60.2005.313
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
10 luglio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2005.313
Data decisione, Autorità:
10.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.313
Lugano
10 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 20/21.9.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 20.9.2004 emanato dal procuratore pubblico
Mario Branda (ABB __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 26/27.9.2005 del magistrato inquirente,
che ritiene eccessiva la richiesta di indennità così come formulata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 19.8.2004 IS 1 è stato arrestato con l’accusa di infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti (LStup), arresto confermato il giorno
successivo per gravi e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga e
bisogni dell’istruzione (AI 6);
che
è stato scarcerato il 27.8.2004 (AI 17);
che
con decisione 20.9.2004 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del
procedimento penale per insufficienza di prove (AI 25);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
127'810.95, di cui CHF 5'110.95 per spese di patrocinio, CHF 120'000.-- per
danno materiale e CHF 2'700.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il 23.8.2004 l'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli ha
nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio dell’istante (AI 9; inc. GIAR
2004.47201), ammesso di seguito – con decisione 31.8.2004 – al beneficio del
gratuito patrocinio (AI 20; inc. GIAR 2004.47202);
che
– essendo stato prosciolto dall'accusa – ha nondimeno diritto di chiedere
un'indennità per ingiusto procedimento;
che
al proposito postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di complessivi CHF 5'110.95 [di cui CHF 4'874.65 (15 ore e 14
minuti a CHF 320.--/ora) di onorario e CHF 236.30 di spese (doc. D, allegato
all’istanza 20/21.9.2005)];
che
la tariffa oraria deve essere anzitutto ridotta a CHF 250.--/ora, conformemente
ai principi suesposti;
che
il dispendio orario esposto – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale e pur riconoscendo che i precedenti di IS 1, già condannato in __________
per un traffico di stupefacenti, hanno richiesto la ricerca della relativa
documentazione tramite i suoi famigliari (cfr. istanza 20/21.9.2005, p. 5) –
appare inoltre eccessivo;
che
il caso non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza
che peraltro l’istante non sostiene;
che
determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
viene pertanto ammesso un onorario pari a 11 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora,
per complessivi CHF 2'792.--, di cui 70 minuti inerenti le telefonate (in media
5 minuti/telefonata, compreso l’invio di “sms”), 80 minuti inerenti gli
scritti (in media 10 minuti/scritto, spesso di poche righe), 150 minuti
inerenti la trasferta e l’interrogatorio di data 24.8.2004 (che si è protratto
dalle ore 14.15 alle ore 15.15), 120 minuti inerenti il colloquio con i
famigliari (che appaiono sufficienti per raccogliere la necessaria
documentazione), le ulteriori prestazioni ammesse come esposte;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 236.30, così come
esposte;
che
al qui istante va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di
CHF 3'028.30;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI,
Fatti
K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’istante chiede – per perdita di guadagno – il risarcimento della somma
(arrotondata equamente) di CHF 120'000.--, calcolata a partire dal suo
precedente introito di EUR 714.-- “(…) capitalizzato per dodici anni
(pensionamento ad 65 anni)” (istanza 20/21.9.2005, p. 7);
che nondimeno non ha dimostrato – come gli incombeva (N. SALVIONI,
Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) –
l’esistenza di un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF
1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi
confronti ed il preteso danno;
che
in particolare – come da lui stesso ammesso – non ha provato la disdetta del
contratto di lavoro ed i relativi i motivi, omettendo perfino di indicare la
data in cui la stessa è intervenuta;
che
peraltro, come osservato dal procuratore pubblico, non è “(…) dato a sapere
quali sono in Italia i criteri determinanti per l’ottenimento di indennità per
disoccupazione, rispettivamente per accedere al pensionamento” e “l’impossibilità
di ritrovare un’occupazione lavorativa fino all’età di pensionamento non è
dimostrata” (osservazioni 26/27.9.2005);
che
non può quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato
ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere
eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF
4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che
– in queste circostanze – nulla gli è dovuto a questo titolo;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni
TF __________ del 5.5.1997 e __________ del 7.12.2000): giurisprudenza alla
quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione
25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito l’istante postula la rifusione della somma di CHF 2'700.--, di cui
CHF 1'800.-- per la detenzione sofferta e CHF 900.-- (pari a CHF 100.--/giorno)
per l’anticostituzionalità delle condizioni di carcerazione cui è stato
sottoposto, segnatamente con riferimento all’impossibilità di usufruire dell’“ora
d’aria” (istanza 20/21.9.2005, p. 7);
che
– come detto – IS 1 è stato arrestato il 19.8.2004 (AI 7) ed è stato scarcerato
il 27.8.2004 (AI 17);
che
per i nove giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene
quindi assegnato l’importo base di CHF 1'800.-- (CHF 200.--/giorno);
che
invero, nei limiti in cui all’istante è stato negato il passeggio giornaliero
all’aria aperta o perlomeno un surrogato dello stesso, lo stato di detenzione
cui è stato sottoposto lede il diritto federale e la CEDU;
che
è peraltro risaputo che nelle carceri pretoriali di __________ viene
categoricamente negato tale esercizio;
che
tuttavia avrebbe potuto inoltrare al procuratore pubblico un’istanza di immediato
trasferimento al PCT e, se del caso, interporre reclamo al giudice dell’istruzione
e dell’arresto, al momento in cui si trovava posto in carcere preventivo presso
le celle pretoriali di __________;
che
inoltre l’istante – la cui situazione non era, di per sé, diversa da quella di
ogni altra persona detenuta nelle medesime condizioni – non ha minimamente
dimostrato una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento
dell’importo base;
che
– a titolo di torto morale – gli viene pertanto rifuso l’importo di CHF
1'800.--;
che
l’istante protesta infine le ripetibili;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –
un importo di CHF 250.--, comprendente onorario e spese;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo
di CHF 5'078.30, di cui CHF 3'028.30 per spese di patrocinio, CHF 1'800.-- per
torto morale e CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di
indennità;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di abbandono 20.9.2004 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda
(ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'078.30.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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