60.2005.356
istanza di ispezione degli atti. Camera del Tribunale d'appello quale istante.
7 dicembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2005.356
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Camera del Tribunale d'appello quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.356
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/20.10.2005 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto
penale MP __________ relativo a reati economici;
richiamate le osservazioni 27/28.10.2005 del procuratore pubblico Giuseppe
Muschietti, che comunica il proprio preavviso favorevole;
richiamate inoltre le osservazioni 7/8.11.2005 della PI 8, favorevoli
alla domanda;
richiamate infine le osservazioni 9/10.11.2005 del rappresentante
legale di PI 3, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7, parimenti favorevoli alla richiesta;
preso atto che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di malversazioni di un operatore finanziario (PI 2), il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento a carico dello stesso (inc. MP __________).
L’operatore finanziario ha agito tra l’altro sui conti di cinque fondazioni
aperti presso la PI 8. Per la determinazione di eventuali responsabilità civili,
sono pendenti presso la Camera istante tre cause proposte direttamente in
appello (inc. __________, __________, __________). Nel quadro della procedura,
entrambe le parti hanno richiesto il richiamo dell’incarto penale MP __________,
ammesso dalla Camera.
2. Nessuno
si è opposto al richiamo dell’incarto penale. Solo il procuratore pubblico ha
chiesto, nelle proprie osservazioni del 27/28.10.2005, di permettere
l’ispezione degli atti presso gli uffici del Ministero pubblico di Bellinzona, trattandosi
nel caso concreto di “un fascicolo assai corposo”.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come
ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
- si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare
dell’autorità giudiziaria richiedente.
5. Nel
presente caso sono adempiute le condizioni surriferite ed è data una
connessione tra la procedura civile e gli atti dell’incarto penale, come
peraltro questa Camera ha potuto esaminare in occasione dell’evasione di una
decisione riferita all'incarto penale medesimo (inc. __________).
6. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti per le parti potrà avvenire presso gli uffici di
Bellinzona del Ministero pubblico, ritenuto che, in caso di semplice richiesta
del presidente della Camera istante, l’incarto dovrà essere trasferito alla
sede del Tribunale d’appello.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, che a sua volta
le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le
addebiterà alle parti.
3. Intimazione:
- sede
();
-
();
-
-
-
terzi implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
2.
patr. da: PR
1.
3.
PI 3
4.
PI 4
5.
PI 5
6.
PI 6
7.
PI 7
8.
PI 8
patr. da: PR
3.
3, 4, 5, 6, 7
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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