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Decisione

60.2005.341

istanza di ispezione degli atti. Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo quale istante.

9 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. A

seguito della rottura di un tubo idraulico, urtato nel corso di una manovra da

un operaio della PI 2 di __________ il __________ alle ore __________, sono

fuoriusciti litri di olio combustibile. Conseguentemente sono intervenuti i

pompieri e la polizia. Per l’allestimento della decisione di recupero delle

spese di intervento dei pompieri di __________ e di __________, il Dipartimento

istante chiede copia del rapporto di polizia allestito il 15.9.2005 a seguito

dell’intervento nelle circostanze di tempo e di luogo surriferite nel quadro

del procedimento penale aperto di conseguenza (inc. MP __________).

Considerandi

2.

Come

esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato parere favorevole, mentre

la PI 2 non si è opposta alla trasmissione del rapporto di polizia.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

4.

Nel

presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo del

Dipartimento istante, che deve preparare la risoluzione del Consiglio di Stato

per il recupero delle spese di intervento dei pompieri di __________ e di __________,

anticipate dal Dipartimento istante medesimo. E ciò in virtù dell’art. 3 cpv. 3

della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle

acque del 2.4.1975 e dell’art. 8 LIA . Per economia di procedura, copia del

rapporto è allegata direttamente alla presente decisione.

5.

La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del Dipartimento istante, che

a sua volta potrà recuperarle nella procedura di recupero spese che ha occasionato

la presente procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico del IS 1, __________, che le

addebiterà alle parti nel quadro della procedura di recupero spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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