60.2005.32
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
3 gennaio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2005.32
Data decisione, Autorità:
03.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.32
Lugano
3 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/7.2.2005 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 4.2.2004 dell’allora giudice della pretura penale
Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamate le osservazioni 11/14.2.2005 del procuratore pubblico
Arturo Garzoni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 24.6.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti all’allora competente pretore del distretto di __________ IS 1 –
arrestato il __________ e scarcerato il giorno successivo – e ha proposto la
sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla pena accessoria dell’espulsione
dal territorio svizzero per un periodo di tre anni, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese, siccome ritenuto colpevole di tentata istigazione alla falsa
testimonianza “(…) per avere, a __________, nel corso dell’inizio del mese
di __________, nell’ambito del procedimento penale per violenza carnale aperto
a seguito di denuncia di __________ nei confronti di __________, su incarico di
__________ (madre del denunciato) e tramite altre persone, fra le quali __________,
contattato la vittima __________, per convincerla a modificare la propria
denuncia, offrendole pure denaro, in particolare per farle rilasciare una nuova
e falsa deposizione riguardo i fatti alla base della denuncia, così da scagionare
l’autore del reato di violenza carnale, senza riuscire in tale disegno, a
fronte del rifiuto della vittima stessa, la quale avvertiva subito le autorità
inquirenti” e tentato favoreggiamento “(…) per avere, a __________, nel
periodo inizio __________, nell’ambito del (suddetto) procedimento
penale (…) e nell’intento di sottrarre il denunciato __________ (in quel
momento in detenzione preventiva), ad atti del procedimento stesso, su incarico
di __________ (…) e tramite altre persone, fra le quali __________, contattato
la vittima __________, offrendole denaro, per convincerla a modificare la
propria denuncia, senza riuscire in tale intento per il rifiuto della vittima
che ha immediatamente avvertito le autorità inquirenti” (DAP __________);
che
con scritto 9/10.7.2002 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con decisione 4.2.2004 il giudice della Pretura penale – al quale l’incarto era
stato trasmesso per competenza – ha assolto l’istante dalle imputazioni;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
10'033.15, di cui CHF 4'533.15 per spese di patrocinio, CHF 500.-- per detenzione
illegale e CHF 5'000.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.
1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per
Fatti
i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.--
per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla
Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla
Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali
dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e
l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'533.15 [di cui CHF 4'000.--
a titolo di onorario, CHF 212.90 di spese e CHF 320.25 di IVA (doc. C/D,
allegati all’istanza 4/7.2.2005)];
che
la tariffa applicata – pari a CHF 250.--/ora – appare conforme ai principi
suesposti;
che
il dispendio orario (16 ore e 5 minuti) appare invece – per un avvocato con le
dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla
fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto,
circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che
viene pertanto ammesso un onorario pari a 10 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora,
per complessivi CHF 2'520.85, ridotto a 90 minuti il dispendio orario inerente
i colloqui con il qui istante (“coll. con cliente”) ed a 180 minuti
quello inerente l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 212.40, ridotte a
CHF 1.50 quelle inerenti il colloquio telefonico di data 24.11.2003 (CHF
0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.
B.C., inc. __________);
che
l’IVA ammonta a CHF 207.70;
che
al qui istante va pertanto risarcito – a titolo di spese legali – l’importo di
CHF 2'940.95;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
Considerandi
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni
TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla
quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione
25.4.2002
in re S.R., inc. __________);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito il qui istante postula la rifusione della somma di CHF 500.-- per
i due giorni di detenzione illegale sofferta e l’ulteriore importo di CHF
5'000.-- “(…) commisurato a quanto (…) ha ingiustamente subito; (…)”
(istanza 4/7.2.2005, p. 2);
che
– come detto – IS 1 è stato arrestato il __________, ore 18.40, e scarcerato il
giorno seguente, ore 14.45 (verbali di interrogatorio __________, p. 8 / __________,
p. 1, allegati al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________; cfr.
anche AI 19), senza conferma dell’arresto da parte del competente giudice (art.
100.
cpv. 1 CPP, e contrario);
che
nella fattispecie non si tratta di un caso di applicazione dell’art. 318 CPP, secondo
cui chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto ad un'indennità: il
fatto che il qui istante sia stato prosciolto dalle accuse rende infatti la
detenzione ingiusta, ma non illegale (N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 318 CPP);
che
– in ossequio alla prassi in materia – per i due giorni di detenzione
preventiva ingiustamente patita gli viene assegnato l’importo base di CHF
400.
-- (CHF 200.--/giorno);
che
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per
ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un
aumento di quest’importo;
che
la durata del procedimento penale – estesosi da giugno 2001 a febbraio 2004 –
non appare sufficiente per ammettere una grave lesione della personalità che
abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento
penale;
che
anche il fatto che “(…) ancora in data 27.1.2005 (doc. E), il signor IS 1 si
è visto rifiutare, con tutta la famiglia, il rilascio del permesso di domicilio
C per il fatto che dalla “sentenza del giudice della Pretura penale del
4.2.2004
risulta che la pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni”, con un ulteriore errore dell’autorità, questa volta
amministrativa, che dovrà prossimamente essere corretto per ricorso al Consiglio
di Stato” (istanza 4/7.2.2005, p. 3) – pur palesando la superficialità con
cui è stato letto il giudizio 4.2.2004 – non giustifica un aumento della
suddetta somma, non fondando detta decisione una grave lesione della
personalità a’ sensi della giurisprudenza;
che
questa conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale, l’arresto ed il
carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dalla decisione
4.2.2004
del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo
di CHF 3'340.95, di cui CHF 2'940.95 per spese di patrocinio e CHF 400.-- per
torto morale;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
il qui istante protesta le ripetibili di questa sede;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –
un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 4.2.2004 dell’allora giudice della pretura penale Marco Ambrosini (in.
__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'590.95.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
copia
per conoscenza:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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