60.2005.328
istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante.
10 ottobre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2005.328
Data decisione, Autorità:
10.10.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.328
Lugano
10 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/30.9.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’incarto penale MP __________
conclusosi con il decreto d’accusa 26.5.2004 (DA __________);
premesso che la richiesta è stata inviata erroneamente al Ministero
pubblico in data 23.9.2005, e da questi trasmesso per competenza a questa
Camera in data 30.9.2005;
richiamato lo scritto di trasmissione 30.9.2005 nel quale il
sostituto procuratore pubblico __________ già esprimeva il proprio parere
favorevole;
richiamate le osservazioni 6/7.10.2005 del patrocinatore di PI 1,
che chiede di respingere l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso
il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________ si è concluso con un decreto
d’accusa (DA n. __________), cresciuto in giudicato, con il quale PI 1 ha
accettato una condanna per danneggiamento nei confronti di IS 1 e della __________
__________ __________ ad un multa di CHF 300.--. Nel decreto d’accusa, per le
sue pretese di parte civile, IS 1 è stato rinviato al foro civile.
2. Con
PE n. __________ dell’UEF di __________, IS 1 ha iniziato un’esecuzione per
risarcimento danni nei confronti di PI 1, il quale non ha interposto tempestiva
opposizione. Successivamente, PI 1 ha introdotto una procedura sommaria presso
la Pretura di __________ tesa a sospendere ed annullare l’esecuzione (inc. OA.__________),
nel quadro della quale, con decisione 9.9.2005, è stata accolta la sua richiesta
cautelare di sospensione dell’esecuzione.
3.Precedentemente,
IS 1 era patrocinato dall’avv. __________ da altro legale.
4.Con
l’istanza qui in esame, l’attuale patrocinatore di IS 1 chiede di poter
accedere agli atti, e ciò in vista di un’imminente udienza.
5.Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preannunciato favorevolmente la
richiesta, mentre il patrocinatore di PI 1 vi si è opposto, contestando un
interesse giuridico e per pericolo di utilizzare impropriamente documenti
riservati.
6.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
7.Anche
l’istante, pur essendo stato parte al procedimento, nel frattempo terminato con
il decreto d’accusa 26.5.2004 cresciuto in giudicato, deve seguire la procedura
prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
8. In
concreto, l’accesso agli atti di una ex parte è giustificato in relazione alla
successiva esecuzione intrapresa da IS 1 a seguito del suo rinvio al foro
civile deciso nel decreto d’accusa. L’esecuzione intrapresa da IS 1 e la successiva
procedura sommaria in annullamento e sospensione dell’esecuzione intrapresa da PI
1 sono in un nesso diretto con l’incarto richiamato. C’è quindi un interesse
giuridico legittimo.
9. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, compresa
la facoltà di estrarre copie.
10. Considerato
come in sede civile l’istante sia stato ammesso al gratuito patrocinio, si rinuncia
al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2.Non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
1 patr. da: PR 2
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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