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Decisione

60.2005.313

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

10 luglio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’istante chiede – per perdita di guadagno – il risarcimento della somma

(arrotondata equamente) di CHF 120'000.--, calcolata a partire dal suo

precedente introito di EUR 714.-- “(…) capitalizzato per dodici anni

(pensionamento ad 65 anni)” (istanza 20/21.9.2005, p. 7);

che nondimeno non ha dimostrato – come gli incombeva (N. SALVIONI,

Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) –

l’esistenza di un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF

1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi

confronti ed il preteso danno;

che

in particolare – come da lui stesso ammesso – non ha provato la disdetta del

contratto di lavoro ed i relativi i motivi, omettendo perfino di indicare la

data in cui la stessa è intervenuta;

che

peraltro, come osservato dal procuratore pubblico, non è “(…) dato a sapere

quali sono in Italia i criteri determinanti per l’ottenimento di indennità per

disoccupazione, rispettivamente per accedere al pensionamento” e “l’impossibilità

di ritrovare un’occupazione lavorativa fino all’età di pensionamento non è

dimostrata” (osservazioni 26/27.9.2005);

che

non può quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato

ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere

eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF

4C.355/1997 dell’8.3.2005);

che

– in queste circostanze – nulla gli è dovuto a questo titolo;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.

cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni

TF __________ del 5.5.1997 e __________ del 7.12.2000): giurisprudenza alla

quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione

25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

al proposito l’istante postula la rifusione della somma di CHF 2'700.--, di cui

CHF 1'800.-- per la detenzione sofferta e CHF 900.-- (pari a CHF 100.--/giorno)

per l’anticostituzionalità delle condizioni di carcerazione cui è stato

sottoposto, segnatamente con riferimento all’impossibilità di usufruire dell’“ora

d’aria” (istanza 20/21.9.2005, p. 7);

che

– come detto – IS 1 è stato arrestato il 19.8.2004 (AI 7) ed è stato scarcerato

il 27.8.2004 (AI 17);

che

per i nove giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene

quindi assegnato l’importo base di CHF 1'800.-- (CHF 200.--/giorno);

che

invero, nei limiti in cui all’istante è stato negato il passeggio giornaliero

all’aria aperta o perlomeno un surrogato dello stesso, lo stato di detenzione

cui è stato sottoposto lede il diritto federale e la CEDU;

che

è peraltro risaputo che nelle carceri pretoriali di __________ viene

categoricamente negato tale esercizio;

che

tuttavia avrebbe potuto inoltrare al procuratore pubblico un’istanza di immediato

trasferimento al PCT e, se del caso, interporre reclamo al giudice dell’istruzione

e dell’arresto, al momento in cui si trovava posto in carcere preventivo presso

le celle pretoriali di __________;

che

inoltre l’istante – la cui situazione non era, di per sé, diversa da quella di

ogni altra persona detenuta nelle medesime condizioni – non ha minimamente

dimostrato una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento

dell’importo base;

che

– a titolo di torto morale – gli viene pertanto rifuso l’importo di CHF

1'800.--;

che

l’istante protesta infine le ripetibili;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –

un importo di CHF 250.--, comprendente onorario e spese;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo

di CHF 5'078.30, di cui CHF 3'028.30 per spese di patrocinio, CHF 1'800.-- per

torto morale e CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di

indennità;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di abbandono 20.9.2004 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda

(ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'078.30.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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