60.2005.340
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
10 luglio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.340
Data decisione, Autorità:
10.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.340
Lugano
10 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 7/10.10.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 2.9.2005 del presidente della Pretura penale Marco
Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 17.10.2005 del magistrato inquirente, che
– considerata l’estrema semplicità del caso e le ripetibili già assegnate dal
giudice della Pretura penale – postula la reiezione del gravame
rilevato che con scritto 12/13.10.2005 IS 1 ha prodotto, su espressa
richiesta di questa Camera, la nota d’onorario dettagliata del suo
patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 15.4.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di
CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
ritenuta colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità “(…) per avere,
a __________, dal 24 dicembre 2004 in avanti, volontariamente omesso di
ottemperare alla decisione 30 novembre 2004 della Commissione tutoria regionale
__________ di __________, cresciuta in giudicato, in particolare per avere
omesso di accompagnare il figlio __________ __________ al __________ __________
presso la __________ __________ di __________ i giorni di venerdì 24 dicembre
2004, 2 febbraio (recte: gennaio) 2005, 12 febbraio 2005 e successivamente in alternanza
un fine settimana il sabato e un fine settimana la domenica” (DA __________);
che
con scritto 20/21.4.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con decisione 2.9.2005 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante
dall’imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'081.70
per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
Considerandi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale 27.9.2005 del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'981.70 [di cui CHF 1'642.70 di
onorario (10 ore e 40 minuti a CHF 154.--/ora), CHF 199.-- di spese e CHF
140.
-- di IVA], dedotto l’importo di CHF 900.-- assegnatole dal presidente
della Pretura penale a titolo di ripetibili (doc. B allegato all’istanza
7/10.10.2005);
che
la tariffa applicata (CHF 154.--/ora) è conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario esposto – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – appare invece oggettivamente eccessivo, segnatamente con
riferimento all’istanza 6.6.2005 di notifica prove (scritto di poche righe) ed
alla preparazione al dibattimento;
che
la fattispecie, come sottolineato dal sostituto procuratore pubblico (cfr.
osservazioni 17.10.2005), non presentava particolari difficoltà di fatto o di
diritto;
che
di conseguenze viene ammesso un onorario pari a 6 ore e 15 minuti a CHF
154.
--/ora, per complessivi CHF 962.50, di cui 100 minuti inerenti gli scritti
(in media 10 minuti/scritto, compresa l’istanza di notifica prove), 20 minuti
inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 45 minuti inerenti il
colloquio con il cliente di data 1.9.2005 (come esposto), 90 minuti inerenti
l’esame dell’incarto e la preparazione al dibattimento e 120 minuti inerenti il
dibattimento di data 2.9.2005 (come esposto);
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 129.--, ridotte
in particolare a CHF 30.-- quelle inerenti le fotocopie di data 17.5.2005 [CHF
2.
--/fotocopia (l’inc. MP __________ essendo composto da poche pagine e gli
allegati alla denuncia penale 23/24.3.2005 peraltro già in possesso dell’istante)],
a CHF 24.-- quelle inerenti gli scritti al cliente (in mancanza di ulteriori
precisazioni: CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 1.--/spese postali)
ed a CHF 7.-- quelle inerenti il fax di data 1.9.2005 (non meglio specificato);
che
l’IVA ammonta a CHF 83.--;
che
le spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la difesa dell’accusato
sono pari a CHF 1'174.50;
che
l’istante ha già richiesto ed ottenuto dinanzi alla Pretura penale un’indennità
per ripetibili di CHF 900.-- (cfr. verbale del dibattimento 2.9.2005, p. 2);
che
– benché l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa
speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6
CPP (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in
considerazione le ripetibili assegnate dall’autorità giudicante nell’ambito
della decisione sulle spese e dedurle dalle spese di patrocinio oggettivamente
necessarie;
che
all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 274.50
(CHF 1'174.50 ./. CHF 900.--);
che
protesta infine le ripetibili di questa sede;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza
– un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo
di CHF 474.50, di cui CHF 274.50 per spese di patrocinio e CHF 200.-- per ripetibili
di questa sede;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 2.9.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 474.50.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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