Lexipedia

Decisione

60.2005.324

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.

9 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.324

Data decisione, Autorità:

09.11.2005, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.324

Lugano

9 novembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza

27/29.9.2005 presentata dalla

IS 1, ,

tendente ad ottenere copia dello schizzo e della documentazione stereofotogrammetrica

allestita dalla Polizia cantonale in relazione ad un incidente della

circolazione stradale avvenuto il __________;

premesso che la richiesta dei documenti surriferiti è stata prima

indirizzata direttamente alla Polizia cantonale, e solo successivamente a questa

Camera;

ritenuto che questa Camera, con scritto 29.9.2005, ha chiesto alla

compagnia istante di precisare le circostanze che giustifichino un interesse

giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP;

preso atto dello scritto di complemento 17.10.2005 della compagnia

istante, che ha precisato le persone coinvolte ed il loro ruolo assicurativo;

considerato che, visto l’esito dell’istanza, non è stato disposto

uno scambio di allegati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. In

data 21.7.2001, in un incidente della circolazione stradale in cui era

coinvolta PI 3 (di cui l’istante deve garantire la copertura assicurativa), è

rimasto ferito PI 2. La compagnia istante chiede copia dello schizzo e della

documentazione stereofotogrammetrica allestita dalla Polizia cantonale intervenuta

sul posto, senza però specificare il motivo e lo scopo per cui tale

documentazione è chiesta, e senza indicare se sia pendente un contenzioso o

meno, visto anche il tempo trascorso dal sinistro.

Considerandi

2.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

3.

Sia

la procedura penale, sia quella amministrativa, a valere quale possibile

diritto processuale suppletorio, riservata l'esplicita disposizione legale, non

impongono alle istanze o ai ricorsi l'adempimento di esigenze particolarmente

severe e di regola l'autorità assegna all'interessato un termine perentorio per

rimediare alle irregolarità (cfr. M. BORGHI / G. CORTI, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, in CFPG 1, ad art. 9 Pamm; BJM, 1988 pag. 102 ss.; N.

SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 27; G.

PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 788). È comunque necessario

che dall'allegato risultino perlomeno la concreta finalità e le ragioni della

sua introduzione. Trattasi, con specifico riferimento alla fattispecie in

esame, dei requisiti minimi necessari per poter procedere ad una corretta

ponderazione degli interessi imposta dall'art. 27 CPP.

4.

Nella

presente fattispecie, benché siano state chieste delle delucidazioni, anche

dopo lo scritto 17.10.2005 non è chiaro il motivo per il quale i documenti dei

rilievi della Polizia cantonale siano utili e necessari, e quindi quale sia

l’interesse giuridico legittimo.

5.

Per

questo motivo la richiesta va respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste

a carico dell'istante, che le ha occasionate.

Per

questi motivi,

visti

l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

100.

-- (cento), sono poste a carico della IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster