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Decisione

60.2005.330

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. torto morale.

10 luglio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

30.9/3.10.2005, p. 4);

che

non dimostra tuttavia, come gli incombeva, di aver effettivamente subito un

pregiudizio in tal senso, producendo - unitamente all'istanza - ad esempio gli

articoli di giornale pubblicati comprovanti il fatto che la sua reputazione è

stata effettivamente offuscata sia sul piano __________, sia su quello personale

ed il fatto che la popolazione ticinese è venuta a conoscenza di questa accusa;

che

non è evidentemente compito di questa Camera raccogliere la documentazione attestante

un possibile pregiudizio subito dall'istante;

che

la circostanza secondo cui l'istruttoria sarebbe stata carente [cfr., al

proposito, sentenza (motivata) 22.3.2005, p. 13, inc. __________] non è idonea

a corroborare la sua tesi;

che

Considerandi

del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro

che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998

n. 126 nota 5.3);

che

in definitiva l'istante non ha debitamente provato - come avrebbe potuto e

dovuto - di avere subito una grave lesione della sua personalità;

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era

ingiustificato, come emerge dal giudizio 22.3.2005 della Pretura penale e dalla

presente decisione;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che

ad IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 2'540.-- oltre interessi

al 5% dal 30.9.2005;

che

le ripetibili di questa sede sono state considerate nella nota d'onorario;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio (con motivazione) 22.3.2005 del giudice della Pretura penale Damiano

Stefani (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'540.-- oltre

interessi al 5% dal 30.9.2005.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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