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Decisione

60.2005.340

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

10 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.340

Data decisione, Autorità:

10.07.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.340

Lugano

10 luglio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 7/10.10.2005 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 2.9.2005 del presidente della Pretura penale Marco

Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 17.10.2005 del magistrato inquirente, che

– considerata l’estrema semplicità del caso e le ripetibili già assegnate dal

giudice della Pretura penale – postula la reiezione del gravame

rilevato che con scritto 12/13.10.2005 IS 1 ha prodotto, su espressa

richiesta di questa Camera, la nota d’onorario dettagliata del suo

patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 15.4.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa

davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di

CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome

ritenuta colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità “(…) per avere,

a __________, dal 24 dicembre 2004 in avanti, volontariamente omesso di

ottemperare alla decisione 30 novembre 2004 della Commissione tutoria regionale

__________ di __________, cresciuta in giudicato, in particolare per avere

omesso di accompagnare il figlio __________ __________ al __________ __________

presso la __________ __________ di __________ i giorni di venerdì 24 dicembre

2004, 2 febbraio (recte: gennaio) 2005, 12 febbraio 2005 e successivamente in alternanza

un fine settimana il sabato e un fine settimana la domenica” (DA __________);

che

con scritto 20/21.4.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di

accusa;

che

con decisione 2.9.2005 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante

dall’imputazione;

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'081.70

per spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

Considerandi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale 27.9.2005 del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'981.70 [di cui CHF 1'642.70 di

onorario (10 ore e 40 minuti a CHF 154.--/ora), CHF 199.-- di spese e CHF

140.

-- di IVA], dedotto l’importo di CHF 900.-- assegnatole dal presidente

della Pretura penale a titolo di ripetibili (doc. B allegato all’istanza

7/10.10.2005);

che

la tariffa applicata (CHF 154.--/ora) è conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario esposto – per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale – appare invece oggettivamente eccessivo, segnatamente con

riferimento all’istanza 6.6.2005 di notifica prove (scritto di poche righe) ed

alla preparazione al dibattimento;

che

la fattispecie, come sottolineato dal sostituto procuratore pubblico (cfr.

osservazioni 17.10.2005), non presentava particolari difficoltà di fatto o di

diritto;

che

di conseguenze viene ammesso un onorario pari a 6 ore e 15 minuti a CHF

154.

--/ora, per complessivi CHF 962.50, di cui 100 minuti inerenti gli scritti

(in media 10 minuti/scritto, compresa l’istanza di notifica prove), 20 minuti

inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 45 minuti inerenti il

colloquio con il cliente di data 1.9.2005 (come esposto), 90 minuti inerenti

l’esame dell’incarto e la preparazione al dibattimento e 120 minuti inerenti il

dibattimento di data 2.9.2005 (come esposto);

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 129.--, ridotte

in particolare a CHF 30.-- quelle inerenti le fotocopie di data 17.5.2005 [CHF

2.

--/fotocopia (l’inc. MP __________ essendo composto da poche pagine e gli

allegati alla denuncia penale 23/24.3.2005 peraltro già in possesso dell’istante)],

a CHF 24.-- quelle inerenti gli scritti al cliente (in mancanza di ulteriori

precisazioni: CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 1.--/spese postali)

ed a CHF 7.-- quelle inerenti il fax di data 1.9.2005 (non meglio specificato);

che

l’IVA ammonta a CHF 83.--;

che

le spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la difesa dell’accusato

sono pari a CHF 1'174.50;

che

l’istante ha già richiesto ed ottenuto dinanzi alla Pretura penale un’indennità

per ripetibili di CHF 900.-- (cfr. verbale del dibattimento 2.9.2005, p. 2);

che

– benché l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa

speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6

CPP (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in

considerazione le ripetibili assegnate dall’autorità giudicante nell’ambito

della decisione sulle spese e dedurle dalle spese di patrocinio oggettivamente

necessarie;

che

all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 274.50

(CHF 1'174.50 ./. CHF 900.--);

che

protesta infine le ripetibili di questa sede;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza

– un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese e IVA;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo

di CHF 474.50, di cui CHF 274.50 per spese di patrocinio e CHF 200.-- per ripetibili

di questa sede;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 2.9.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 474.50.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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