60.2005.305
istanza di ricusa nei confronti del segretario giudiziario. ricevibilità.
20 settembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.305
Data decisione, Autorità:
20.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di ricusa nei confronti del segretario giudiziario. ricevibilità.
RICUSA DEL PROCURATORE PUBBLICO
art. 43 CPP-TI
art. 46 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.305
Lugano
20 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusa 16/19.9.2005 presentata
da
IS 1
patr. da: PR 1
nei confronti del segretario giudiziario PI 2 in relazione al
procedimento penale inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
l’istanza fa inizialmente riferimento ad un decreto di sequestro senza
ulteriormente specificarne la portata o l’eventuale nesso con la richiesta di
ricusa;
che
nel “petitum” si chiede di ricusare la segretaria giudiziaria PI 2;
che,
come già giudicato da questa Camera con sentenza del __________ (inc. __________),
non può essere ricusato un segretario giudiziario, sia perché non è titolare
dell’inchiesta, sia soprattutto perché tale possibilità non è prevista dal
chiaro testo dell’art. 43 CPP;
che
di conseguenza l’istanza di ricusa è irricevibile;
che
la ricusa è proponibile entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di
ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP);
che
nel presente caso l’interrogatorio sarebbe avvenuto “verosimilmente” il __________;
che
determinante per il computo del termine non è il momento in cui il
patrocinatore o un legale viene a conoscenza degli eventuali motivi di ricusa,
ma il momento della conoscenza da parte dell’accusato;
che
di conseguenza l’istanza è irricevibile anche perchè tardiva;
che
le modalità d’interrogatorio possono essere censurate presso il giudice
dell’istruzione e dell’arresto, così come presso lo stesso magistrato può
essere chiesto l’annullamento del verbale; in ogni caso, la Camera dei ricorsi
penali non ha competenza in detta materia;
che,
in quanto non manifestamente irricevibile su questi ultimi punti, il gravame
viene inviato per esame all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto;
che,
in ogni caso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
dell’istante.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 40 ss. CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è irricevibile.
§ Essa
viene inviata, per esame, all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e
dell’arresto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF
450.
-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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