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Decisione

60.2005.325

istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante.

20 ottobre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

4.L'art. 27

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8

vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110

Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di

un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

5.Nella

fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il

chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC)

dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in

materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie

comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e

315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in

materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni

personali con i genitori. Considerata la legittimità puntuale dell'istanza, il

suo accoglimento nemmeno necessita di particolare motivazione. La copia della sentenza

2.9.2005 (inc. __________) appare infatti utile oltre che necessaria per

permettere alla IS 1 di svolgere il suo delicato compito con piena cognizione

di causa.

6.All’interesse

giuridico legittimo della Commissione viene contrapposto l’interesse di PI 3 a

non far conoscere fatti strettamente personali da non divulgare ed il timore di

uso improprio della sentenza da parte di terzi. Il primo argomento è

chiaramente relativizzato poiché i fatti descritti nella sentenza sono stati oggetto

di un pubblico dibattimento, e sono stati riportati dai mezzi di comunicazione.

L’interesse di PI 3 a non divulgare detti fatti nei confronti della Commissione

qui istante cede rispetto al surriferito interesse. Più attenzione merita

l’obiezione relativa al timore di uso improprio della sentenza da parte di

terzi. Questa legittima preoccupazione è anzitutto tutelata dal segreto

d’ufficio a cui è astretta la Commissione istante. Inoltre, data la

particolarità del caso, la sentenza sarà liberamente accessibile alla

Commissione ed ai suoi membri, ma non potrà essere fotocopiata, divulgata o

resa accessibile a terzi.

7.L’istanza

è accolta. La sentenza 2.9.2005 (inc. __________) sarà trasmessa in allegato

alla presente decisione.

8.Considerato

che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa

di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

visto

l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

-

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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