60.2005.343
istanza di indennità per ingiusto procedimento. ricevibilità.
27 luglio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.343
Data decisione, Autorità:
27.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. ricevibilità.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.343
Lugano
27 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Andrea Pedroli,
Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici,
esclusisi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 11/12.10.2005 presentata da
IS 1
IS 2
entrambi patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 23.9.2004 del presidente della Corte delle
assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 13/14.10.2005 del procuratore pubblico
Giuseppe Muschietti, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con relativi atti di accusa 4.7.2003 il procuratore pubblico ha posto in stato
di accusa davanti alla competente Corte delle assise correzionali di __________
IS 1 e IS 2 – padre rispettivamente figlio – siccome accusati di truffa “(…)
per avere, in qualità di organo materiale e formale della __________ SA, __________
(in seguito __________ SA), chiesto ed ottenuto indebitamente dalla __________,
il versamento di indennità assicurative per complessivi Frs. 82'260.-
(Frs. 73'320.- a titolo di indennità per disoccupazione parziale e Frs.
8'940.-, a titolo di indennità per intemperie) dichiarando, in urto con la
Considerandi
verità, mediante produzione di falsi conteggi, di avere subito una perdita di
ore di lavoro pari a ca. il 21% (per quanto attiene alla disoccupazione
parziale) e, rispettivamente, al 47% (per quanto si riferisce alle indennità
per intemperie), mentre in realtà i dipendenti avevano continuato a lavorare”
e di falsità in documenti “(…) per avere presentato alla __________ dei
falsi conteggi riguardanti le ore di lavoro perse dai dipendenti della __________
SA per disoccupazione parziale e a causa di intemperie, al fine di perpetrare
la truffa” (ACC __________; ACC __________);
che
con medesimo atto di accusa il magistrato inquirente ha inoltre accusato IS 1
di violazione della legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli
stranieri “per avere favorito il soggiorno illegale della cittadina __________
__________, alloggiandola presso un appartamento di sua proprietà, sito a __________,
sebbene la __________ fosse sprovvista dei necessari permessi di soggiorno e di
lavoro” e di contravvenzione alla legge federale sulla protezione
dell’ambiente “per avere contravvenuto intenzionalmente alle disposizioni
legali in vigore, incenerendo abusivamente dei rifiuti di cantiere (legno,
sacchi di cemento vuoti, plastiche, polistirolo, ecc.) all’aperto, sul fondo di
sua proprietà, sito a __________, in __________, in luogo che presso gli appositi
impianti” (ACC __________);
che
con giudizio 23.9.2004 la suddetta Corte ha assolto entrambi gli istanti da
tutte le imputazioni;
che
con l’istanza in esame IS 1 e IS 2 chiedono che lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 8'000.-- (oltre
spese ed IVA) a titolo di onorario per i procedimenti di ricorso dinanzi a
questa Camera contro i relativi atti di accusa, l’importo di CHF 30'000.--
(oltre spese ed IVA) a titolo di onorario per il procedimento penale dinanzi
alla Corte delle assise correzionali di __________, l’importo di CHF 3'000.--
(oltre spese ed IVA) a titolo di onorario per il presente procedimento e
l’importo di almeno CHF 10'000.-- per danni materiali e torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
a’ sensi dell'art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve
essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente
dalla sentenza di assoluzione;
che
l’istanza in esame – introdotta in data 11/12.10.2005 – si riferisce alla
sentenza di assoluzione 23.9.2004 emanata dal presidente della Corte delle
assise correzionali di __________ (inc. __________);
che
nessuna delle parti ha presentato dichiarazione di ricorso per cassazione nei cinque
giorni dalla comunicazione orale del dispositivo del giudizio, di modo che da
quel momento è divenuto definitivo;
che
il termine di prescrizione di un anno è pertanto cominciato a decorrere, al più
tardi, il 29.9.2004, ovvero il giorno successivo a quello della crescita in
giudicato della sentenza di assoluzione;
che
di conseguenza l’istanza è irricevibile siccome tardiva;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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