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Decisione

60.2005.371

istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.

7 dicembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.371

Data decisione, Autorità:

07.12.2005, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.371

Lugano

7 dicembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/4.11.2005 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli incarti

penali a carico di PI 2, __________, sfociati in due decreti d’accusa (DA __________

del 28.7.2003 e DA __________ del 12.1.2004);

richiamate le osservazioni 10.11.2005 di PI 2, che aderisce alla

richiesta;

richiamate inoltre le osservazioni 11/14.11.2005 del procuratore

pubblico Antonio Perugini e 16/17.11.2005 del sostituto procuratore pubblico Chiara

Borelli, che preavvisano favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. L’ufficio

istante deve decidere una richiesta d’autorizzazione all’acquisto di tre armi

da fuoco formulata da PI 2. Saputo dal Comando di polizia dell’esistenza di due

decreti d’accusa, ha chiesto l’accesso ai due rispettivi incarti.

Considerandi

2.

Le

parti interpellate hanno dato il proprio consenso all’accesso agli atti.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nella

fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che

giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica

questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non

da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13

LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se

vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni

che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della

normativa d’applicazione cantonale.

5.

L’istanza

va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica

amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia

e spese.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP,

pronuncia

1.

L’istanza è

accolta.

§ Alla

parte istante è consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico, agli

incarti DA __________ del 28.7.2003 e DA __________ del 12.1.2004.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

-

(rif. armi);

-

-.

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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