60.2005.371
istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.
7 dicembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.371
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.371
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/4.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli incarti
penali a carico di PI 2, __________, sfociati in due decreti d’accusa (DA __________
del 28.7.2003 e DA __________ del 12.1.2004);
richiamate le osservazioni 10.11.2005 di PI 2, che aderisce alla
richiesta;
richiamate inoltre le osservazioni 11/14.11.2005 del procuratore
pubblico Antonio Perugini e 16/17.11.2005 del sostituto procuratore pubblico Chiara
Borelli, che preavvisano favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’ufficio
istante deve decidere una richiesta d’autorizzazione all’acquisto di tre armi
da fuoco formulata da PI 2. Saputo dal Comando di polizia dell’esistenza di due
decreti d’accusa, ha chiesto l’accesso ai due rispettivi incarti.
Considerandi
2.
Le
parti interpellate hanno dato il proprio consenso all’accesso agli atti.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica
questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non
da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13
LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se
vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni
che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della
normativa d’applicazione cantonale.
5.
L’istanza
va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica
amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia
e spese.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP,
pronuncia
1.
L’istanza è
accolta.
§ Alla
parte istante è consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico, agli
incarti DA __________ del 28.7.2003 e DA __________ del 12.1.2004.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
-
(rif. armi);
-
-.
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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