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Decisione

60.2005.317

istanza di indennità per ingiusto procedimento. diritto all'indennità. qualità di accusato. spese di patrocinio.

10 luglio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.317

Data decisione, Autorità:

10.07.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. diritto all'indennità. qualità di accusato. spese di patrocinio.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.317

Lugano

10 luglio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/23.9.2005 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all'esito dei procedimenti

penali sfociati nei decreti di non luogo a procedere 3.11.2004 emanati

dall'allora procuratore pubblico Claudia Solcà (NLP __________ e NLP __________),

un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 17.10.2005 del procuratore pubblico

Monica Casalinuovo, subentrato nell'inchiesta, che non si oppone all'istanza,

precisando in particolare che la rifusione delle spese di patrocinio deve

essere calcolata tenendo conto della giurisprudenza di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decisione 3.11.2004 l'allora procuratore pubblico Claudia Solcà ha

decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia 18/19.9.2001 sporta

da __________ __________, __________, __________ __________ e __________ __________

__________, nei confronti - tra l'altro - di IS 1 per titolo di appropriazione

indebita, truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e falsa testimonianza,

rilevando in particolare che "la denuncia in oggetto, oltre a risultare

di difficile comprensione e a presentare, a prima vista, richieste di natura

prettamente civile, è sprovvista della documentazione necessaria e atta a

provare la commissione dei reati da parte dei (...)" denunciati (decreto

di non luogo a procedere 3.11.2004, NLP __________);

che

con un'ulteriore decisione di medesima data, lo stesso magistrato ha decretato

il non luogo a procedere in ordine alla segnalazione di cui alla sentenza

27.3.2001 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale

autorità di vigilanza (di seguito CEF; cfr. inc. __________) per titolo di

dichiarazione falsa di una parte in giudizio, esponendo in particolare che IS 1

"(...) al momento delle dichiarazioni oggetto della denuncia, a causa

del suo stato di salute e in particolare dello stato confusionario in cui si

trovava, non sapeva o perlomeno non aveva preso in considerazione che quanto

affermato non corrispondesse a verità", ritenendo che "pertanto

mancano in questo modo gli elementi soggettivi necessari per la sussistenza del

reato penale" (decreto di non luogo a procedere 3.11.2004, NLP __________,

p. 2);

che

con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 4'100.-- per spese di patrocinio (istanza

22/23.9.2005, p. 3);

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che,

come detto, il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

che

accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso

l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che

le inchieste sono rimaste allo stadio delle informazioni preliminari,

concludendosi con due decreti di non luogo a procedere entrambi datati 3.11.2004

(NLP __________ e NLP __________);

che

lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di

reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e

avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184

cpv. 1 e 2 CPP);

che

in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto

non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che

la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,

segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di

partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che

la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di

“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona

concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale

promozione dell'accusa (decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);

che

è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che

la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore;

che

- in ambito penale - ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

Considerandi

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF

126.

I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.

49.

CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura);

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito

patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF

128.

I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B.

CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67

ss.);

che

il 20.9.2001 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli ha nominato

l'avv. __________ __________ quale difensore d'ufficio di IS 1 con riferimento

all'incarto __________, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 3.11.2004

(NLP __________; AI 6, decisione 20.9.2001, inc. MP __________);

che

il 19.11.2001 il giudice dell'istruzione e dell'arresto, richiamata la suddetta

decisione, ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio in relazione

agli incarti MP __________ e MP __________ (AI 6, decisione 19.11.2001, inc.

Giar __________);

che

successivamente lo stesso giudice, preso atto della comunicazione 3.10.2003 dell'avv.

__________ __________ di rinuncia alla difesa d'ufficio in quanto nominato

ufficiale presso l'UEF di __________, ha revocato la sua nomina di difensore

d'ufficio, procedendo alla sua sostituzione con l'avv. PR 1 in relazione agli

incarti MP __________ e MP __________ (AI 8, decisione 7.10.2003, inc. Giar __________);

che

del resto in data 10.10.2001 IS 1 è stato interrogato in qualità di denunciato,

alla presenza del suo patrocinatore, dinanzi al Ministero pubblico nell'ambito

dei procedimenti penali aperti nei suoi confronti per titolo di dichiarazione

falsa di una parte di giudizio, falsità in documenti e crimini o delitti nel

fallimento e nell'esecuzione per debiti (AI 10, verbale d'interrogatorio di IS

1.

10.10.2001, p. 1, inc. MP __________ e __________);

che

di conseguenza l'apertura dei procedimenti di cui agli inc. MP __________ e __________,

sfociati nei decreti di non luogo a procedere datati 3.11.2004 (NLP __________

e NLP __________), imponeva la presenza di un legale fin da subito;

che

pertanto il qui istante va considerato “accusato” ai sensi dell’art. 317

CPP;

che

- nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire - questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

il 20/24.9.2001 l’istante ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito

patrocinio (AI 11, decisione 19.11.2001, inc. Giar __________);

che

con scritto 16/17.12.2004 l'avv. PR 1, con riferimento allo scritto 16.11.2004

del giudice dell’istruzione e dell’arresto, gli ha comunicato che procederà ai

sensi dell'art. 317 ss. CPP e che "di riflesso la richiesta di

tassazione ai sensi della Lag può senz'altro cadere" (AI 12, scritto

16.11.2004

e AI 13, scritto 16/17.12.2004, inc. Giar __________);

che

il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo

patrocinatore d'ufficio, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'100.-- (recte: CHF

4'133.45) [di cui CHF 3'480.-- (recte: CHF 3'479.15) a titolo di onorario (835

minuti a CHF 250.--/ora), CHF 361.50 di spese e CHF 291.95 di IVA];

che

la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario appare invece - per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale - oggettivamente eccessivo in relazione alla fattispecie, in

particolare con riferimento alle due conferenze con l’istante, che potevano

essere abbreviate, non apparendo la fattispecie particolarmente complessa dal profilo

fattuale e giuridico (l'istante del resto nemmeno lo sostiene) ed essendo inoltre

stati riconosciuti integralmente la conferenza con la curatrice e i colloqui

telefonici con l'assistito;

che

determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

che

l’onorario esposto viene pertanto decurtato di 2 ore, per cui è ammesso

limitatamente a CHF 2'979.15 (715 minuti a CHF 250.--/ora);

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 335.50, ridotte a

CHF 18.-- quelle telefoniche (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del

Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________) e a CHF 86.-- quelle

inerenti la trasferta ed il posteggio [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): __________

76.

km (secondo l'"indicatore delle distanze chilometriche da

Bellinzona, Lugano, Locarno" emanato dal Dipartimento delle finanze ed

dell'economia) e CHF 10.-- per il posteggio (importo forfetario, in quanto non

meglio specificato)];

che

l’IVA ammonta a CHF 251.90 (calcolata al 7.6% su CHF 3'314.65);

che

ad IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 3'566.55;

che

le ripetibili di questa sede sono state considerate nella nota d'onorario;

che interessi di mora non

sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione ai

decreti di non luogo a procedere 3.11.2004 emanati dall'allora procuratore

pubblico Claudia Solcà (NLP __________ e NLP __________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF

3'566.55.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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