Lexipedia

Decisione

60.2005.335

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali (lic. iur.).

10 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.335

Data decisione, Autorità:

10.07.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali (lic. iur.).

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.335

Lugano

10 luglio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 4/5.10.2005 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 13.1.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni

Celio (inc. __________) un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 13.10.2005 del sostituto procuratore pubblico

Andrea Maria Balerna, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 30.8.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa

dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di due

giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,

al versamento alla parte civile dell’importo di CHF 4'477.20 a titolo di

risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome

ritenuto colpevole di danneggiamento “(…) per avere intenzionalmente dato

dei calci alla fiancata sinistra dell’autovettura __________, targata __________,

di proprietà di __________ __________, provocando danni per un totale di fr.

4'477.20, come attestato dalla valutazione dell’esperto veicoli __________ __________,

agli atti” (DA __________);

che

con scritto 8/9.9.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di

accusa;

che

con sentenza 13.1.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante

dall’imputazione;

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'507.--,

oltre interessi, per spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017

ss.);

che

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

Considerandi

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

con decisione 14.9.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin

ha nominato il lic. iur. PR 1 – praticante presso lo Studio legale avv. __________

__________ – difensore d’ufficio dell’istante (inc. GIAR 2004.50701), ammettendolo

in seguito – con decisione 31.8.2004 – al beneficio del gratuito patrocinio

(inc. GIAR 2004.50702);

che

– essendo stato prosciolto dall’accusa – questi ha nondimeno diritto di

chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

che

al proposito postula la rifusione della nota professionale 4.10.2005 del suo

patrocinatore d’ufficio, di complessivi CHF 1'507.-- [di cui CHF 1’370.-- a titolo

di onorario e CHF 137.-- di spese (doc. G)];

che

fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate

ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che

nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo

della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle

retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di

assistenza giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione

in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

che

la tariffa applicata – pari a CHF 110.--/ora (cfr. istanza 4/5.10.2005, p. 2) –

è conforme alla prassi adottata da questa Camera per difese assunte a partire

dal 2002 (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);

che

il dispendio orario esposto – pur considerato che per la retribuzione di un

praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,

poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della

rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può

dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo

(cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.

19.2002

) – appare invece eccessivo, segnatamente con riferimento alla preparazione

al dibattimento ed all’esame della sentenza del giudice della Pretura penale;

che

del resto la fattispecie – benché le conclusioni del rapporto di comparazione della

Polizia scientifica, secondo cui era “senz’altro fattibile” che le

tracce lasciate sulla __________ appartenessero alla scarpa destra calzata

dall’istante al momento dell’interrogatorio (cfr. AI 4, accertamento tecnico

22.4

, p. 2), necessitavano un approfondimento, che si è concretizzato

nelle pertinenti argomentazioni della difesa circa l’ampio utilizzo della suola

in parola nella fabbricazione di diversi modelli di scarpe (cfr. istanza

4/5.10.2005, p. 3) – non ha comportato difficoltà particolari ed richiesto nel

suo insieme un impegno relativamente ridotto;

che

conseguentemente viene ammesso un onorario pari a 10 ore e 20 minuti a CHF

110.

--/ora, per complessivi CHF 1'137.--, di cui 50 minuti inerenti gli scritti

(in media 10 minuti/scritto, non essendo meglio specificati), 90 minuti

inerenti la trasferta e l’esame dell’incarto presso la Pretura penale (come

esposto), 180 minuti inerenti la preparazione del dibattimento (ivi compresa la

ricerca in internet dei vari modelli di scarpe “__________”), 60 minuti

inerenti i colloqui con l’istante, 150 minuti inerenti la trasferta ed il

dibattimento presso la Pretura penale (come esposto), 30 minuti inerenti

l’esame della sentenza 13.1.2005 del giudice della Pretura penale e 60 minuti

inerenti la presente istanza (come esposto), stralciate invece le prestazioni

17.9.2004

“Apertura incarto” e 12.1.2005 “masterizzato CD più stampe”,

trattandosi di mansioni che vengono solitamente effettuate dal segretariato, i

cui oneri sono a carico del datore di lavoro;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come esposte – in CHF

137.

--;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 4.10.2005 della presente istanza;

che

a IS 1 va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'274.--,

oltre interessi del 5% dal 4.10.2005;

che

le ripetibili – protestate – sono state considerate nella nota professionale;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 13.1.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'274.--, oltre interessi del 5% dal 4.10.2005.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster