60.2005.335
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali (lic. iur.).
10 luglio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.335
Data decisione, Autorità:
10.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali (lic. iur.).
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.335
Lugano
10 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 4/5.10.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 13.1.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni
Celio (inc. __________) un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 13.10.2005 del sostituto procuratore pubblico
Andrea Maria Balerna, che comunica di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 30.8.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di due
giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,
al versamento alla parte civile dell’importo di CHF 4'477.20 a titolo di
risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
ritenuto colpevole di danneggiamento “(…) per avere intenzionalmente dato
dei calci alla fiancata sinistra dell’autovettura __________, targata __________,
di proprietà di __________ __________, provocando danni per un totale di fr.
4'477.20, come attestato dalla valutazione dell’esperto veicoli __________ __________,
agli atti” (DA __________);
che
con scritto 8/9.9.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con sentenza 13.1.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante
dall’imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'507.--,
oltre interessi, per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
Considerandi
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
con decisione 14.9.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin
ha nominato il lic. iur. PR 1 – praticante presso lo Studio legale avv. __________
__________ – difensore d’ufficio dell’istante (inc. GIAR 2004.50701), ammettendolo
in seguito – con decisione 31.8.2004 – al beneficio del gratuito patrocinio
(inc. GIAR 2004.50702);
che
– essendo stato prosciolto dall’accusa – questi ha nondimeno diritto di
chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che
al proposito postula la rifusione della nota professionale 4.10.2005 del suo
patrocinatore d’ufficio, di complessivi CHF 1'507.-- [di cui CHF 1’370.-- a titolo
di onorario e CHF 137.-- di spese (doc. G)];
che
fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate
ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che
nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo
della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle
retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di
assistenza giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione
in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);
che
la tariffa applicata – pari a CHF 110.--/ora (cfr. istanza 4/5.10.2005, p. 2) –
è conforme alla prassi adottata da questa Camera per difese assunte a partire
dal 2002 (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);
che
il dispendio orario esposto – pur considerato che per la retribuzione di un
praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,
poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della
rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può
dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo
(cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.
19.2002
) – appare invece eccessivo, segnatamente con riferimento alla preparazione
al dibattimento ed all’esame della sentenza del giudice della Pretura penale;
che
del resto la fattispecie – benché le conclusioni del rapporto di comparazione della
Polizia scientifica, secondo cui era “senz’altro fattibile” che le
tracce lasciate sulla __________ appartenessero alla scarpa destra calzata
dall’istante al momento dell’interrogatorio (cfr. AI 4, accertamento tecnico
22.4
, p. 2), necessitavano un approfondimento, che si è concretizzato
nelle pertinenti argomentazioni della difesa circa l’ampio utilizzo della suola
in parola nella fabbricazione di diversi modelli di scarpe (cfr. istanza
4/5.10.2005, p. 3) – non ha comportato difficoltà particolari ed richiesto nel
suo insieme un impegno relativamente ridotto;
che
conseguentemente viene ammesso un onorario pari a 10 ore e 20 minuti a CHF
110.
--/ora, per complessivi CHF 1'137.--, di cui 50 minuti inerenti gli scritti
(in media 10 minuti/scritto, non essendo meglio specificati), 90 minuti
inerenti la trasferta e l’esame dell’incarto presso la Pretura penale (come
esposto), 180 minuti inerenti la preparazione del dibattimento (ivi compresa la
ricerca in internet dei vari modelli di scarpe “__________”), 60 minuti
inerenti i colloqui con l’istante, 150 minuti inerenti la trasferta ed il
dibattimento presso la Pretura penale (come esposto), 30 minuti inerenti
l’esame della sentenza 13.1.2005 del giudice della Pretura penale e 60 minuti
inerenti la presente istanza (come esposto), stralciate invece le prestazioni
17.9.2004
“Apertura incarto” e 12.1.2005 “masterizzato CD più stampe”,
trattandosi di mansioni che vengono solitamente effettuate dal segretariato, i
cui oneri sono a carico del datore di lavoro;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come esposte – in CHF
137.
--;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 4.10.2005 della presente istanza;
che
a IS 1 va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'274.--,
oltre interessi del 5% dal 4.10.2005;
che
le ripetibili – protestate – sono state considerate nella nota professionale;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 13.1.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'274.--, oltre interessi del 5% dal 4.10.2005.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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