60.2005.365
assistenza internazionale in materia penale. decisione incidentale. sequestro.
18 novembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2005.365
Data decisione, Autorità:
18.11.2005, CRP
Titolo:
assistenza internazionale in materia penale. decisione incidentale. sequestro.
SEQUESTRO CONSERVATIVO
art. 80e AIMP
art. 2 LALAIMP
Incarto n.
60.2005.365
Lugano
18 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sul ricorso 31.10.2005 presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
il sequestro di materiale filatelico disposto dal sostituto
procuratore pubblico Clarissa Torricelli con decisione di entrata in materia 21.10.2005
nel quadro della procedura di assistenza giudiziaria internazionale richiesta
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ (inc. Rog. __________);
richiamati gli scritti 4/8.11.2005 dell’Ufficio federale di giustizia
e 7.11.2005 del sostituto procuratore pubblico, che si limitano a comunicare di
non avere particolari osservazioni da formulare, benché interpellati sia sul
merito, sia sulla richiesta di effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
seguito di denuncia/querela penale 14.10.2005 del notaio __________, la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di __________ ha aperto un procedimento
penale a carico di __________ per titolo di appropriazione indebita giusta gli
art. 61 n. 7 e 646 CPI in relazione all’appropriazione di materiale filatelico.
Nel contesto del procedimento penale, il Ministero pubblico presso il Tribunale
di __________ ha chiesto, per il tramite del __________, servizio per la
cooperazione internazionale di Polizia, alle autorità svizzere l’assistenza
tesa in particolare a sequestrare il materiale filatelico oggetto
dell’appropriazione, la cui vendita all’asta era prevista a __________ il
giorno __________ per il tramite della società qui ricorrente. La richiesta di
assistenza internazionale è stata trasmessa dall’Ufficio federale di giustizia
al Ministero pubblico del Canton Ticino.
b. Con
decisione 21.10.2005 il sostituto procuratore pubblico ha deciso l’entrata in
materia ed ha disposto, tra l’altro, la perquisizione degli uffici della
società ricorrente (per sequestrare la documentazione concernente il mandato di
vendita del materiale filatelico, punto 2a della decisione impugnata) ed il
sequestro del materiale filatelico medesimo, nelle mani della società ricorrente,
“..alla quale è fatto divieto di disporne in qualsiasi modo (inclusa quindi
l’attribuzione, la vendita, la restituzione al mandante)” (punto 2c della
decisione impugnata).
c. Contro
il dispositivo 2c della decisione di entrata in materia la ricorrente ha
presentato un tempestivo gravame. Nel medesimo, espone come, a seguito
dell’ordine di sequestro, abbia dovuto modificare le condizioni di cessione del
materiale filatelico sequestrato, aggiudicato sotto condizione sospensiva sino
a definizione del blocco disposto dalla magistratura, ritenuto che trascorso un
mese rimane riservata all’aggiudicatario la facoltà di rinunciare all’acquisto
(doc. C allegato al ricorso). Nel merito, con riferimento al doc. D allegato al
ricorso, la ricorrente sostiene di aver acquisito da __________ __________ il materiale
filatelico sequestrato, in data 10.11.2004, al prezzo di CHF __________.--. Essa
sostiene che l’acquisto è avvenuto in buona fede, e perciò dev’essere tutelato.
La buona fede sarebbe comprovata dal fatto di aver pubblicato in parte il
materiale filatelico acquisito su di un catalogo (nel mese di novembre 2004) e
su di una rivista (luglio-settembre 2005). La ricorrente sostiene che a seguito
del sequestro ha subito un danno immediato ed irreparabile, che si
incrementerebbe ulteriormente nel caso in cui il dissequestro del materiale
filatelico non intervenisse entro un mese dalla data dell’asta e del sequestro.
Per questo motivo, chiede la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.
Nel merito, per la ricorrente, __________ __________ poteva disporre (e quindi
vendere) il materiale filatelico affidatogli dal denunciante. Per questo motivo
il sequestro sarebbe infondato, illegale e sproporzionato e conseguentemente ne
chiede l’annullamento.
d. Come
riferito in entrata, benché sollecitati a prendere posizione sul merito e sulla
domanda di effetto sospensivo e malgrado i valori importanti in gioco, sia
l’Ufficio federale di giustizia sia il Ministero pubblico del Canton Ticino
hanno comunicato di non aver particolari osservazioni da formulare.
in
diritto
1. Secondo
l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente
e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno
di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. In quanto
proprietaria e possessore del materiale filatelico sequestrato, la ricorrente è
certamente legittimata a presentare il presente gravame (art. 80h lit. b AIMP
in relazione con l'art. 9a lit. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa, 125 II consid. 3b/aa-bb). Il ricorso
è tempestivamente presentato, di modo che è quindi ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Considerato
come nella presente decisione si entra nel merito del ricorso, la domanda di
effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
3.
L'Autorità
cantonale, cui l'Ufficio federale, dopo averla esaminata sommariamente, trasmette
la domanda per esecuzione, procede ad un suo esame preliminare (art. 80 cpv. 1
AIMP): in tale ambito essa prende una decisione di entrata nel merito, motivata
sommariamente, e ordina gli atti di assistenza giudiziaria ammissibili (art.
80a cpv. 1 AIMP), eseguendoli secondo il proprio diritto processuale (art. 80a
cpv. 2 AIMP). Quando ritenga ultimato il disbrigo parziale o totale della domanda,
emana una decisione motivata concernente la concessione e la portata
dell'assistenza (decisione di chiusura della procedura di assistenza, art. 80d
AIMP). Le modifiche dell'AIMP introdotte nel 1996 ed entrate in vigore il 1° febbraio
1997.
hanno lo scopo di semplificare ed accelerare la procedura di assistenza
giudiziaria mediante la limitazione delle vie di ricorso, segnatamente contro
le decisioni incidentali.
4.
Giusta
gli art. 80e lit. a e 80k AIMP le decisioni incidentali sono impugnabili soltanto
congiuntamente alla decisione finale che mette termine alla procedura di assistenza.
Eccezionalmente decisioni anteriori sono subito impugnabili solo se producono
un pregiudizio immediato ed irreparabile, mediante il sequestro di beni e
valori o mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero
(art. 80e lit. b AIMP; cfr. DTF 127 II 198 consid. 2b, 126 II 495 consid. 5).
Occorre però rilevare che il riconoscimento di un tale pregiudizio deve
rimanere un'eccezione (Messaggio AIMP in FF 1995 III 31). In particolare,
secondo la giurisprudenza, il sequestro di beni e valori non comporta di per
sé, un pregiudizio immediato ed irreparabile, visto che la nozione deve essere
interpretata restrittivamente: il ricorrente non può quindi limitarsi ad
asserire l'esistenza di un siffatto pregiudizio, ma deve renderla verosimile
(FF 1995 III 13; decisione TF 1A.2/2002 dell’11 gennaio 2002;1A.210/2001 del 21
marzo 2002; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 2. ed., Berna 2004, n. 296). Un tale pregiudizio può consistere per
esempio in un sequestro di beni che blocchi l'attività economica di una società
o di persone private. Le esigenze poste a tale dimostrazione non possono
tuttavia avere quale conseguenza che la sfera segreta debba essere praticamente
svelata. In sostanza, l'interessato nel ricorso contro la decisione incidentale
che ordina il blocco degli averi deve indicare in che cosa consista l'asserito
pregiudizio e in che misura esso non potrebbe più essere riparato impugnando la
decisione di chiusura. Quale pregiudizio possono entrare in linea di conto la
violazione imminente di concreti obblighi contrattuali (salari, interessi,
pigioni, tasse, fatture esigibili ecc.), l'attuazione imminente di atti in
materia di esecuzione e fallimento, la revoca incombente di licenze
amministrative o la mancata conclusione di affari concreti. La sola circostanza
che ditte commerciali e finanziarie debbano far fronte a costi amministrativi
correnti e ordinari non è, di regola, sufficiente per rendere verosimile la
sussistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile.
5.
Nel
presente caso, è pacifico che il sequestro del materiale filatelico immediatamente
prima dell’asta pubblicizzata ed organizzata abbia creato un danno di immagine;
così come un danno potrebbe derivare in caso di rinuncia degli aggiudicatari.
Ciò non toglie che il danno attuale, come configurato nel ricorso, non sia tale
da giustificare la revoca del sequestro. Anche le modalità particolari
d’acquisto e di pagamento non rendono evidente l’esistenza di un danno. Il
danno che potrebbe derivare dall’eventuale rinuncia degli aggiudicatari non è
stato allegato e non è stato provato, la rinuncia sull’acquisto lascerebbe comunque
il bene nelle mani della ricorrente.
6.
Il
ricorso va respinto per la mancanza di un pregiudizio immediato ed irreparabile.
Il sequestro risulta comunque giustificato anche in considerazione di quanto
esposto ai punti seguenti della presente decisione.
7.
Il
sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo
scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della
procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni
del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice
prospettiva – alternativa o cumulativa – della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o
devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro
confiscatorio; decisione TF 6P.55/2004 del 10.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 69 n. 1 ss.; G.
PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2542 ss.).
Come
in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti
individuali per prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e sequestro
sono legittimi unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di
reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per
gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì
del principio di proporzionalità; il venir meno di questi presupposti toglie
legittimità al sequestro, che deve essere revocato [decisione TF 1P.391/2003
dell’1.12.2003; decisioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.1.1999
in re M., inc. 1047.98.2 (pubblicata in REP. 1999 n. 131), 8.5.1998 in re T.,
inc. 516.97.3 (pubblicata in REP. 1998 n. 117) e 15.3.1996 in re V. I., inc.
71.96
-147.96.1 (pubblicata in REP. 1996 n. 107)].
8.
Nel
presente caso è pacifico il legame tra gli oggetti sequestrati e quelli oggetto
della denuncia e del procedimento penale.
9.
Pacifica
è anche l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico di __________ __________,
considerato per un verso che egli è la persona che ha ricevuto dal denunciante
(in data __________) il materiale filatelico da intermediare, e per altro verso
che è la medesima persona che l’ha ceduto alla ricorrente in data 10.11.2004.
In
base alla denuncia per cui l’autorità rogante procede, il materiale filatelico
era affidato a __________ __________, perché lo intermediasse.
Egli
al contrario ne ha disposto quale proprietario, come risulta chiaramente dal
doc. D allegato al ricorso (“Dichiaro che la merce è di mia proprietà e che
è da me posseduta in territorio svizzero da più di dieci anni.”), e come
risulta anche dalle modalità di pagamento previste nel medesimo doc. D (“..per
un importo pattuito di frs. 1'090'000.- (..) che vi autorizzo a scalare dal
debito che ho nei vostri confronti per fatture emesse ed anticipi diretti e
indiretti..”).
10.
La
ricorrente invoca, per l’annullamento del sequestro, la propria buona fede. In
analogia con l’art. 59 CP, un terzo può invocare la propria buona fede a
condizione di aver fornito una controprestazione adeguata. Questo difficilmente
è deducibile dall’allegato D al ricorso. In nessun modo è documentata o
comprovata la preesistenza di un debito di __________ __________ nei confronti
della ricorrente. Al contrario, la modalità di cessione appare inusuale.
11.
Per
tutti questi motivi, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, sulle spese gli art. 1 ss. e 39 lit.
f LTG, 2 LALAIMP, 9-18 CPP, nonché ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
Il
ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi
CHF 1'200.-- (milleduecento), sono poste a carico della RI 1, __________.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (art. 80f cpv. 2 AIMP) nel termine di 10
giorni (art. 106 cpv. 2 OG).
4.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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