60.2005.327
istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante.
9 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.327
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.327
Lugano
9 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 16/26.9.2005 presentata da
IS 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc.
DA __________ a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che
l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 26.9.2005;
richiamate le osservazioni del procuratore pubblico Monica Casalinuovo
contenute nella lettera di trasmissione, con la quale comunica di non opporsi
alla richiesta, posizione ribadita nel successivo scritto del 7/11.10.2005;
richiamate altresì le osservazioni 11/12.10.2005 del patrocinatore
di PI 1, che si oppone all’accesso agli atti, essendo il decreto d’accusa
cresciuto in giudicato da tempo;
rilevato che la parte civile PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un esposto penale del 15.7.2003, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico del qui istante (inc. MP __________). A seguito di
una denuncia penale del 21.1.2004, il Ministero pubblico ha aperto un ulteriore
incarto a carico dell’istante (inc. MP __________). Entrambi i procedimenti
sono sfociati in un decreto d’accusa del 10.1.2005 (DA __________) per titolo
di ripetuta appropriazione indebita. Il DA __________ è stato dichiarato
cresciuto in giudicato in data 14.2.2005.
Considerandi
2.
Con
la presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede di aver accesso
agli atti. Il procuratore pubblico vi acconsente, mentre che la parte civile
che si è espressa vi si oppone.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.
Come
ricordato da questa Camera (inc. 60.1998.349), una richiesta di visionare gli atti da parte dell’accusato si
ricollega al diritto di essere sentito, che comprende anche il diritto di
consultare gli atti di causa, che si determina in base alle norme del diritto
cantonale, e che il TF rivede sotto il profilo dell'arbitrio. Quando una tale
norma manca o si rivela insufficiente, il diritto di essere sentito e le sue
applicazioni discendono direttamente dall'art. 29 cpv. 2 CF, che si tratti di
una procedura civile, penale o amministrativa. Secondo costante giurisprudenza,
il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione
comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle
possibilità di successo del ricorso. Il diritto di consultare gli atti contenenti
delle informazioni personali deriva anche dalla libertà personale (garantita
dall'art. 10 cpv. 2 CF) e dal diritto di essere protetti da un impiego abusivo
dei dati personali (art. 13 cpv. 2 CF, DTF 126 I 7). Il diritto di consultare
gli atti dell'art. 29 cpv. 2 CF si estende anche oltre la litispendenza. Il
richiedente deve far valere un interesse degno di protezione. Questo diritto
può essere ristretto o soppresso nella misura in cui l'interesse pubblico, o
l'interesse di terzi, esiga che tutto o parte del documento sia tenuto segreto.
In virtù del principio della proporzionalità, l'autorità deve autorizzare
l'accesso agli atti dei quali la conoscenza non comprometta gli interessi in
gioco.
5.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
6.
Nel
presente caso, l’istanza è giustificata nell’ottica di una possibile revisione,
ritenuti i problemi di notifica del DA 54/2005 che emergono dall’incarto MP __________.
L’opposizione della parte civile che si è espressa, relativamente alla crescita
in giudicato, non è tale da prevalere su quella dell’istante.
7.
L’istanza
è accolta. Gli atti del procedimento penale inc. DA __________ saranno accessibili
presso il Ministero pubblico. Tassa di giustizia e spese a carico dell’istante.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.
-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3.
Intimazione:
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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