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Decisione

60.2005.319

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

9 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.319

Data decisione, Autorità:

09.11.2005, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.319

Lugano

9 novembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini,

vicecancelliere

sedente per

statuire sull’istanza 26.8/26.9.2005 presentata dalla

IS 1, __________,

tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia della

sentenza penale del 24.8.2005 a carico di PI 2 (inc. TPC __________)

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che

l’ha trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha spedita per

competenza a questa Camera in data 26.9.2005;

richiamato lo scritto 29.9.2005 del procuratore pubblico Moreno Capella,

che comunica di non aver particolari osservazioni;

richiamate inoltre le osservazioni 10/11.10.2005 del patrocinatore

di PI 2, che chiede di trasmettere alla __________ unicamente un estratto della

sentenza, limitatamente a quanto di espresso interesse dell’istante, al fine di

proteggere, nella misura del possibile, la personalità del condannato;

rilevato che lo scritto 11.10.2005 di questa Camera, con cui

invitava il patrocinatore di PI 2 a precisare quali parti della sentenza non

avrebbero dovuto essere trasmesse, è rimasto senza riscontro;

ritenuto che PI 3 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

__________, in data __________, a seguito di difficili rapporti di vicinato, PI

Considerandi

2.

ha colpito con proiettili di pistola al torace e all’avambraccio __________.

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con la

sentenza di condanna di PI 2 del 24.8.2005 (inc. TPC __________).

2.

Con

l’istanza qui esaminata, la __________ chiede copia della sentenza del

24.8.2005

Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza: il

patrocinatore di PI 2 ha chiesto di trasmettere unicamente un estratto della

sentenza, ma così richiesto, non ha specificato quali parti della sentenza non

avrebbero dovuto essere trasmesse.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

4.

Nella

fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente

istante (cfr. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge

appaiono dati.

La

richiesta di trasmettere unicamente un estratto della sentenza non può essere

accolta, sia perché chi l’ha formulata non ha ulteriormente specificato (benché

richiesto) quali parti non avrebbero dovute essere trasmesse sia perché il

pubblico dibattimento, ampiamente riportato dai mass-media, rende la richiesta

priva d’oggetto.

5.

L’istanza

va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa

all'istante direttamente dalla scrivente Camera.

6.

A

norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia

e spese.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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