60.2005.347
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.
17 luglio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2005.347
Data decisione, Autorità:
17.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.347
Lugano
17 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/14.10.2005 presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 1.2.2005 del giudice della Pretura penale Damiano
Stefani (inc. __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 19/20.10.2005 del procuratore pubblico
Antonio Perugini, che comunica di non avere particolari osservazioni da
formulare, rimettendosi contestualmente al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 16.8.2004 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di quindici
giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno,
alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese, siccome ritenuto colpevole di circolazione malgrado la revoca "per
aver condotto il trattore a sella __________ targato __________ trainante il
semirimorchio __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data
24.10.1996 per il periodo 15.08.1996-14.02.1997, con riammissione subordinata
ad un esame psico-tecnico, condizione quest'ultima da lui mai ossequiata",
fatti avvenuti il 24.5.2004, ad __________, sull'autostrada __________ (DA __________);
che
con scritto 1/2.9.2004 IS 1 ha interposto formale opposizione al suddetto decreto
Fatti
di accusa;
che
con decisione 1.2.2005 il giudice della Pretura penale – al quale l'incarto era
stato trasmesso per competenza – ha assolto l'istante dall'imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 534.60 per
spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
Considerandi
che
il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'034.60 [di cui CHF 808.50
(5 ore e 15 minuti a CHF 154.--/ora) a titolo di onorario, CHF 153.-- di spese
e CHF 73.10 di IVA (doc. 1c allegato all'istanza 13/14.10.2005], dedotto
l'importo di CHF 500.-- già assegnatogli dal giudice della Pretura penale a
titolo di ripetibili;
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario esposto appare pure conforme ai suddetti principi, esclusa
la prestazione del 18.10.2004 "Fax a Pretura penale – 10 minuti",
che non può essere considerata non essendoci agli atti uno scritto in tal senso
(cfr., al proposito, inc. __________);
che
viene pertanto ammesso un onorario limitatamente a 305 minuti a CHF 154.--/ora,
come postulato, per complessivi CHF 782.85;
che
da questa somma viene dedotto l'importo di CHF 500.--, assegnato all'istante dal
giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili (cfr., al proposito,
sentenza 1.2.2005, p. 3, inc. __________), ritenuto come – benché l’indennità
prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa speciale rispetto alla
disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6 CPP (decisione TF
1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in considerazione le
ripetibili assegnate dall’autorità giudicante nell’ambito della decisione sulle
spese e dedurle dalle spese di patrocinio oggettivamente necessarie;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 137.--, ridotte in
particolare a CHF 16.-- quelle inerenti la prestazione dell'1.9.2004 "Lettera
e fax a MP" (CHF 5.--/raccomandata; CHF 5.-- per la pagina in
originale, compresa la copia per l'incarto, art. 3 lit. b TOA; CHF 2.-- per la
fotocopia della procura e CHF 4.-- per invio fax di due pagine), a CHF 3.--
quelle inerenti le telefonate (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del
Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. __________), a CHF 7.-- quelle
inerenti la prestazione del 5.10.2004 "Fax a Pretura penale"
(CHF 5.-- per la pagina in originale, compresa la copia per l'incarto, art. 3
lit. b TOA, e CHF 2.-- per invio fax di una pagina), stralciata la prestazione
del 18.10.2004 "Fax a Pretura penale", come in precedenza;
che
l’IVA non deve essere risarcita, IS 1 avendo domicilio all'estero (cfr. 28 ss.
OLIVA);
che
al qui istante va pertanto risarcita - a titolo di spese legali - la somma di
CHF 419.85;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -
un importo di CHF 200.--, comprendente onorario e spese;
che,
alla luce di quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l'importo complessivo di
CHF 619.85, di cui CHF 419.85 per spese di patrocinio e CHF 200.-- per
ripetibili di questa sede;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 1.2.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 619.85.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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