraccarico del
Tribunale penale cantonale in generale (TPC) e del presidente istante in
particolare.
Occorre
anche considerare che la proroga riguarda pochi giorni, e quindi il TPC ha
fatto uno sforzo per aggiornare al più presto il dibattimento.
5. Nel
presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a
carico di PI 1, rispetto ai reati imputatigli. In particolare egli ha ammesso
il consumo di marijuana (verbale di polizia del __________, allegato 2 al rapporto
di polizia del __________). Per l’imputazione principale, esistono diversi indizi
a suo carico; il consistente importo di denaro trovato sulla sua persona al
momento dell’arresto, la spiegazione dei suoi spostamenti tra __________ e __________
incompatibili con gli orari, l’esame sulle banconote (allegato 7 al rapporto di
polizia del __________), il numero delle trasferte in Ticino minore di quelle
che risultano dalle intercettazioni telefoniche ed il numero di telefono di __________
__________.
Inoltre,
in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione __________ del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA /
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel
presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito,
decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali
della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato
per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che
potrà essergli inflitta.
L’accusato
non ha legami significativi con il nostro territorio, come evidenziato dal suo
curriculum vitae (verbale di polizia 29.7.2005 p. 1), vista anche la sua
situazione di richiedente l’asilo. Per il che, l’accusato non ha evidentemente
alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva –
in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. Va
inoltre considerata l’imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA /
C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio che l’accusato
in detenzione preventiva si sottragga al procedimento. La tentazione di riparare
all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi
sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste
solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure
essere evitato con misure meno incisive.
7. La
carcerazione preventiva cui è astretto PI 1 è pertanto giustificata da seri
indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
8. Nella
valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre ritenere che
la durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati oggetto
dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità,
in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono
certamente inferiori alla possibile pena.
Per
questi motivi,
richiamati
Fatti
i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto PI 1, __________, è prorogato
fino al __________, rispettivamente fino alla
conclusione del processo.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
1.
patr. da: PR 1
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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