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Decisione

60.2005.321

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

9 novembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.321

Data decisione, Autorità:

09.11.2005, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.321

Lugano

9 novembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 20.9.2005

presentata dalla

IS 1, ,

tendente ad ottenere copia della sentenza 6.9.2005 a carico di PI

2 per le lesioni semplici ai danni di __________ (inc. TPC __________);

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che

l’ha trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha spedita per

competenza a questa Camera in data 27.9.2005;

richiamate le osservazioni 6/7.10.2005 del procuratore pubblico Monica

Casalinuovo, che comunica il proprio consenso alla trasmissione della sentenza

richiesta;

rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di una discussione tra __________ e __________, PI 2 è intervenuto ed

unitamente a __________ ha colpito __________ __________ con calci su tutto il

corpo e sul capo, fino a fargli perdere i sensi e rendendo necessario un suo

ricovero presso l’__________ dal 7 al 9.7.2002. Il Ministero pubblico ha aperto

un procedimento penale conclusosi, per PI 2, con la sentenza del 6.9.2005 (inc.

TPC __________).

Considerandi

2.

Con

l’istanza qui esaminata, la __________ chiede copia della sentenza del

6.9.2005

Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza: PI 2 non

ha preso posizione, mentre che il procuratore pubblico ha preavvisato

favorevolmente la richiesta.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

4.

Nella

fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente

istante (cfr. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge

appaiono dati.

5.

L’istanza

va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa

all'istante direttamente dalla scrivente Camera.

6.

A

norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia

e spese.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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