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Decisione

60.2005.305

istanza di ricusa nei confronti del segretario giudiziario. ricevibilità.

20 settembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.305

Data decisione, Autorità:

20.09.2005, CRP

Titolo:

istanza di ricusa nei confronti del segretario giudiziario. ricevibilità.

RICUSA DEL PROCURATORE PUBBLICO

art. 43 CPP-TI

art. 46 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.305

Lugano

20 settembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di ricusa 16/19.9.2005 presentata

da

IS 1

patr. da: PR 1

nei confronti del segretario giudiziario PI 2 in relazione al

procedimento penale inc. MP __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

l’istanza fa inizialmente riferimento ad un decreto di sequestro senza

ulteriormente specificarne la portata o l’eventuale nesso con la richiesta di

ricusa;

che

nel “petitum” si chiede di ricusare la segretaria giudiziaria PI 2;

che,

come già giudicato da questa Camera con sentenza del __________ (inc. __________),

non può essere ricusato un segretario giudiziario, sia perché non è titolare

dell’inchiesta, sia soprattutto perché tale possibilità non è prevista dal

chiaro testo dell’art. 43 CPP;

che

di conseguenza l’istanza di ricusa è irricevibile;

che

la ricusa è proponibile entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di

ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP);

che

nel presente caso l’interrogatorio sarebbe avvenuto “verosimilmente” il __________;

che

determinante per il computo del termine non è il momento in cui il

patrocinatore o un legale viene a conoscenza degli eventuali motivi di ricusa,

ma il momento della conoscenza da parte dell’accusato;

che

di conseguenza l’istanza è irricevibile anche perchè tardiva;

che

le modalità d’interrogatorio possono essere censurate presso il giudice

dell’istruzione e dell’arresto, così come presso lo stesso magistrato può

essere chiesto l’annullamento del verbale; in ogni caso, la Camera dei ricorsi

penali non ha competenza in detta materia;

che,

in quanto non manifestamente irricevibile su questi ultimi punti, il gravame

viene inviato per esame all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto;

che,

in ogni caso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico

dell’istante.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 40 ss. CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è irricevibile.

§ Essa

viene inviata, per esame, all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e

dell’arresto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF

450.

-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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