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Decisione

60.2005.332

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

10 luglio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.--

per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla

Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla

Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali

dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e

l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno,

della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito

del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

il qui istante postula la rifusione della nota professionale dei suoi

patrocinatori di fiducia, avv. PR 1 e avv. PR 2, di complessivi CHF 4'227.60

[di cui CHF 3'500.-- di onorario (14 ore a CHF 250.--/ora), CHF 220.70 di spese

e CHF 298.60 di IVA], ritenuto che “le ore sono state calcolate per il

Considerandi

lavoro di un solo avvocato” (istanza 3/4.10.2005, p. 2);

che,

esaminato l’incarto, la tariffa applicata ed il dispendio orario esposto

appaiono conformi ai principi suesposti;

che

viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto di CHF 3'500.--, pari a 14 ore

a CHF 250.--/ora, di cui 60 minuti inerenti gli scritti e le telefonate, 120

minuti i colloqui con il cliente, 120 minuti il sopralluogo ad __________, 60

minuti la visione della videocassetta prodotta agli atti, 180 minuti la

preparazione del dibattimento e 300 minuti la trasferta ed il dibattimento

presso la Pretura penale a Bellinzona (che si è protratto dalle ore 9.15 alle

ore 13.00 circa);

che,

in assenza del dettaglio della nota professionale, l’importo indicato a titolo

di spese appare invece, nel suo complesso, eccessivo in relazione alle

effettive necessità di patrocinio;

che

– per quanto ricostruibili dall’incarto [cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura

penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di

patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di

risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta

dall'accusato prosciolto”] – le spese vengono ammesse in CHF 267.50, di cui

CHF 50.-- per la formazione dell’incarto (come esposto), CHF 5.-- per la

procura, CHF 25.-- per gli scritti [CHF 5.90 per lo scritto di data 28.3.2003

(AI 4): CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 0.90/spese postali; CHF

7.20

per lo scritto 3.4.2003 (AI 6): CHF 5.--/pagina e CHF 2.20/spese postali; CHF

5.90

per lo scritto 3.12.2003 (AI 14): CHF 5.--/pagina e CHF 0.90/spese postali;

CHF 6.-- per lo scritto 26.1.2004 (AI 17): CHF 5.--/pagina e CHF 1.--/spese

postali], CHF 4.50 per le telefonate [approssimativamente 30 minuti a CHF

0.

/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.

B.C., inc. 19.2004.6)], CHF 128.-- per le fotocopie (come esposto) e CHF 55.-- per

la trasferta a Bellinzona (come esposto);

che

l’IVA ammonta a CHF 286.35;

che

a IS 1 va quindi rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di

CHF 4'052.85;

che

interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 7.10.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'052.85.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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