60.2005.334
istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.
9 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2005.334
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.334
Lugano
9 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 4/5.10.2005
presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare gli atti
dell’incarto penale MP __________;
richiamate le osservazioni 10/11.10.2005 del patrocinatore di PI 3, che
chiede di respingere l’istanza;
richiamate altresì le osservazioni 7/11.10.2005 del procuratore
pubblico Giuseppe Muschietti, che comunica il proprio nulla osta all’ispezione
degli atti;
rilevato che né il PI 4 né PI 2 hanno presentato osservazioni;
rilevato inoltre che questa Camera ha intimato le osservazioni del
procuratore pubblico Giuseppe Muschietti e di PI 3, permettendo all’istante di
prendere posizione sulle medesime;
richiamato lo scritto di replica 12/13.10.2005 dell’istante, che
ribadisce l’esistenza di un legittimo interesse all’ispezione degli atti,
compresa la facoltà di estrarre copie;
preso atto della duplica 14/17.10.2005 del procuratore pubblico, che
ribadisce il proprio nulla osta;
richiamata la duplica 27.10.2005 del patrocinatore di PI 3, che
ribadisce l’opposizione all’ispezione degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una segnalazione del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, la
Commissione istante ha presentato una prima richiesta di accesso agli atti
relativa all’incarto MP __________, che questa Camera ha autorizzato con
decisione 22.9.2005 (inc. CRP __________). A seguito di un’ulteriore
segnalazione del procuratore pubblico, la Commissione istante ha presentato
un’ulteriore istanza, relativa all’incarto MP __________, per i medesimi
motivi.
2. Il
procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta. Il PI 4 di __________
non ha presentato osservazioni. PI 3 si oppone per differenti ragioni.
Anzitutto considera che l’inchiesta non è ancora terminata e non c’è stato
processo, di modo che l’accesso sarebbe prematuro e violerebbe la presunzione
d’innocenza ed il diritto di tacere degli inchiestati. Inoltre la richiesta
sarebbe generica, non specificando quali atti intende ispezionare. Infine non
indica chiaramente lo scopo perseguito.
3. Nella
propria replica, la Commissione istante precisa le proprie competenze ed indica
che la richiesta è tesa a verificare l’agire del casinò. Per il resto, la
Commissione precisa di non potersi esprimere sulla rilevanza di atti non ancora
esaminati. Conclude evidenziando come i motivi a fondamento di questa seconda
istanza sono identici a quelli posti a fondamento della precedente istanza,
ammessa da questa Camera, ed alla quale PI 3 non si era opposto. Nella propria
duplica, PI 3 ribadisce la genericità della richiesta della Commissione, e
sostiene che quest’ultima ha sorvolato sulle argomentazioni da lui formulate
nelle osservazioni del 10/11.10.2005.
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
5. Nel
presente caso, il procuratore pubblico ha correttamente proceduto alle
segnalazioni giusta l’art. 49 LCG (che prevede lo scambio di informazioni) e
l’art. 16 LRD (che fa riferimento alle autorità di vigilanza in materia di
riciclaggio designate da leggi specifiche, nel concreto caso dall’art. 48 cpv.
2 lit. b LCG).
La
__________, quale autorità di vigilanza, ha certamente diritto di accedere agli
atti dell’incarto indicato nella seconda richiesta (inc. __________), e
limitatamente a quelli che sono gli atti riferiti al PI 4 di __________ ed alle
operazioni di cambio.
6. L’istanza
è pertanto parzialmente accolta. L’accesso agli atti dell’incarto MP __________
potrà avvenire presso il Ministero pubblico a __________.
7. Visto
l’obbligo di comunicazione e di collaborazione, si prescinde dal prelievo di
tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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