60.2005.326
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
9 novembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.326
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.326
Lugano
9 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza
12.11.2004 presentata dalla
IS 1, __________,
tendente ad ottenere copia della sentenza e degli atti del
procedimento penale a carico di PI 2 in relazione al ferimento di __________;
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico in
data 12.11.2004, che l’ha poi trasmessa (in data imprecisata) al Tribunale
penale cantonale, che a sua volta l’ha spedita per competenza a questa Camera
in data 30.9.2005;
richiamate le osservazioni 5/6.10.2005 del procuratore pubblico Luca
Maghetti, che comunica il proprio consenso alla trasmissione della sentenza e
degli atti;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. La
sera del __________, a __________, alla fine di una rissa, alla guida di una
vettura __________ __________ di proprietà del padre, PI 2 ha speronato
intenzionalmente la vettura __________ __________ condotta da __________ __________,
cagionando a quest’ultimo delle lesioni semplici. Il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale conclusosi, per PI 2, con sentenza del 14.9.2005
(inc. __________ e __________).
2. Con
l’istanza qui esaminata, la__________ chiede copia della sentenza del
14.9.2005. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nella
fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente
istante (32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge appaiono
dati.
5. L’istanza
va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa
all'istante direttamente dalla scrivente Camera. L’incarto, limitatamente ai
fatti relativi a __________, verrà messo a disposizione della __________ presso
Fatti
il Ministero pubblico.
6. A
norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia
e spese.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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