60.2005.316
istanza di ispezione degli atti. servizio giuridico del dipartimento delle finanze quale istante.
30 ottobre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2005.316
Data decisione, Autorità:
30.10.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. servizio giuridico del dipartimento delle finanze quale istante.
ACCESSO AGLI ATTI
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.316
Lugano
30 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/23.9.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso all’incarto
penale inc. MP __________ a carico di PI 2 e __________ __________ __________
per titolo di riciclaggio di denaro;
premesso che la richiesta di accesso agli atti è stata inviata al
Ministero pubblico e da questi trasmessa per competenza, con scritto 22.9.2005,
a questa Camera;
richiamato lo scritto 27.9.2005 con il quale il procuratore pubblico
PI 1
ha trasmesso l’incarto e per il resto ha chiesto l’accoglimento
dell’istanza;
rilevato che PI 2 e __________ __________ __________ non hanno
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di una segnalazione dell’Ufficio federale di polizia, il Ministero pubblico del
Canton Ticino ha aperto un procedimento a carico di PI 2 e di __________ __________
__________ per titolo di riciclaggio (inc. MP __________). Il procedimento è
tuttora aperto.
Con
scritto 19/20.9.2005 il Servizio giuridico del Dipartimento federale delle
finanze, nella sua veste di autorità preposta a perseguire le violazioni alla
Legge federale sul riciclaggio (art. 39 LRD) chiede, in base all’art. 30 cpv. 1
DPA, di poter prendere visione degli atti del procedimento penale aperto presso
il Ministero pubblico del Canton Ticino.
2.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
3.La LRD è
una legge di polizia economica: si tratta di una legge quadro, caratterizzata
dall’idea dell’autodisciplina (Messaggio del CF del 17.9.1996, FF 1996 III p.
1007) in base alla quale le autorità intervengono unicamente in caso di
autocontrollo insufficiente o inesistente. Il servizio giuridico del
Dipartimento federale delle finanze ha, in virtù dell’art. 39 LRD, la funzione
di organo di perseguimento e di giudizio rispetto alle infrazioni alla legge
medesima.
4. Con
decisione di principio dell’11.1.2002, l’allora presidente di questa Camera aveva
concesso un’autorizzazione di carattere generale all’Amministrazione federale
delle finanze, quale autorità di controllo in base alla LRD. L’allora
presidente di questa Camera ha ritenuto che, in relazione ai compiti degli art.
18, 20 e 21 LRD, all’autorità federale dovesse essere riconosciuto un interesse
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
procedimento ai sensi dell’art. 27 CPP (inc. __________). Con il medesimo
scritto l’allora presidente aveva esteso l’autorizzazione di carattere generale
anche all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio, in relazione
all’art. 23 cpv. 2 e 4 LRD.
Le
stesse argomentazioni valgono anche per il servizio giuridico del Dipartimento
federale delle finanze, che è organo di perseguimento e di giudizio in base alla
LRD (art. 39 LRD). Per questo è dato di principio anche per tale servizio un
legittimo interesse giuridico ad accedere agli atti di un procedimento penale.
5. In
ossequio al principio della proporzionalità, si prescinde d’ora innanzi dal
concedere un’autorizzazione generale, anche rispetto all’autorità di controllo
e rispetto all’ufficio di comunicazione. Per ogni singolo caso si dovrà perciò
presentare una richiesta giusta l’art. 27 CPP: questo permetterà per un verso a
questa Camera di ponderare in concreto la conformità della richiesta con i
compiti specifici che la LRD riconosce agli organi di autodisciplina, e
permetterà per altro verso alle persone interessate di esprimersi in merito e
di sollevare eventuali argomenti che potessero ostare all’accesso alle informazioni
e/o agli atti.
6. Nel
caso concreto, la richiesta tende a verificare se gli indagati, nella loro attività,
abbiano o meno commesso le infrazioni previste dalla LRD.
L’assenza
di osservazioni da parte degli inchiestati permette di concludere
all’inesistenza di motivi che ostino all’accoglimento della richiesta.
7. L’istanza
va quindi accolta e sarà evasa dal Ministero pubblico, permettendo l’accesso
agli atti nei propri uffici.
8. In
virtù dell’art. 30 cpv. 1 DPA, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle
spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LRD e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
2, 3 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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