60.2005.325
istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante.
20 ottobre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2005.325
Data decisione, Autorità:
20.10.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.325
Lugano
20 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/29.10.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza 2.9.2005 nel quadro del
procedimento penale a carico di PI 1, __________;
richiamato il preavviso favorevole 30.9/3.10.2005 del procuratore
pubblico __________;
richiamate altresì le osservazioni 7/10.10.2005 del patrocinatore di
PI 3, che si oppone all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.La IS 1 istante,
con sede a __________, ha già precedentemente formulato una richiesta di
accesso agli atti, in relazione ad una procedura pendente per l’affidamento
della minorenne __________, la cui madre __________ conviveva con PI 3. L’istanza
era stata decisa in senso favorevole da questa Camera in data 18.10.2005 (inc. __________).
2.La presente
richiesta è formulata in quanto __________ __________, ancora convivente con PI
3, è attualmente in gravidanza (termine previsto: __________ __________), e si
pone all’autorità istante il quesito dell’adozione di eventuali misure di
protezione del nascituro. Per completare la documentazione in suo possesso, la
Commissione chiede copia della sentenza del 2.9.2005 relativa a PI 3.
3.Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato preavviso positivo
all’istanza. Il patrocinatore di PI 3 si oppone, adducendo che la sentenza
riporterebbe fatti strettamente personali, che non devono essere divulgati.
Teme inoltre un uso improprio del contenuto della sentenza da parte di terze
persone, quali ad esempio il marito di __________ __________ o i di lei genitori.
Fatti
4.L'art. 27
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di
un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
5.Nella
fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il
chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC)
dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in
materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie
comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e
315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in
materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni
personali con i genitori. Considerata la legittimità puntuale dell'istanza, il
suo accoglimento nemmeno necessita di particolare motivazione. La copia della sentenza
2.9.2005 (inc. __________) appare infatti utile oltre che necessaria per
permettere alla IS 1 di svolgere il suo delicato compito con piena cognizione
di causa.
6.All’interesse
giuridico legittimo della Commissione viene contrapposto l’interesse di PI 3 a
non far conoscere fatti strettamente personali da non divulgare ed il timore di
uso improprio della sentenza da parte di terzi. Il primo argomento è
chiaramente relativizzato poiché i fatti descritti nella sentenza sono stati oggetto
di un pubblico dibattimento, e sono stati riportati dai mezzi di comunicazione.
L’interesse di PI 3 a non divulgare detti fatti nei confronti della Commissione
qui istante cede rispetto al surriferito interesse. Più attenzione merita
l’obiezione relativa al timore di uso improprio della sentenza da parte di
terzi. Questa legittima preoccupazione è anzitutto tutelata dal segreto
d’ufficio a cui è astretta la Commissione istante. Inoltre, data la
particolarità del caso, la sentenza sarà liberamente accessibile alla
Commissione ed ai suoi membri, ma non potrà essere fotocopiata, divulgata o
resa accessibile a terzi.
7.L’istanza
è accolta. La sentenza 2.9.2005 (inc. __________) sarà trasmessa in allegato
alla presente decisione.
8.Considerato
che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visto
l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
-
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
3.
PI 3
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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