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Decisione

60.2005.327

istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante.

9 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.327

Data decisione, Autorità:

09.11.2005, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.327

Lugano

9 novembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per

statuire sull’istanza 16/26.9.2005 presentata da

IS 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc.

DA __________ a suo carico;

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che

l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 26.9.2005;

richiamate le osservazioni del procuratore pubblico Monica Casalinuovo

contenute nella lettera di trasmissione, con la quale comunica di non opporsi

alla richiesta, posizione ribadita nel successivo scritto del 7/11.10.2005;

richiamate altresì le osservazioni 11/12.10.2005 del patrocinatore

di PI 1, che si oppone all’accesso agli atti, essendo il decreto d’accusa

cresciuto in giudicato da tempo;

rilevato che la parte civile PI 2 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di un esposto penale del 15.7.2003, il Ministero pubblico ha aperto un

procedimento penale a carico del qui istante (inc. MP __________). A seguito di

una denuncia penale del 21.1.2004, il Ministero pubblico ha aperto un ulteriore

incarto a carico dell’istante (inc. MP __________). Entrambi i procedimenti

sono sfociati in un decreto d’accusa del 10.1.2005 (DA __________) per titolo

di ripetuta appropriazione indebita. Il DA __________ è stato dichiarato

cresciuto in giudicato in data 14.2.2005.

Considerandi

2.

Con

la presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede di aver accesso

agli atti. Il procuratore pubblico vi acconsente, mentre che la parte civile

che si è espressa vi si oppone.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

4.

Come

ricordato da questa Camera (inc. 60.1998.349), una richiesta di visionare gli atti da parte dell’accusato si

ricollega al diritto di essere sentito, che comprende anche il diritto di

consultare gli atti di causa, che si determina in base alle norme del diritto

cantonale, e che il TF rivede sotto il profilo dell'arbitrio. Quando una tale

norma manca o si rivela insufficiente, il diritto di essere sentito e le sue

applicazioni discendono direttamente dall'art. 29 cpv. 2 CF, che si tratti di

una procedura civile, penale o amministrativa. Secondo costante giurisprudenza,

il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione

comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle

possibilità di successo del ricorso. Il diritto di consultare gli atti contenenti

delle informazioni personali deriva anche dalla libertà personale (garantita

dall'art. 10 cpv. 2 CF) e dal diritto di essere protetti da un impiego abusivo

dei dati personali (art. 13 cpv. 2 CF, DTF 126 I 7). Il diritto di consultare

gli atti dell'art. 29 cpv. 2 CF si estende anche oltre la litispendenza. Il

richiedente deve far valere un interesse degno di protezione. Questo diritto

può essere ristretto o soppresso nella misura in cui l'interesse pubblico, o

l'interesse di terzi, esiga che tutto o parte del documento sia tenuto segreto.

In virtù del principio della proporzionalità, l'autorità deve autorizzare

l'accesso agli atti dei quali la conoscenza non comprometta gli interessi in

gioco.

5.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi

lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,

l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994 p. 19).

6.

Nel

presente caso, l’istanza è giustificata nell’ottica di una possibile revisione,

ritenuti i problemi di notifica del DA 54/2005 che emergono dall’incarto MP __________.

L’opposizione della parte civile che si è espressa, relativamente alla crescita

in giudicato, non è tale da prevalere su quella dell’istante.

7.

L’istanza

è accolta. Gli atti del procedimento penale inc. DA __________ saranno accessibili

presso il Ministero pubblico. Tassa di giustizia e spese a carico dell’istante.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.

-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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