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Decisione

60.2005.320

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.

10 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.320

Data decisione, Autorità:

10.07.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.320

Lugano

10 luglio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.9.2005 presentata da

IS 1 ,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 13.9.2005 del presidente della Pretura penale Marco

Kraushaar (inc. __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 29/30.9.2005 del procuratore pubblico

Arturo Garzoni che ritiene, in base alla vigente legislazione, che il diritto

ad un'indennità in caso di proscioglimento appare incontestato e che si rimette

al ponderato giudizio di questa Camera per quanto concerne la richiesta di

rifusione della nota professionale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 25.2.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa

dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di

dieci giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando

contestualmente la confisca di 112 banconote da Lit. 50'000.00 l'una

sequestrate dalla polizia il 25.8.2004, siccome ritenuto colpevole di messa in

circolazione di monete false "per avere, ad __________ il 24 agosto

2004 e nelle precedenti due settimane, consegnato in due occasioni agli

sportelli del __________ __________ di __________, complessive 112 false

banconote da Lit. 50'000 cadauna per un importo complessivo di Lit. 5'600'000,

in vista di verificarne l'autenticità e accreditarne il controvalore in conto

proprio, sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) trattarsi di

denaro falso segnatamente di denaro venuto in suo possesso durante un lavoro di

tinteggiatura di un appartamento di __________ __________ di proprietà di __________

__________ rinvenuto in un armadio a muro legate con un elastico; banconote

colà riposte da __________ __________ il quale a sua volta le aveva rinvenute a

__________ in un cassonetto e da dove le aveva poi trasportate in Svizzera per riporle

in quel luogo" (DA __________);

che

con scritto 10/14.3.2005 IS 1 ha interposto formale opposizione al decreto di

accusa (AI 12, scritto 10/14.3.2005, inc. DA __________);

che

con decisione 13.9.2005 il presidente della Pretura penale - al quale l'incarto

è stato nel frattempo trasmesso per competenza - ha assolto l'istante

dall'imputazione, ritenuto che "(...) l'accusato ha consegnato i soldi

alla banca con il preciso incarico di verificarne l'autenticità e che quindi

non ha messo in circolazione le banconote (...)" (verbale di dibattimento

13.9.2005, p. 3, inc. __________);

che

con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'557.65

oltre interessi, per spese di patrocinio (istanza 26/27.9.2005, p. 3);

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la

remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--

orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),

senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'557.65 [di cui CHF 2'145.--

(corrispondenti a circa 8 ore e 35 minuti a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario,

CHF 232.-- di spese e CHF 180.65 di IVA (doc. 1c, allegato all’istanza

26/27.9.2005)];

che

la tariffa applicata - pari a CHF 250.--/ora - è conforme ai principi

suesposti;

che

il dispendio orario esposto appare pure conforme ai predetti principi, tranne

per quanto concerne la prestazione di data 8.9.2005 "tel. con sig. __________

", che non viene considerata, in quanto non meglio specificata;

che

viene conseguentemente riconosciuto un onorario complessivo di CHF 2'065.--;

che a questa somma vanno aggiunte

le spese di CHF 231.--, stralciata la prestazione dell'8.9.2005, come

sopra;

che l'IVA ammonta a CHF 174.50

(7.6% su CHF 2'296.--);

che

al qui istante va pertanto rifusa - a titolo di spese legali - la somma di CHF

2'470.50;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 26.9.2005 della presente istanza, come postulato;

che

l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo può del resto essere

considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e

IVA;

che

l’indennità complessiva ammonta a CHF 2'720.50, di cui CHF 2'470.50 per spese

di patrocinio oltre interessi al 5% dal 26.9.2005 e CHF 250.-- per ripetibili

di questa sede;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 13.9.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'720.50, oltre interessi al 5% dal 26.9.2005 su

CHF 2'470.50.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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