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Decisione

60.2005.343

istanza di indennità per ingiusto procedimento. ricevibilità.

27 luglio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.343

Data decisione, Autorità:

27.07.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. ricevibilità.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

PROCEDURA

art. 317 CPP-TI

art. 320 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.343

Lugano

27 luglio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Andrea Pedroli,

Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici,

esclusisi)

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 11/12.10.2005 presentata da

IS 1

IS 2

entrambi patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 23.9.2004 del presidente della Corte delle

assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi

degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 13/14.10.2005 del procuratore pubblico

Giuseppe Muschietti, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con relativi atti di accusa 4.7.2003 il procuratore pubblico ha posto in stato

di accusa davanti alla competente Corte delle assise correzionali di __________

IS 1 e IS 2 – padre rispettivamente figlio – siccome accusati di truffa “(…)

per avere, in qualità di organo materiale e formale della __________ SA, __________

(in seguito __________ SA), chiesto ed ottenuto indebitamente dalla __________,

il versamento di indennità assicurative per complessivi Frs. 82'260.-

(Frs. 73'320.- a titolo di indennità per disoccupazione parziale e Frs.

8'940.-, a titolo di indennità per intemperie) dichiarando, in urto con la

Considerandi

verità, mediante produzione di falsi conteggi, di avere subito una perdita di

ore di lavoro pari a ca. il 21% (per quanto attiene alla disoccupazione

parziale) e, rispettivamente, al 47% (per quanto si riferisce alle indennità

per intemperie), mentre in realtà i dipendenti avevano continuato a lavorare”

e di falsità in documenti “(…) per avere presentato alla __________ dei

falsi conteggi riguardanti le ore di lavoro perse dai dipendenti della __________

SA per disoccupazione parziale e a causa di intemperie, al fine di perpetrare

la truffa” (ACC __________; ACC __________);

che

con medesimo atto di accusa il magistrato inquirente ha inoltre accusato IS 1

di violazione della legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli

stranieri “per avere favorito il soggiorno illegale della cittadina __________

__________, alloggiandola presso un appartamento di sua proprietà, sito a __________,

sebbene la __________ fosse sprovvista dei necessari permessi di soggiorno e di

lavoro” e di contravvenzione alla legge federale sulla protezione

dell’ambiente “per avere contravvenuto intenzionalmente alle disposizioni

legali in vigore, incenerendo abusivamente dei rifiuti di cantiere (legno,

sacchi di cemento vuoti, plastiche, polistirolo, ecc.) all’aperto, sul fondo di

sua proprietà, sito a __________, in __________, in luogo che presso gli appositi

impianti” (ACC __________);

che

con giudizio 23.9.2004 la suddetta Corte ha assolto entrambi gli istanti da

tutte le imputazioni;

che

con l’istanza in esame IS 1 e IS 2 chiedono che lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno

sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 8'000.-- (oltre

spese ed IVA) a titolo di onorario per i procedimenti di ricorso dinanzi a

questa Camera contro i relativi atti di accusa, l’importo di CHF 30'000.--

(oltre spese ed IVA) a titolo di onorario per il procedimento penale dinanzi

alla Corte delle assise correzionali di __________, l’importo di CHF 3'000.--

(oltre spese ed IVA) a titolo di onorario per il presente procedimento e

l’importo di almeno CHF 10'000.-- per danni materiali e torto morale;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

a’ sensi dell'art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve

essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente

dalla sentenza di assoluzione;

che

l’istanza in esame – introdotta in data 11/12.10.2005 – si riferisce alla

sentenza di assoluzione 23.9.2004 emanata dal presidente della Corte delle

assise correzionali di __________ (inc. __________);

che

nessuna delle parti ha presentato dichiarazione di ricorso per cassazione nei cinque

giorni dalla comunicazione orale del dispositivo del giudizio, di modo che da

quel momento è divenuto definitivo;

che

il termine di prescrizione di un anno è pertanto cominciato a decorrere, al più

tardi, il 29.9.2004, ovvero il giorno successivo a quello della crescita in

giudicato della sentenza di assoluzione;

che

di conseguenza l’istanza è irricevibile siccome tardiva;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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