60.2005.344
istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).
10 luglio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.344
Data decisione, Autorità:
10.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.344
Lugano
10 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 10/11.10.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 14.12.2004 emanato dal
procuratore pubblico Mario Branda (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli
art. 317 ss. CPP
richiamate le osservazioni 21/24.10.2005 del magistrato inquirente, concludenti
per la reiezione della domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
nell’ambito dell’“__________”, mirata alla lotta contro la prostituzione, è
stata inchiestata, tra gli altri, IS 1 – all’epoca presidente con firma
individuale nonché segretaria a tempo parziale della società __________, poi sciolta
e radiata d’ufficio conformemente all’art. 89 ORC (cfr. estratto registro di
commercio del Canton Ticino) – per titolo di infrazione alla legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e promovimento della
prostituzione (cfr. AI 26, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
19.4.2002);
che
in data 8.10.2001 l’allora procuratore generale Luca Marcellini ha in
particolare ordinato nei suoi confronti la comparizione forzata (AI 1) nonché la
perquisizione della sua abitazione ed il sequestro di tutti gli oggetti utili per
l’istruzione del processo (AI 2);
che
con decisione 14.12.2004, in assenza di riscontri probatori sufficienti, il procuratore
pubblico Mario Branda – a cui l’incarto è stato nel frattempo trasmesso per
competenza – ha decretato il non luogo a procedere in ordine alle suddette
indagini preliminari, giudizio cresciuto in giudicato;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
4'334.60, di cui CHF 3'834.60 per spese di patrocinio e CHF 500.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ
2003 II p. 67 ss.);
che
nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non
luogo a procedere, senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;
che
– come detto – le informazioni preliminari avviate d’ufficio dal Ministero
pubblico hanno in particolare comportato a suo carico un ordine di perquisizione
e sequestro (AI 2);
che
dagli atti si evince inoltre che la qui istante – inchiestata nell’ambito della
più vasta “__________” – ha chiesto (ed ottenuto) di essere nuovamente
interrogata dal magistrato inquirente per rispondere compiutamente alle domande
che le erano già state sottoposte in sede di polizia, questa volta “(…) sostenuta
naturalmente pure dal mio legale di fiducia” (AI 8, verbale di
interrogatorio 16.1.2002, p. 1);
che
le circostanze concrete imponevano pertanto, già a questo stadio del procedimento,
la presenza di un legale;
che
IS 1 va quindi ritenuta “accusata” a’ sensi dell'art. 317 CPP;
che nondimeno l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il
giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito
nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno
contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la
posizione dell'obbligato – segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la
sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura
(cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §
109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. 60.2001.61);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al
comportamento riprovevole di un accusato;
che
in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed.
(art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a
carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità
–, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non
scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato
globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia
così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005;
DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);
che
il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo
della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un
apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del
20.8.2004; DTF 115 Ia 309);
che
in concreto IS 1 ha lavorato per la società __________ in veste di presidente
con funzioni di segretaria a tempo parziale, ben sapendo che l’attività di quest’ultima
era volta in particolare alla gestione di appartamenti dove si esercitava la
prostituzione (cfr. AI 8, verbale di interrogatorio, p. 4);
che
ha inoltre ammesso di essersi occupata di provvedere ai bisogni delle ragazze
che soggiornavano negli appartamenti di __________ e di __________, precisando
poi che “(…) il mio era un favore personale che rendevo all’amica __________,
senza scopo remunerativo. In particolare mi preoccupavo di fare la spesa, e
riportare alla __________ dei loro messaggi, soprattutto richieste di altri
preservativi” (AI 8, verbale di interrogatorio, p. 6);
che
il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un
danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i
costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che
deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono
certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del
22.7.2002);
che
all’istante non poteva certo essere sfuggito che se l’esercizio della
prostituzione non è di per sé reato, punibile è il promovimento della prostituzione
(art. 195 CP), di modo che comportamenti del genere di quelli descritti la
esponevano al rischio di un’eventuale inchiesta;
che
la sua posizione all’interno della società __________ così come il fare dei
favori in questi ambiti erano propri a far nascere il sospetto della
commissione di un reato ed hanno comportato – in nesso di causalità adeguata –
l’apertura del procedimento penale a suo carico;
che
a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante
il pregiudizio da lei subito;
che
l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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