60.2005.332
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
10 luglio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2005.332
Data decisione, Autorità:
10.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.332
Lugano
10 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 3/4.10.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 7.10.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni
Celio (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 6/7.10.2005 del procuratore pubblico
Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 3.3.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di
trenta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
ritenuto colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui “(…) per aver
indirizzato la vettura __________ targata __________ di cui era alla guida,
alla velocità di ca. 40/50 Kmh, in direzione di __________ __________ che si trovava
sul piazzale delle scuole comunali di __________, rischiando così di investirlo
nonostante l’ampio spazio a sua disposizione, investimento evitato solo grazie
ad un repentino balzo di scanso da parte del __________” (DA __________);
che
con scritto 17/18.3.2003 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con decisione 7.10.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante
dall’imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 4'227.60 per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per
Fatti
i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.--
per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla
Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla
Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali
dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e
l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno,
della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito
del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il qui istante postula la rifusione della nota professionale dei suoi
patrocinatori di fiducia, avv. PR 1 e avv. PR 2, di complessivi CHF 4'227.60
[di cui CHF 3'500.-- di onorario (14 ore a CHF 250.--/ora), CHF 220.70 di spese
e CHF 298.60 di IVA], ritenuto che “le ore sono state calcolate per il
Considerandi
lavoro di un solo avvocato” (istanza 3/4.10.2005, p. 2);
che,
esaminato l’incarto, la tariffa applicata ed il dispendio orario esposto
appaiono conformi ai principi suesposti;
che
viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto di CHF 3'500.--, pari a 14 ore
a CHF 250.--/ora, di cui 60 minuti inerenti gli scritti e le telefonate, 120
minuti i colloqui con il cliente, 120 minuti il sopralluogo ad __________, 60
minuti la visione della videocassetta prodotta agli atti, 180 minuti la
preparazione del dibattimento e 300 minuti la trasferta ed il dibattimento
presso la Pretura penale a Bellinzona (che si è protratto dalle ore 9.15 alle
ore 13.00 circa);
che,
in assenza del dettaglio della nota professionale, l’importo indicato a titolo
di spese appare invece, nel suo complesso, eccessivo in relazione alle
effettive necessità di patrocinio;
che
– per quanto ricostruibili dall’incarto [cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura
penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di
patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di
risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta
dall'accusato prosciolto”] – le spese vengono ammesse in CHF 267.50, di cui
CHF 50.-- per la formazione dell’incarto (come esposto), CHF 5.-- per la
procura, CHF 25.-- per gli scritti [CHF 5.90 per lo scritto di data 28.3.2003
(AI 4): CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 0.90/spese postali; CHF
7.20
per lo scritto 3.4.2003 (AI 6): CHF 5.--/pagina e CHF 2.20/spese postali; CHF
5.90
per lo scritto 3.12.2003 (AI 14): CHF 5.--/pagina e CHF 0.90/spese postali;
CHF 6.-- per lo scritto 26.1.2004 (AI 17): CHF 5.--/pagina e CHF 1.--/spese
postali], CHF 4.50 per le telefonate [approssimativamente 30 minuti a CHF
0.
/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.
B.C., inc. 19.2004.6)], CHF 128.-- per le fotocopie (come esposto) e CHF 55.-- per
la trasferta a Bellinzona (come esposto);
che
l’IVA ammonta a CHF 286.35;
che
a IS 1 va quindi rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di
CHF 4'052.85;
che
interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 7.10.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'052.85.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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