60.2005.330
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. torto morale.
10 luglio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2005.330
Data decisione, Autorità:
10.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.330
Lugano
10 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.9/3.10.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio (con motivazione) 22.3.2005 del giudice della Pretura
penale Damiano Stefani (inc. __________), un'indennità ai sensi degli art.
317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 12/14.10.2005 del procuratore pubblico Monica
Casalinuovo, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare,
rimettendosi al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 15.10.2004 l'allora procuratore pubblico Claudia Solcà ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna
alla pena di trenta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese siccome ritenuto colpevole di appropriazione indebita "per avere,
il mese di aprile 2002, a __________, indebitamente impiegato a profitto
proprio e di un terzo valori patrimoniali affidatigli dall'associazione __________
"__________" della quale era presidente del comitato, e meglio per
avere prelevato con l'aiuto della moglie, dal __________ n° __________
dell'associazione "__________" di __________ (alimentato
dall'indennità ricevuta dai __________ __________ __________ e dal
finanziamento __________ del Comune di __________ ai __________), tramite l'assegno
__________ n° __________ del 24 aprile 2002, l'importo di CHF 10'000.-- da lui
asseritamente consegnato in un bar di __________ a __________ __________ per
far fronte a spese personali di quest'ultimo, senza informare il comitato
dell'associazione e senza richiedere il permesso per agire in tal senso,
sapendo in ogni caso che la situazione finanziaria di __________ era tale da
non permettere il rimborso della somma ricevuta" (DA __________);
che
con sentenza motivata 22.3.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto
l'istante dall'imputazione;
che
con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, a titolo d'indennità, l'importo complessivo di CHF
4'540.-- oltre interessi al 5% dal 15.10.2004 (cfr. istanza 30.9/3.10.2005);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica,
delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno,
della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito
del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l'istante postula la rifusione della nota
professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, per complessivi CHF
2'540.-- [di cui CHF 2'112.50 a titolo di onorario (8,45 ore - corrispondenti a
8 ore e 27 minuti - a CHF 250.--/ora), CHF 248.20 di spese e CHF 179.40 di IVA
(cfr. istanza 30.9/3.10.2005, p. 3 e doc. 1c allegato)];
che
la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai predetti
principi;
che
viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese e l’IVA, ammesse come esposte;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 30.9.2005 della presente istanza;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è
stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può
ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che
al proposito l'istante postula la rifusione di CHF 2'000.--, sottolineando in
particolare che "in concreto, l'offesa subita (...) è stata grave",
che "egli è stato accusato di un reato particolarmente infamante per un
__________, ossia quella di essersi appropriato indebitamente di parte dei
soldi della Sezione della quale era Presidente", che "la sua
reputazione è stata offuscata, tenuto conto che dell'accusa infamante è venuto
a conoscenza tutto il Ticino, con conseguenze sia sul piano __________ sia su
quello personale", aggiungendo inoltre che "(...) la messa in
accusa, che notoriamente aumenta la pubblicità negativa, è il frutto di un'istruttoria
carente sotto ogni punto di vista, come risulta in modo incontestabile dalla
sentenza di assoluzione (cfr. in particolare pag. 13)" (istanza
Fatti
30.9/3.10.2005, p. 4);
che
non dimostra tuttavia, come gli incombeva, di aver effettivamente subito un
pregiudizio in tal senso, producendo - unitamente all'istanza - ad esempio gli
articoli di giornale pubblicati comprovanti il fatto che la sua reputazione è
stata effettivamente offuscata sia sul piano __________, sia su quello personale
ed il fatto che la popolazione ticinese è venuta a conoscenza di questa accusa;
che
non è evidentemente compito di questa Camera raccogliere la documentazione attestante
un possibile pregiudizio subito dall'istante;
che
la circostanza secondo cui l'istruttoria sarebbe stata carente [cfr., al
proposito, sentenza (motivata) 22.3.2005, p. 13, inc. __________] non è idonea
a corroborare la sua tesi;
che
Considerandi
del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro
che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998
n. 126 nota 5.3);
che
in definitiva l'istante non ha debitamente provato - come avrebbe potuto e
dovuto - di avere subito una grave lesione della sua personalità;
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come emerge dal giudizio 22.3.2005 della Pretura penale e dalla
presente decisione;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che
ad IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 2'540.-- oltre interessi
al 5% dal 30.9.2005;
che
le ripetibili di questa sede sono state considerate nella nota d'onorario;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio (con motivazione) 22.3.2005 del giudice della Pretura penale Damiano
Stefani (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'540.-- oltre
interessi al 5% dal 30.9.2005.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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