60.2005.317
istanza di indennità per ingiusto procedimento. diritto all'indennità. qualità di accusato. spese di patrocinio.
10 luglio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.317
Data decisione, Autorità:
10.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. diritto all'indennità. qualità di accusato. spese di patrocinio.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.317
Lugano
10 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.9.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all'esito dei procedimenti
penali sfociati nei decreti di non luogo a procedere 3.11.2004 emanati
dall'allora procuratore pubblico Claudia Solcà (NLP __________ e NLP __________),
un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 17.10.2005 del procuratore pubblico
Monica Casalinuovo, subentrato nell'inchiesta, che non si oppone all'istanza,
precisando in particolare che la rifusione delle spese di patrocinio deve
essere calcolata tenendo conto della giurisprudenza di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decisione 3.11.2004 l'allora procuratore pubblico Claudia Solcà ha
decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia 18/19.9.2001 sporta
da __________ __________, __________, __________ __________ e __________ __________
__________, nei confronti - tra l'altro - di IS 1 per titolo di appropriazione
indebita, truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e falsa testimonianza,
rilevando in particolare che "la denuncia in oggetto, oltre a risultare
di difficile comprensione e a presentare, a prima vista, richieste di natura
prettamente civile, è sprovvista della documentazione necessaria e atta a
provare la commissione dei reati da parte dei (...)" denunciati (decreto
di non luogo a procedere 3.11.2004, NLP __________);
che
con un'ulteriore decisione di medesima data, lo stesso magistrato ha decretato
il non luogo a procedere in ordine alla segnalazione di cui alla sentenza
27.3.2001 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale
autorità di vigilanza (di seguito CEF; cfr. inc. __________) per titolo di
dichiarazione falsa di una parte in giudizio, esponendo in particolare che IS 1
"(...) al momento delle dichiarazioni oggetto della denuncia, a causa
del suo stato di salute e in particolare dello stato confusionario in cui si
trovava, non sapeva o perlomeno non aveva preso in considerazione che quanto
affermato non corrispondesse a verità", ritenendo che "pertanto
mancano in questo modo gli elementi soggettivi necessari per la sussistenza del
reato penale" (decreto di non luogo a procedere 3.11.2004, NLP __________,
p. 2);
che
con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 4'100.-- per spese di patrocinio (istanza
22/23.9.2005, p. 3);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che,
come detto, il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
le inchieste sono rimaste allo stadio delle informazioni preliminari,
concludendosi con due decreti di non luogo a procedere entrambi datati 3.11.2004
(NLP __________ e NLP __________);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
- in ambito penale - ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
Considerandi
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126.
I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49.
CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF
128.
I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B.
CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67
ss.);
che
il 20.9.2001 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli ha nominato
l'avv. __________ __________ quale difensore d'ufficio di IS 1 con riferimento
all'incarto __________, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 3.11.2004
(NLP __________; AI 6, decisione 20.9.2001, inc. MP __________);
che
il 19.11.2001 il giudice dell'istruzione e dell'arresto, richiamata la suddetta
decisione, ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio in relazione
agli incarti MP __________ e MP __________ (AI 6, decisione 19.11.2001, inc.
Giar __________);
che
successivamente lo stesso giudice, preso atto della comunicazione 3.10.2003 dell'avv.
__________ __________ di rinuncia alla difesa d'ufficio in quanto nominato
ufficiale presso l'UEF di __________, ha revocato la sua nomina di difensore
d'ufficio, procedendo alla sua sostituzione con l'avv. PR 1 in relazione agli
incarti MP __________ e MP __________ (AI 8, decisione 7.10.2003, inc. Giar __________);
che
del resto in data 10.10.2001 IS 1 è stato interrogato in qualità di denunciato,
alla presenza del suo patrocinatore, dinanzi al Ministero pubblico nell'ambito
dei procedimenti penali aperti nei suoi confronti per titolo di dichiarazione
falsa di una parte di giudizio, falsità in documenti e crimini o delitti nel
fallimento e nell'esecuzione per debiti (AI 10, verbale d'interrogatorio di IS
1.
10.10.2001, p. 1, inc. MP __________ e __________);
che
di conseguenza l'apertura dei procedimenti di cui agli inc. MP __________ e __________,
sfociati nei decreti di non luogo a procedere datati 3.11.2004 (NLP __________
e NLP __________), imponeva la presenza di un legale fin da subito;
che
pertanto il qui istante va considerato “accusato” ai sensi dell’art. 317
CPP;
che
- nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire - questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il 20/24.9.2001 l’istante ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio (AI 11, decisione 19.11.2001, inc. Giar __________);
che
con scritto 16/17.12.2004 l'avv. PR 1, con riferimento allo scritto 16.11.2004
del giudice dell’istruzione e dell’arresto, gli ha comunicato che procederà ai
sensi dell'art. 317 ss. CPP e che "di riflesso la richiesta di
tassazione ai sensi della Lag può senz'altro cadere" (AI 12, scritto
16.11.2004
e AI 13, scritto 16/17.12.2004, inc. Giar __________);
che
il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore d'ufficio, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'100.-- (recte: CHF
4'133.45) [di cui CHF 3'480.-- (recte: CHF 3'479.15) a titolo di onorario (835
minuti a CHF 250.--/ora), CHF 361.50 di spese e CHF 291.95 di IVA];
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario appare invece - per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale - oggettivamente eccessivo in relazione alla fattispecie, in
particolare con riferimento alle due conferenze con l’istante, che potevano
essere abbreviate, non apparendo la fattispecie particolarmente complessa dal profilo
fattuale e giuridico (l'istante del resto nemmeno lo sostiene) ed essendo inoltre
stati riconosciuti integralmente la conferenza con la curatrice e i colloqui
telefonici con l'assistito;
che
determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
l’onorario esposto viene pertanto decurtato di 2 ore, per cui è ammesso
limitatamente a CHF 2'979.15 (715 minuti a CHF 250.--/ora);
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 335.50, ridotte a
CHF 18.-- quelle telefoniche (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del
Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________) e a CHF 86.-- quelle
inerenti la trasferta ed il posteggio [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): __________
76.
km (secondo l'"indicatore delle distanze chilometriche da
Bellinzona, Lugano, Locarno" emanato dal Dipartimento delle finanze ed
dell'economia) e CHF 10.-- per il posteggio (importo forfetario, in quanto non
meglio specificato)];
che
l’IVA ammonta a CHF 251.90 (calcolata al 7.6% su CHF 3'314.65);
che
ad IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 3'566.55;
che
le ripetibili di questa sede sono state considerate nella nota d'onorario;
che interessi di mora non
sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione ai
decreti di non luogo a procedere 3.11.2004 emanati dall'allora procuratore
pubblico Claudia Solcà (NLP __________ e NLP __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF
3'566.55.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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