60.2005.304
istanza di ispezione degli atti. fondazione quale istante.
9 novembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.304
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. fondazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.304
Lugano
9 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza
12/15.9.2005 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione a prendere visione
dell’incarto penale a carico di PI 2 conclusosi con sentenza 14.12.2000 (inc.
TPC __________);
premesso che la richiesta è stata inviata alla Pretura penale, da
questa trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha recapitata
per competenza a questa Camera;
richiamate le osservazioni 21/22.9.2005 del procuratore pubblico Antonio
Perugini, che propone l’accoglimento parziale dell’istanza, limitatamente alla
sola sentenza di merito;
rilevato che PI 2 ed il Tribunale penale cantonale non hanno presentato
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della richiesta di PI 2 di partecipare ad un programma occupazionale
temporaneo della IS 1, quest’ultima è stata posta al corrente, direttamente dal
postulante, di una condanna da lui subita: per questa ragione, l’istante chiede
di poter visionare il relativo fascicolo.
2. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato parere favorevole,
limitatamente alla sentenza di merito. Le altri parti interpellate non hanno
preso posizione.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.
La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, la richiesta dell’istante è conseguente ad una rivelazione di PI
2, in relazione alla richiesta di partecipazione ad un programma occupazionale
temporaneo. Il fatto poi che, interpellato, PI 2 non si sia espresso dev’essere
inteso come accordo di principio da parte sua alla concessione di un accesso
agli atti.
5. In
applicazione del principio della proporzionalità e a seguito di una
ponderazione degli interressi, si deve accondiscendere alla richiesta del
procuratore pubblico di consentire un accesso solo parziale, limitato alla visione
da parte di un responsabile della IS 1, presso gli uffici di questa Camera,
della sentenza del 14.12.2000 (inc. TPC __________).
6. Considerate
le finalità dell’istante e le condizioni che hanno occasionato la richiesta, si
prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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