60.2005.320
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.
10 luglio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.320
Data decisione, Autorità:
10.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.320
Lugano
10 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.9.2005 presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 13.9.2005 del presidente della Pretura penale Marco
Kraushaar (inc. __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 29/30.9.2005 del procuratore pubblico
Arturo Garzoni che ritiene, in base alla vigente legislazione, che il diritto
ad un'indennità in caso di proscioglimento appare incontestato e che si rimette
al ponderato giudizio di questa Camera per quanto concerne la richiesta di
rifusione della nota professionale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 25.2.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di
dieci giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando
contestualmente la confisca di 112 banconote da Lit. 50'000.00 l'una
sequestrate dalla polizia il 25.8.2004, siccome ritenuto colpevole di messa in
circolazione di monete false "per avere, ad __________ il 24 agosto
2004 e nelle precedenti due settimane, consegnato in due occasioni agli
sportelli del __________ __________ di __________, complessive 112 false
banconote da Lit. 50'000 cadauna per un importo complessivo di Lit. 5'600'000,
in vista di verificarne l'autenticità e accreditarne il controvalore in conto
proprio, sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) trattarsi di
denaro falso segnatamente di denaro venuto in suo possesso durante un lavoro di
tinteggiatura di un appartamento di __________ __________ di proprietà di __________
__________ rinvenuto in un armadio a muro legate con un elastico; banconote
colà riposte da __________ __________ il quale a sua volta le aveva rinvenute a
__________ in un cassonetto e da dove le aveva poi trasportate in Svizzera per riporle
in quel luogo" (DA __________);
che
con scritto 10/14.3.2005 IS 1 ha interposto formale opposizione al decreto di
accusa (AI 12, scritto 10/14.3.2005, inc. DA __________);
che
con decisione 13.9.2005 il presidente della Pretura penale - al quale l'incarto
è stato nel frattempo trasmesso per competenza - ha assolto l'istante
dall'imputazione, ritenuto che "(...) l'accusato ha consegnato i soldi
alla banca con il preciso incarico di verificarne l'autenticità e che quindi
non ha messo in circolazione le banconote (...)" (verbale di dibattimento
13.9.2005, p. 3, inc. __________);
che
con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'557.65
oltre interessi, per spese di patrocinio (istanza 26/27.9.2005, p. 3);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'557.65 [di cui CHF 2'145.--
(corrispondenti a circa 8 ore e 35 minuti a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario,
CHF 232.-- di spese e CHF 180.65 di IVA (doc. 1c, allegato all’istanza
26/27.9.2005)];
che
la tariffa applicata - pari a CHF 250.--/ora - è conforme ai principi
suesposti;
che
il dispendio orario esposto appare pure conforme ai predetti principi, tranne
per quanto concerne la prestazione di data 8.9.2005 "tel. con sig. __________
", che non viene considerata, in quanto non meglio specificata;
che
viene conseguentemente riconosciuto un onorario complessivo di CHF 2'065.--;
che a questa somma vanno aggiunte
le spese di CHF 231.--, stralciata la prestazione dell'8.9.2005, come
sopra;
che l'IVA ammonta a CHF 174.50
(7.6% su CHF 2'296.--);
che
al qui istante va pertanto rifusa - a titolo di spese legali - la somma di CHF
2'470.50;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 26.9.2005 della presente istanza, come postulato;
che
l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere
considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e
IVA;
che
l’indennità complessiva ammonta a CHF 2'720.50, di cui CHF 2'470.50 per spese
di patrocinio oltre interessi al 5% dal 26.9.2005 e CHF 250.-- per ripetibili
di questa sede;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 13.9.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'720.50, oltre interessi al 5% dal 26.9.2005 su
CHF 2'470.50.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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