60.2005.319
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
9 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.319
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.319
Lugano
9 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 26.8/26.9.2005 presentata dalla
IS 1, __________,
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia della
sentenza penale del 24.8.2005 a carico di PI 2 (inc. TPC __________)
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che
l’ha trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha spedita per
competenza a questa Camera in data 26.9.2005;
richiamato lo scritto 29.9.2005 del procuratore pubblico Moreno Capella,
che comunica di non aver particolari osservazioni;
richiamate inoltre le osservazioni 10/11.10.2005 del patrocinatore
di PI 2, che chiede di trasmettere alla __________ unicamente un estratto della
sentenza, limitatamente a quanto di espresso interesse dell’istante, al fine di
proteggere, nella misura del possibile, la personalità del condannato;
rilevato che lo scritto 11.10.2005 di questa Camera, con cui
invitava il patrocinatore di PI 2 a precisare quali parti della sentenza non
avrebbero dovuto essere trasmesse, è rimasto senza riscontro;
ritenuto che PI 3 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
__________, in data __________, a seguito di difficili rapporti di vicinato, PI
Considerandi
2.
ha colpito con proiettili di pistola al torace e all’avambraccio __________.
Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con la
sentenza di condanna di PI 2 del 24.8.2005 (inc. TPC __________).
2.
Con
l’istanza qui esaminata, la __________ chiede copia della sentenza del
24.8.2005
Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza: il
patrocinatore di PI 2 ha chiesto di trasmettere unicamente un estratto della
sentenza, ma così richiesto, non ha specificato quali parti della sentenza non
avrebbero dovuto essere trasmesse.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.
Nella
fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente
istante (cfr. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge
appaiono dati.
La
richiesta di trasmettere unicamente un estratto della sentenza non può essere
accolta, sia perché chi l’ha formulata non ha ulteriormente specificato (benché
richiesto) quali parti non avrebbero dovute essere trasmesse sia perché il
pubblico dibattimento, ampiamente riportato dai mass-media, rende la richiesta
priva d’oggetto.
5.
L’istanza
va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa
all'istante direttamente dalla scrivente Camera.
6.
A
norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia
e spese.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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