Lexipedia

Decisione

60.2005.347

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.

17 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di accusa;

che

con decisione 1.2.2005 il giudice della Pretura penale – al quale l'incarto era

stato trasmesso per competenza – ha assolto l'istante dall'imputazione;

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 534.60 per

spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

Considerandi

che

il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'034.60 [di cui CHF 808.50

(5 ore e 15 minuti a CHF 154.--/ora) a titolo di onorario, CHF 153.-- di spese

e CHF 73.10 di IVA (doc. 1c allegato all'istanza 13/14.10.2005], dedotto

l'importo di CHF 500.-- già assegnatogli dal giudice della Pretura penale a

titolo di ripetibili;

che

la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario esposto appare pure conforme ai suddetti principi, esclusa

la prestazione del 18.10.2004 "Fax a Pretura penale – 10 minuti",

che non può essere considerata non essendoci agli atti uno scritto in tal senso

(cfr., al proposito, inc. __________);

che

viene pertanto ammesso un onorario limitatamente a 305 minuti a CHF 154.--/ora,

come postulato, per complessivi CHF 782.85;

che

da questa somma viene dedotto l'importo di CHF 500.--, assegnato all'istante dal

giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili (cfr., al proposito,

sentenza 1.2.2005, p. 3, inc. __________), ritenuto come – benché l’indennità

prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa speciale rispetto alla

disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6 CPP (decisione TF

1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in considerazione le

ripetibili assegnate dall’autorità giudicante nell’ambito della decisione sulle

spese e dedurle dalle spese di patrocinio oggettivamente necessarie;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 137.--, ridotte in

particolare a CHF 16.-- quelle inerenti la prestazione dell'1.9.2004 "Lettera

e fax a MP" (CHF 5.--/raccomandata; CHF 5.-- per la pagina in

originale, compresa la copia per l'incarto, art. 3 lit. b TOA; CHF 2.-- per la

fotocopia della procura e CHF 4.-- per invio fax di due pagine), a CHF 3.--

quelle inerenti le telefonate (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del

Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. __________), a CHF 7.-- quelle

inerenti la prestazione del 5.10.2004 "Fax a Pretura penale"

(CHF 5.-- per la pagina in originale, compresa la copia per l'incarto, art. 3

lit. b TOA, e CHF 2.-- per invio fax di una pagina), stralciata la prestazione

del 18.10.2004 "Fax a Pretura penale", come in precedenza;

che

l’IVA non deve essere risarcita, IS 1 avendo domicilio all'estero (cfr. 28 ss.

OLIVA);

che

al qui istante va pertanto risarcita - a titolo di spese legali - la somma di

CHF 419.85;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -

un importo di CHF 200.--, comprendente onorario e spese;

che,

alla luce di quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l'importo complessivo di

CHF 619.85, di cui CHF 419.85 per spese di patrocinio e CHF 200.-- per

ripetibili di questa sede;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 1.2.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 619.85.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster