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Decisione

60.2005.32

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

3 gennaio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.--

per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla

Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla

Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali

dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e

l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'533.15 [di cui CHF 4'000.--

a titolo di onorario, CHF 212.90 di spese e CHF 320.25 di IVA (doc. C/D,

allegati all’istanza 4/7.2.2005)];

che

la tariffa applicata – pari a CHF 250.--/ora – appare conforme ai principi

suesposti;

che

il dispendio orario (16 ore e 5 minuti) appare invece – per un avvocato con le

dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla

fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto,

circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

che

viene pertanto ammesso un onorario pari a 10 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora,

per complessivi CHF 2'520.85, ridotto a 90 minuti il dispendio orario inerente

i colloqui con il qui istante (“coll. con cliente”) ed a 180 minuti

quello inerente l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 212.40, ridotte a

CHF 1.50 quelle inerenti il colloquio telefonico di data 24.11.2003 (CHF

0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.

B.C., inc. __________);

che

l’IVA ammonta a CHF 207.70;

che

al qui istante va pertanto risarcito – a titolo di spese legali – l’importo di

CHF 2'940.95;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.

cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

Considerandi

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni

TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla

quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione

25.4.2002

in re S.R., inc. __________);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

al proposito il qui istante postula la rifusione della somma di CHF 500.-- per

i due giorni di detenzione illegale sofferta e l’ulteriore importo di CHF

5'000.-- “(…) commisurato a quanto (…) ha ingiustamente subito; (…)”

(istanza 4/7.2.2005, p. 2);

che

– come detto – IS 1 è stato arrestato il __________, ore 18.40, e scarcerato il

giorno seguente, ore 14.45 (verbali di interrogatorio __________, p. 8 / __________,

p. 1, allegati al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________; cfr.

anche AI 19), senza conferma dell’arresto da parte del competente giudice (art.

100.

cpv. 1 CPP, e contrario);

che

nella fattispecie non si tratta di un caso di applicazione dell’art. 318 CPP, secondo

cui chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto ad un'indennità: il

fatto che il qui istante sia stato prosciolto dalle accuse rende infatti la

detenzione ingiusta, ma non illegale (N. SALVIONI, Codice di procedura penale

annotato, Locarno 1999, ad art. 318 CPP);

che

– in ossequio alla prassi in materia – per i due giorni di detenzione

preventiva ingiustamente patita gli viene assegnato l’importo base di CHF

400.

-- (CHF 200.--/giorno);

che

occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per

ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un

aumento di quest’importo;

che

la durata del procedimento penale – estesosi da giugno 2001 a febbraio 2004 –

non appare sufficiente per ammettere una grave lesione della personalità che

abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento

penale;

che

anche il fatto che “(…) ancora in data 27.1.2005 (doc. E), il signor IS 1 si

è visto rifiutare, con tutta la famiglia, il rilascio del permesso di domicilio

C per il fatto che dalla “sentenza del giudice della Pretura penale del

4.2.2004

risulta che la pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni”, con un ulteriore errore dell’autorità, questa volta

amministrativa, che dovrà prossimamente essere corretto per ricorso al Consiglio

di Stato” (istanza 4/7.2.2005, p. 3) – pur palesando la superficialità con

cui è stato letto il giudizio 4.2.2004 – non giustifica un aumento della

suddetta somma, non fondando detta decisione una grave lesione della

personalità a’ sensi della giurisprudenza;

che

questa conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale, l’arresto ed il

carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dalla decisione

4.2.2004

del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo

di CHF 3'340.95, di cui CHF 2'940.95 per spese di patrocinio e CHF 400.-- per

torto morale;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

il qui istante protesta le ripetibili di questa sede;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –

un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 4.2.2004 dell’allora giudice della pretura penale Marco Ambrosini (in.

__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità

giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'590.95.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

copia

per conoscenza:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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