60.2005.372
istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.
12 dicembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.372
Data decisione, Autorità:
12.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.372
Lugano
12 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.10.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale
aperto a seguito di un caso di inquinamento a __________ avvenuto il __________
(inc. MP __________);
premesso che la richiesta è stata erroneamente inviata al Ministero
pubblico e da questi trasmessa in data 4/7.11.2005 a questa Camera;
richiamato il preavviso favorevole del procuratore pubblico Mario
Branda, espresso nello scritto di trasmissione del 4/7.11.2005;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data __________, in occasione di un’operazione di riempimento del serbatoio di una
stazione di benzina, per un’errata manipolazione della valvola di sicurezza
intermedia del condotto dell’autocisterna, fuoriuscivano circa 150 litri di
benzina, richiedendo l’intervento dei pompieri di __________.
Per
l’allestimento della decisione di recupero delle spese di intervento dei
pompieri, il Dipartimento istante chiede l’accesso agli atti (inc. MP __________).
2. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato parere favorevole, mentre
la PI 2 non ha presentato osservazioni.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo del
Dipartimento istante, che deve preparare la risoluzione del Consiglio di Stato
per il recupero delle spese di intervento dei pompieri di __________,
anticipate dal Dipartimento istante medesimo. E ciò in virtù dell’art. 3 cpv. 3
della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle
acque del 2.4.1975 e dell’art. 8 LIA. Per economia di procedura, l’incarto è
allegato direttamente alla presente decisione.
5. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del Dipartimento istante, che
a sua volta potrà recuperarle nella procedura di recupero spese che ha occasionato
la presente procedura.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico del IS 1, __________, che le
addebiterà alle parti nel quadro della procedura di recupero spese.
3. Intimazione:
-
-
- .
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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