60.2005.321
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
9 novembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.321
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.321
Lugano
9 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 20.9.2005
presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia della sentenza 6.9.2005 a carico di PI
2 per le lesioni semplici ai danni di __________ (inc. TPC __________);
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che
l’ha trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha spedita per
competenza a questa Camera in data 27.9.2005;
richiamate le osservazioni 6/7.10.2005 del procuratore pubblico Monica
Casalinuovo, che comunica il proprio consenso alla trasmissione della sentenza
richiesta;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una discussione tra __________ e __________, PI 2 è intervenuto ed
unitamente a __________ ha colpito __________ __________ con calci su tutto il
corpo e sul capo, fino a fargli perdere i sensi e rendendo necessario un suo
ricovero presso l’__________ dal 7 al 9.7.2002. Il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale conclusosi, per PI 2, con la sentenza del 6.9.2005 (inc.
TPC __________).
Considerandi
2.
Con
l’istanza qui esaminata, la __________ chiede copia della sentenza del
6.9.2005
Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza: PI 2 non
ha preso posizione, mentre che il procuratore pubblico ha preavvisato
favorevolmente la richiesta.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.
Nella
fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente
istante (cfr. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge
appaiono dati.
5.
L’istanza
va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa
all'istante direttamente dalla scrivente Camera.
6.
A
norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia
e spese.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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