Lexipedia

Decisione

60.2005.344

istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).

10 luglio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.344

Data decisione, Autorità:

10.07.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.344

Lugano

10 luglio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 10/11.10.2005 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 14.12.2004 emanato dal

procuratore pubblico Mario Branda (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli

art. 317 ss. CPP

richiamate le osservazioni 21/24.10.2005 del magistrato inquirente, concludenti

per la reiezione della domanda;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

nell’ambito dell’“__________”, mirata alla lotta contro la prostituzione, è

stata inchiestata, tra gli altri, IS 1 – all’epoca presidente con firma

individuale nonché segretaria a tempo parziale della società __________, poi sciolta

e radiata d’ufficio conformemente all’art. 89 ORC (cfr. estratto registro di

commercio del Canton Ticino) – per titolo di infrazione alla legge federale

sulla dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e promovimento della

prostituzione (cfr. AI 26, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria

19.4.2002);

che

in data 8.10.2001 l’allora procuratore generale Luca Marcellini ha in

particolare ordinato nei suoi confronti la comparizione forzata (AI 1) nonché la

perquisizione della sua abitazione ed il sequestro di tutti gli oggetti utili per

l’istruzione del processo (AI 2);

che

con decisione 14.12.2004, in assenza di riscontri probatori sufficienti, il procuratore

pubblico Mario Branda – a cui l’incarto è stato nel frattempo trasmesso per

competenza – ha decretato il non luogo a procedere in ordine alle suddette

indagini preliminari, giudizio cresciuto in giudicato;

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF

4'334.60, di cui CHF 3'834.60 per spese di patrocinio e CHF 500.-- per torto morale;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

che

accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso

l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che

lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di

reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e

avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184

cpv. 1 e 2 CPP);

che

in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto

non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che

la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,

segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di

partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che

la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di

“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona

concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale

promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);

che

è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che

la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore;

che

– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF

126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.

49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura);

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito

patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF

1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del

28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.

1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ

2003 II p. 67 ss.);

che

nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non

luogo a procedere, senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;

che

– come detto – le informazioni preliminari avviate d’ufficio dal Ministero

pubblico hanno in particolare comportato a suo carico un ordine di perquisizione

e sequestro (AI 2);

che

dagli atti si evince inoltre che la qui istante – inchiestata nell’ambito della

più vasta “__________” – ha chiesto (ed ottenuto) di essere nuovamente

interrogata dal magistrato inquirente per rispondere compiutamente alle domande

che le erano già state sottoposte in sede di polizia, questa volta “(…) sostenuta

naturalmente pure dal mio legale di fiducia” (AI 8, verbale di

interrogatorio 16.1.2002, p. 1);

che

le circostanze concrete imponevano pertanto, già a questo stadio del procedimento,

la presenza di un legale;

che

IS 1 va quindi ritenuta “accusata” a’ sensi dell'art. 317 CPP;

che nondimeno l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il

giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito

nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno

contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la

posizione dell'obbligato – segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la

sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura

(cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §

109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. 60.2001.61);

che

lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,

debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al

comportamento riprovevole di un accusato;

che

in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed.

(art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a

carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità

–, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non

scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato

globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia

così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005;

DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);

che

il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo

della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un

apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del

20.8.2004; DTF 115 Ia 309);

che

in concreto IS 1 ha lavorato per la società __________ in veste di presidente

con funzioni di segretaria a tempo parziale, ben sapendo che l’attività di quest’ultima

era volta in particolare alla gestione di appartamenti dove si esercitava la

prostituzione (cfr. AI 8, verbale di interrogatorio, p. 4);

che

ha inoltre ammesso di essersi occupata di provvedere ai bisogni delle ragazze

che soggiornavano negli appartamenti di __________ e di __________, precisando

poi che “(…) il mio era un favore personale che rendevo all’amica __________,

senza scopo remunerativo. In particolare mi preoccupavo di fare la spesa, e

riportare alla __________ dei loro messaggi, soprattutto richieste di altri

preservativi” (AI 8, verbale di interrogatorio, p. 6);

che

il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un

danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i

costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che

deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono

certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del

22.7.2002);

che

all’istante non poteva certo essere sfuggito che se l’esercizio della

prostituzione non è di per sé reato, punibile è il promovimento della prostituzione

(art. 195 CP), di modo che comportamenti del genere di quelli descritti la

esponevano al rischio di un’eventuale inchiesta;

che

la sua posizione all’interno della società __________ così come il fare dei

favori in questi ambiti erano propri a far nascere il sospetto della

commissione di un reato ed hanno comportato – in nesso di causalità adeguata –

l’apertura del procedimento penale a suo carico;

che

a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante

il pregiudizio da lei subito;

che

l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster