60.2005.333
istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.
7 dicembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2005.333
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.333
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.10.2005 presentata dall’
IS 1, ,
con la quale chiede di autorizzare la __________ a consultare gli
atti del procedimento penale promosso nei confronti di PI 2, __________
(patr. da: avv. PR 1, __________), PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),
e PI 4, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), per reati contro il
patrimonio;
richiamate le osservazioni 6/7.10.2005 del procuratore pubblico Giuseppe
Muschietti, che – rimettendosi al giudizio di questa Camera – non si oppone
alla domanda;
ritenuto che con scritto 10/11.10.2005 PI 3 ha comunicato di non
avere osservazioni;
rilevato che PI 2 e PI 4 non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
nei confronti di PI 2, PI 3 e PI 4 è stato promosso un procedimento penale per
reati contro il patrimonio in relazione all’attività di __________, __________,
il cui fallimento è stato dichiarato il __________;
che
la __________ chiede – in applicazione degli art. 32 cpv. 1 lit. c LPGA e 27
CPP, per il tramite dell’IS 1 – l’autorizzazione a visionare gli atti di cui al
procedimento penale a carico dei predetti accusati – deferiti davanti alla
competente Corte di merito con atto di accusa __________ – “(…) al fine di
poter effettuare la revisione della succitata società conformemente agli art.
162 e 163 OAVS per il periodo dal 1. novembre 2002 al 31 marzo 2005”;
che
giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti
dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;
che
nel presente caso – con riferimento agli art. 162 OAVS (secondo cui i datori di
lavoro devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel
senso dell’art. 68 cpv. 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni,
nonché quando passano ad un’altra cassa di compensazione o liquidano la loro
azienda) e 163 OAVS (secondo cui l’Ufficio di revisione deve verificare se il
datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo
deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione) e
ritenuta la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti – si deve
ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a’ sensi dell’art. 27
CPP;
che
l’istanza è di conseguenza accolta, con accesso agli atti presso il Tribunale
penale cantonale, Lugano;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 32 LPGA).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
3.
patr. da: PR 2
4.
PI 4
patr. da: PR 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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