60.2005.336
istanza di ispezione degli atti. Ufficio di vigilanza quale istante.
20 ottobre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2005.336
Data decisione, Autorità:
20.10.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Ufficio di vigilanza quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.336
Lugano
20 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/5.10.2005 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso al reperto
psichiatrico allestito nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 2
sfociato nella sentenza __________, nonché tendente ad ottenere informazioni
sull’esito delle cure;
premesso che la richiesta è stata inviata al Tribunale penale
cantonale e da questo trasmessa per competenza a questa Camera in data 5.10.2005;
richiamato il preavviso favorevole 7/10.10.2005 del procuratore
pubblico __________;
richiamate altresì le osservazioni 7/10.2005 del patrocinatore di PI
2, che si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Presso
l’ufficio istante è pendente una domanda tendente all’interdizione di PI 2. A tal
fine, viene chiesta copia del referto peritale a suo tempo fatto allestire nel
quadro di un procedimento penale conclusosi con una sentenza del __________. L’ufficio
chiede poi atti o informazioni riguardo all’esito del trattamento ambulatoriale
a suo tempo disposto dalla Corte in relazione all’art. 43 CP.
2.Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio preavviso
favorevole, con riferimento agli art. 358bis CP e 5 LTut, richiamando una
precedente autorizzazione generale concessa a suo tempo da questa Camera alle
autorità tutorie. Il patrocinatore di PI 2, per contro, si oppone all’istanza,
adducendo che la perizia è “vecchia” ormai di quasi dieci anni, mentre che una
misura grave quale l’interdizione dev’essere decisa in base alla situazione
attuale del potenziale pupillo. A questo proposito le informazioni necessarie
possono essere ottenute presso il Servizio psico-sociale di __________.
3.L'art. 27
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di
un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
4.Nel
presente caso è certamente dato di principio un interesse giuridico legittimo
dell’Ufficio istante ad accedere ad atti penali relativi alla situazione
personale della persona oggetto del procedimento d’interdizione. Un nesso tra
autorità penali ed autorità tutorie è previsto dal testo dell’art. 358bis CP.
L’art.
5 della Legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele dell’8.3.1999 (LTut) prevede che ogni autorità giudiziaria o
amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari o i pubblici dipendenti
sono tenuti a comunicare alle commissioni tutorie o all’autorità di vigilanza i
casi che richiedono il loro intervento ed a trasmettere le informazioni
rilevanti per l’adozione di eventuali misure di protezione.
5.Nel
presente caso, come obbiettato dal patrocinatore di PI 2, vi è da chiedersi se
un referto peritale “vecchio” quasi di dieci anni possa essere considerato
un’informazione rilevante per una procedura di interdizione attualmente
pendente. La risposta è positiva, ritenuto che il referto in quanto tale, così
come le informazioni sul seguito e sull’esito del procedimento sono utili per
stabilire un’anamnesi della persona oggetto del procedimento d’interdizione.
6.In questo
senso si giustifica la trasmissione sia della perizia a suo tempo allestita (da
richiedere direttamente al TPC), sia della recente decisione di questa Camera
del 25.8.2005 (inc. __________) con la quale ha confermato la decisione di
inefficacia del trattamento ambulatoriale precedentemente presa il 3.8.2005 dal
Consiglio di vigilanza (decisione allegata alla presente). Per l’attuale
trattamento ambulatoriale in corso, l’Ufficio istante potrà, come peraltro
acconsentito da PI 2 (tramite il suo rappresentante), far capo al servizio psico-sociale
di __________.
7.Il
contrario interesse addotto dal patrocinatore di PI 2, mirante a mantenere
strettamente personale il contenuto della perizia, appare difficilmente
sostenibile e prevalente nel contesto di una procedura incisiva ed invadente
nella sfera personale quale quella d’interdizione. In questo senso, è opportuno
per tutti che l’autorità chiamata a decidere l’eventuale interdizione disponga
di tutte le informazioni necessarie.
8.Data la
particolarità del caso, si ricorda all’autorità istante il proprio segreto
professionale, e la necessità di non permettere l’accesso a questi atti a terze
persone.
9.Considerato
che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visto
l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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