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Decisione

60.2005.323

Yricorso in materia di libertà provvisoria. tempestività (trasmissione degli atti). pericolo di collusione

11 ottobre 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

a.Il

ricorrente è stato arrestato il 2.9.2005 nel quadro del procedimento penale

inc. MP __________ con l’accusa di infrazione semplice e contravvenzione alla LStup,

in relazione ad un acquisto di oltre 100 kg di canapa con un tenore di THC

superiore al 0.3%. Il giorno successivo il giudice dell’istruzione e

dell’arresto ha confermato l’arresto.

b.

Con istanza 13/14.9.2005 il patrocinatore

del ricorrente ha presentato al procuratore pubblico una domanda di libertà

provvisoria, ritenendo che il suo cliente aveva ammesso i fatti e non poteva

restare detenuto unicamente in quanto non indicherebbe le generalità del

possibile acquirente dello stupefacente.

c.

Il procuratore pubblico, con scritto

19.9.2005, ha preavvisato negativamente l’istanza di libertà provvisoria,

prevalentemente per pericolo di collusione.

d.

Con presa di posizione 22.9.2005 avanti al giudice

dell’istruzione e dell’arresto, il patrocinatore del ricorrente ha contestato

la tempestività del preavviso del procuratore pubblico, l’esistenza di un

pericolo di collusione ed ha ribadito la richiesta di accoglimento della domanda

di libertà provvisoria.

e.

Con la decisione qui impugnata, il giudice

dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la domanda di libertà provvisoria,

ammettendo l’esistenza di seri indizi di colpevolezza e di un pericolo di

collusione. Ha esposto diffusamente gli argomenti in base ai quali ha ritenuto

tempestivi il preavviso del procuratore pubblico e la trasmissione

dell’incarto.

f.

Con il gravame qui in esame, il ricorrente

eccepisce preliminarmente la supposta tardività della trasmissione dell’incarto

dal procuratore pubblico al giudice dell’istruzione e dell’arresto, avvenuto

"brevi manu" il mattino del 20.9.2005. Sulle condizioni della detenzione

preventiva, il ricorrente ammette i seri indizi di reato, ma contesta il

pericolo di collusione, ed in particolare che lo stesso sia concreto rispetto a

__________, ai soprannominati __________ e__________, in quanto egli avrebbe

dato tutte le informazioni in suo possesso riguardo al possibile acquirente, e

non sarebbe in grado di fornirne altre. Per il ricorrente, il carcere

preventivo non può essere protratto oltre, e già si potrebbe celebrare il processo.

g.

Nelle proprie osservazioni il giudice

dell’istruzione e dell’arresto menziona altre due recenti decisioni pertinenti

i termini fissati dall’art. 108 CPP. Per il resto si rimette al giudizio di

questa Camera.

h.

Nelle proprie osservazioni il procuratore

pubblico prende sostanzialmente posizione sull’eccezione di tardività nella

trasmissione dell’incarto, contestandola. Egli sottolinea in particolare come

la soluzione adottata, nell’ottica anche della tutela della libertà personale,

sia migliore rispetto all’eventuale invio postale simultaneo di preavviso ed

incarto come unico “pacco”.

Considerandi

Tempestività

1.

Le

modalità e formalità di introduzione e trattazione di un'istanza di libertà

provvisoria sono regolate dall'art. 108 CPP. Il suo cpv. 1 prevede che

l'istanza sia da introdurre al procuratore pubblico, il quale o la ammette con

immediata esecutività e comunicazione al giudice dell’istruzione e dell’arresto,

oppure "trasmette entro tre giorni gli atti processuali con il suo

preavviso negativo" al giudice dell’istruzione e dell’arresto, il

quale a sua volta deciderà "entro tre giorni con nota a verbale,

sentito l'accusato o il suo difensore."

2.

Questa

Camera ha già stabilito che questi termini sono perentori (decisione del

18.7

, inc. __________).

L'art.

19.

CPP dispone che, qualora non sia espressamente disposto il contrario, i

termini fissati dal CPP alle parti non possono essere prorogati (cpv. 1),

mentre quelli assegnati dal magistrato possono da questi essere

convenientemente prorogati su istanza motivata, presentata prima della

scadenza, della parte interessata. Anche se impropriamente (cfr. p. es. P.

MORDASINI, La buona fede nella nuova procedura penale, in La riforma del CPP

ticinese, REP. 1994, pag. 62 n. 5.3), l'art. 19 cpv. 1 CPP considera senza

dubbio compreso nella designazione di "parti" anche il procuratore

pubblico, sebbene questi, di per sé, semmai, lo diventi solo dopo l'emanazione

dell'atto di accusa, quando la sua funzione si trasforma da magistrato

inquirente a requirente (cfr. N. SALVIONI, CPP annotato, Bellinzona 1999, ad

art. 19 - 6M87a n. 2; Messaggio concernente la revisione totale del CPP, n.

3163.

dell'11.3.1987, nota 2 ad art. 6).

Il

tenore letterale dell'art. 108 cpv. 1 CPP porta a concludere che i termini di

cui all'art. 108 CPP sono di legge e quindi perentori (cfr. anche N. SCHMID,

Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, § 35 n. 554; R. HAUSER

/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea

2005, § 43, n. 23; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442).

A questa conclusione portano anche i materiali legislativi (cfr. N. SALVIONI,

op. cit., ad art. 19 - 19R94 comma 3).

Termini

perentori garantiscono la sicurezza del diritto ed hanno pertanto carattere

vincolante. Il mancato rispetto di un termine perentorio ha conseguenze ben

precise, ossia l'impossibilità di far valere il diritto dalla cui osservanza lo

stesso dipende (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 43, n.

24; G. PIQUEREZ, op. cit., ibidem e n. 1462).

3.

Come già

deciso da questa Camera nella surriferita citata sentenza, l'inosservanza del

termine di trasmissione dell'art. 108 cpv. 1 CPP, come del resto del suo cpv.

2, comporta insanabilmente la decadenza della validità dell'arresto,

rispettivamente della carcerazione preventiva.

Questo

per la sostanza e l'assoluto valore che viene riconosciuto oggi al diritto

della libertà personale (art. 10 cpv. 2 e 31 CF, art. 8 cpv. 1 e 2 lett. a e 9

Cost. cant.; R. J. SCHWEIZER, St. Galler Kommentar, zu Art. 10 BV, Rz 22 e 31;

H. WEST, ibidem, zu Art. 31 Rz 11 e 31; M. Hottelier,

Les garanties de procédure, in: D. THÜRER/ J.F. AUBERT/ J.P. MÜLLER,

Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, § 51 Rz 43 e 44; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 67 n. 6 e § 68 n. 1; G. PIQUEREZ, op. cit.,

n. 2275, DTF 123 I 126).

Nello

stesso ordine di idee, come per l'inosservanza dell'art. 100 cpv. 1 CPP o

ancora della mancata introduzione dell'istanza di proroga del carcere

preventivo di cui all'art. 103 CPP, decorso il termine di cui all'art. 108 cpv.

1.

CPP senza trasmissione al giudice dell’istruzione e dell’arresto perlomeno

dell'istanza di libertà provvisoria, la privazione della libertà [che con

riferimento alla volontà del legislatore a favore di una sua massima tutela -

fatto salvo l'abuso di diritto - può per principio essere chiesta

dall'arrestato in ogni tempo (art. 107 cpv. 1 CPP)], non appare più retta da

una decisione formalmente e materialmente valida che la legittimi.

L'imposizione

dei termini previsti dai cpv. 1 e 2 dell'art. 108 CPP per l'evasione da parte

del procuratore pubblico e del giudice dell’istruzione e dell’arresto

dell'istanza di libertà provvisoria, è un termine di "validità",

poiché la legittimità della detenzione preventiva è connessa con la costante

verifica dell'esistenza dei presupposti (legalità, fondatezza e

proporzionalità) che la giustificano; al pari dell'esigenza della motivazione

della sentenza di condanna - quando, se non necessaria, richiesta - entro il

termine di venti giorni (art. 263 cpv. 1 e 276 cpv. 3 CPP) e contrariamente a

quanto vale per la CRP e la CCRP (art. 101, risp. 286 cpv. 4, risp. 290 cpv. 2

CPP; cfr. per la CCRP, verbale commissione speciale 16.6.1993 pag. 11,

1.12.1993

pag.16).

4.

Gli atti

processuali, fra i quali rientrano anche quelli delle parti, vengono intimati

giusta l'art. 7 CPP per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia.

A

mente dell'art. 20 cpv. 4 CPP, quando la comunicazione di un atto si fa per

posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima

della mezzanotte del giorno della scadenza.

Quando

la consegna viene fatta “brevi manu” deve intervenire entro il giorno di

scadenza (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 44 n. 12 ss.,

G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1518 ss.). Determinante in questo caso non è l’invio,

ma la ricezione.

Riservati

i casi particolari di rogatorie intercantonali o internazionali o espressamente

previsti dal codice di rito quali la comunicazione orale del dispositivo della

sentenza dopo il dibattimento, per quanto in questa sede interessa, il CPP non

conosce altri validi mezzi di notificazione di atti processuali.

5.

Nel

presente caso, il preavviso è stato spedito il 19.9.2005, ovvero il terzo

giorno utile dopo la ricezione dell’istanza. Gli atti dell’incarto MP __________

sono pervenuti al giudice dell’istruzione e dell’arresto “brevi manu”, mediante

un funzionario del Ministero pubblico, la mattina del 20.9.2005. La

tempestività del preavviso è pacifica. Contestata e problematica è al contrario

la tempestività della trasmissione degli atti.

6.

Questa

differenza temporale è dovuta alla scelta del procuratore di non trasmettere

nello stesso modo il preavviso negativo e gli atti. Questa scelta, che potrebbe

apparire a prima vista discutibile, trova una spiegazione tecnica, legata ai

servizi offerti dalla Posta, e nella distinzione di trattamento delle lettere

rispetto ai pacchi.

L’invio

di una lettera raccomandata da Bellinzona a Lugano perviene al destinatario il

giorno seguente: lo smistamento della lettera avviene in Ticino.

L’invio

di un pacco da Bellinzona a Lugano perviene due o tre giorni dopo, in quanto lo

smistamento avviene a Lucerna. È considerato pacco dalla Posta ogni invio il cui

peso supera il peso di 1 kg o il cui spessore superi i 2 cm.

7.

L’esistenza

di questo trattamento postale differenziato ingenera diverse variabili.

Prima:

il procuratore pubblico manda (nei tre giorni) il proprio preavviso e gli atti

con un medesimo invio: in concreto, nella stragrande maggioranza, si

tratterebbe di un pacco. Questo perverrà al giudice dell’istruzione e

dell’arresto dopo due o tre giorni, e da quel momento comincia a decorrere il

termine di tre giorni per la sua decisione. Questa soluzione, formalmente

rispettosa del CPP, penalizza ovviamente la persona in detenzione preventiva,

in quanto la decisione sulla libertà provvisoria interverrebbe in un lasso di

tempo superiore a quello di sei giorni (tre+tre) che il CPP cerca di garantire.

Seconda:

il procuratore pubblico spedisce (nei tre giorni), con invii separati, il

preavviso (che perviene, come lettera raccomandata, il giorno successivo) e gli

atti (che pervengono, in quanto pacco, due/tre giorni dopo). Questa soluzione

crea incertezza giuridica, perché occorrerebbe stabilire quando comincia a

decorrere il termine (di tre giorni) per la decisione del giudice

dell’istruzione e degli atti: se decorresse dalla ricezione del preavviso, come

probabile (e contrariamente alla decisone 15.9.2005 del Giar, inc. __________),

ci sarebbe un enorme disagio per il giudice; se decorresse dalla ricezione

degli atti, ci sarebbe un inconveniente per la persona in detenzione preventiva

(come per la prima variante).

Terza:

il procuratore pubblico invia per posta (entro i tre giorni) il preavviso e

recapita brevi manu l’incarto al giudice dell’istruzione e dell’arresto prima

della scadenza dei tre giorni. Anche in questo caso sarebbe data incertezza

giuridica, perché occorrerebbe stabilire se il termine di tre giorni comincia a

decorrere dalla ricezione degli atti o dalla ricezione del preavviso, con

possibile inconvenienti per il giudice, che deve decidere in soli due giorni

dalla ricezione del preavviso.

Quarta:

come nel caso in esame, il procuratore pubblico invia per posta il preavviso

(nei tre giorni) e fa pervenire l’incarto “brevi manu” nella mattinata

seguente, in pratica contestualmente alla ricezione da parte del giudice del

preavviso inviato per posta.

8.

Per

effetto dei differenziati servizi della Posta (tra lettere e pacchi), appare

pacifico che la variabile che formalmente è più rispettosa del CPP (la prima),

sia quella che nella sostanza risulta meno favorevole alla libertà personale,

perché se da una parte ossequia formalmente le norme, d’altra parte dilata i

tempi di decisione. La seconda e la terza variabile creano incertezza, e

possono ridurre in particolare il già esiguo termine a disposizione del giudice

dell’istruzione e dell’arresto per esaminare gli atti e decidere. La quarta

variabile, è quella formalmente meno rispettosa del CPP, ma sarebbe favorevole

alla libertà personale (in quanto permette una decisione di principio entro sei

giorni), ed al giudice dell’istruzione e dell’arresto (che riceve il preavviso

e gli atti quasi contestualmente, avendo in tal modo più tempo, rispetto alle varianti

due e tre, per esaminare gli atti e prolare la decisione).

9.

A mente

di questa Camera, in ragione di questa dicotomia temporale nel servizio postale,

delle quattro variabili surriferite, quella da preferire è la quarta.

Anzitutto

è la più rispettosa del principio della libertà personale (che è il bene

maggiormente tutelato in questo ambito), in quanto permette una decisione in

tempi brevi, senza penalizzare il giudice dell’istru-zione e dell’arresto.

Quella dei tempi brevi della decisione è una preoccupazione che emerge

chiaramente dai lavori preparatori “per evitare perdite di tempo a danno

dell’arrestato” (Messaggio aggiuntivo n. 3163 bis del 20.3.1991, p. 489).

Inoltre,

perché il sostanziale rispetto della libertà personale deve prevalere sul

formale ossequio delle norme procedurali.

Infine,

nell’ottica della libertà personale e dell’arrestato, è prevalente l’invio tempestivo

del preavviso (negativo) rispetto all’invio degli atti. Se il primo (invio del

preavviso) ha valenza diretta sulla condizione di detenzione preventiva, il

secondo (invio degli atti) ha primariamente funzione organizzativa, per mettere

il giudice dell’istruzione e dell’arresto quanto prima in condizione di decidere

con cognizione di causa, avendo a disposizione gli atti: solo indirettamente

(in quanto mette il giudice in condizione di decidere al meglio) l’invio degli

atti ha una valenza sulla libertà personale della persona in detenzione preventiva.

10.

Conseguentemente si deve concludere che la

soluzione scelta per la trasmissione degli atti sia compatibile con il CPP, ma

solo ed unicamente in ragione dei problemi postali surriferiti.

Si

invita comunque formalmente il Ministero pubblico a verificare, unitamente a dei

competenti funzionari della Posta, la possibilità di un invio postale di pacchi

che pervenga il giorno dopo rispetto al giorno dell’invio.

Libertà

11.

Secondo gli art. 95 ss. CPP e la

giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel solco di quella del

Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e mantenimento

rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato l’esistenza

di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato e dall’altro la

giustificazione di bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i rischi di

collusione e dell’inquinamento delle prove, della protezione dell’ordine

pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del

principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158 e

1980.

p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60, 115 Ia 293,

102.

Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura

penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI /

K. HARTMANN, op. cit., § 68 n. 8 ss.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2329 ss.). Il

diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto

sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base

legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni

di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa

Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP;

DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss.

ad art. 95 CPP).

12.

Va preliminarmente precisato che non è

contestata l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, che sono dati

già in base alle dichiarazioni del ricorrente e da quanto sequestrato.

Contestata è l’esistenza o meno di un pericolo di collusione allo stadio

attuale dell’inchiesta, relativo non tanto a __________, ma rispetto a __________

e a __________. Per il giudice dell’istruzione e dell’arresto (decisione

23.9

, p. 7) vista l’importanza della “merce”, sarebbe poco credibile che

l’imputato sia solo in grado di fornire un nomignolo dell’acquirente e non

abbia modo di contattarlo. Ci sarebbero concreti indizi che i destinatari della

merce siano altri rispetto al nomignolo indicato: per il giudice dell’istruzione

e dell’arresto è dato un pericolo di collusione in relazione alla volontà

dell’accusato di nascondere i nominativi degli effettivi acquirenti e la

destinazione ultima della merce, nonché il ricavo ed il guadagno previsto: si

tratta di questioni rilevanti, per determinare la responsabilità dell’accusato.

13.

Per il ricorrente, l’acquirente sarebbe una

sola persona, (__________) di cui ha fornito tutte le indicazioni che gli erano

note. Gli altri due (__________(quest’ultimo __________) non sarebbero altro

che amici. A sua mente sarebbe arbitrario mantenerlo in detenzione preventiva per

avere ulteriori informazioni sul mancato acquirente, anche perché non c’è stata

consegna a terzi dello stupefacente. Ritiene altresì che ci sarebbero già tutti

gli elementi per procedere alla celebrazione del processo a suo carico.

14.

In virtù della giurisprudenza del Tribunale

federale è dato un pericolo di collusione quando l’accusato prende contatto con

altre persone implicati nei fatti dell’inchiesta, come testi o altri prevenuti,

allo scopo di indurli a fare delle dichiarazioni incomplete o contrarie alla verità.

Il pericolo di collusione può inoltre consistere nella distruzione o nella dissimulazione

di prove, o più in generale, in ogni tentativo di deteriorare o sopprimere

delle prove. La detenzione preventiva per pericolo di collusione vuole evitare

che l’accusato abusi della libertà per dedicarsi ad attività di questo genere. Per

la giurisprudenza, un rischio solo teorico di collusione non basta: il rischio

deve presentare una certa verosimiglianza con riferimento alle circostanze del

caso concreto: in particolare occorre prendere in considerazione le prove già

raccolte e le indagini che ancora devono essere compiute (decisione TF 1P.196/2005

del 5.4.2005, cons. 2.2, p. 3).

15.

A proposito del pericolo di collusione

occorre infatti tenere conto dell'atteggiamento dell'accusato nell'ambito del

procedimento (contraddizioni, modifica di versioni, menzogne palesi,

concertazioni o tentativi di concertazioni con testi e correi) o anche prima

dell'avvio del procedimento, l'eventuale influenza riesercitabile nei confronti

di terzi in base a particolari rapporti personali e/o professionali, la

convergenza dell'interesse tra l'accusato ed i terzi, con particolare attenzione

ai casi che toccano più persone (DTF 117 Ia 261 ss.).

16.

Nel presente caso il ricorrente appare

difficilmente credibile in relazione al supposto acquirente dello stupefacente

sequestrato. Dello stesso non conoscerebbe il nome, il cognome, il domicilio, un

numero di telefono o di cellulare, o un’altra modalità per rintracciarlo; ma

per conto dello stesso acquista una consistente partita di canapa, investe una

somma economicamente importante (per la sua situazione finanziaria), e si mette

all’opera per preparare dei sacchetti di un kilogrammo l’uno. La consistenza

dell’attività messa in atto stride con la vaghezza delle informazioni di cui il

ricorrente disporrebbe.

Appare

pertanto necessario chiarire quali erano le reali intenzioni di vendita del

ricorrente, ed in particolare a chi, per quale prezzo ed a quale scopo

intendesse rivendere lo stupefacente acquistato. Per questo va ammesso un

pericolo di collusione concreto ed attuale rispetto al (ai) possibile (i)

acquirente (i).

17.

Dati i precedenti penali del ricorrente (AI

6.

), il suo coinvolgimento in procedure ancora pendenti (inc. __________ e __________),

le sue frequentazioni nel mondo della canapa, nonché la pubblicità che hanno

avuto i diversi processi con condanne per commercio di canapa in Ticino, ci si

può chiedere se le sue affermazioni nel verbale 23.9.2005 (AI 2.9. p. 3, in

risposta alla domanda se si fosse chiesto cosa avrebbe fatto __________ con la

canapa): “Adr: no. Del resto considero il commercio della canapa come

qualcosa di legale, o meglio, che in teoria dovrebbe essere legale”, non

suffraghino un pericolo di recidiva: la questione può restare in ogni modo indecisa.

18.

Per i motivi surriferiti, il ricorso viene

respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 95 ss. e 284 ss. CPP, l’art. 39 lit. f LTG e ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF

500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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