60.2005.324
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
9 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.324
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.324
Lugano
9 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza
27/29.9.2005 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia dello schizzo e della documentazione stereofotogrammetrica
allestita dalla Polizia cantonale in relazione ad un incidente della
circolazione stradale avvenuto il __________;
premesso che la richiesta dei documenti surriferiti è stata prima
indirizzata direttamente alla Polizia cantonale, e solo successivamente a questa
Camera;
ritenuto che questa Camera, con scritto 29.9.2005, ha chiesto alla
compagnia istante di precisare le circostanze che giustifichino un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto di complemento 17.10.2005 della compagnia
istante, che ha precisato le persone coinvolte ed il loro ruolo assicurativo;
considerato che, visto l’esito dell’istanza, non è stato disposto
uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 21.7.2001, in un incidente della circolazione stradale in cui era
coinvolta PI 3 (di cui l’istante deve garantire la copertura assicurativa), è
rimasto ferito PI 2. La compagnia istante chiede copia dello schizzo e della
documentazione stereofotogrammetrica allestita dalla Polizia cantonale intervenuta
sul posto, senza però specificare il motivo e lo scopo per cui tale
documentazione è chiesta, e senza indicare se sia pendente un contenzioso o
meno, visto anche il tempo trascorso dal sinistro.
Considerandi
2.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
3.
Sia
la procedura penale, sia quella amministrativa, a valere quale possibile
diritto processuale suppletorio, riservata l'esplicita disposizione legale, non
impongono alle istanze o ai ricorsi l'adempimento di esigenze particolarmente
severe e di regola l'autorità assegna all'interessato un termine perentorio per
rimediare alle irregolarità (cfr. M. BORGHI / G. CORTI, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, in CFPG 1, ad art. 9 Pamm; BJM, 1988 pag. 102 ss.; N.
SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 27; G.
PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 788). È comunque necessario
che dall'allegato risultino perlomeno la concreta finalità e le ragioni della
sua introduzione. Trattasi, con specifico riferimento alla fattispecie in
esame, dei requisiti minimi necessari per poter procedere ad una corretta
ponderazione degli interessi imposta dall'art. 27 CPP.
4.
Nella
presente fattispecie, benché siano state chieste delle delucidazioni, anche
dopo lo scritto 17.10.2005 non è chiaro il motivo per il quale i documenti dei
rilievi della Polizia cantonale siano utili e necessari, e quindi quale sia
l’interesse giuridico legittimo.
5.
Per
questo motivo la richiesta va respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico dell'istante, che le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visti
l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
100.
-- (cento), sono poste a carico della IS 1, __________.
3.
Intimazione:
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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