Lexipedia

Decisione

60.2005.374

istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante.

10 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.374

Data decisione, Autorità:

10.11.2005, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.374

Lugano

10 novembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini,

vicecancelliere

sedente per

statuire sull’istanza 1/7.11.2005 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale

aperto a suo carico e conclusosi con decreto d’accusa 8.11.2004 (DA __________);

premesso che l’istanza è stata inviata al Ministero pubblico, che

l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 7.11.2005;

preso atto del preavviso favorevole del sostituto procuratore

pubblico Andrea Maria Balerna, formulato nello scritto di trasmissione

dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

carico dell’istante il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un

procedimento penale (in. MP __________) conclusosi con decreto d’accusa

dell’8.11.2005 (DA __________), cresciuto in giudicato.

Considerandi

2.

Con

la richiesta qui in esame, il patrocinatore di IS 1 chiede l’accesso agli atti

del procedimento penale aperto a carico della sua patrocinata. Essendo il

procedimento concluso, correttamente il Ministero pubblico ha inviato la

richiesta per competenza a questa Camera.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

4.

Come

ricordato da questa Camera (inc. 60.1998.349,

60.2005

), una richiesta di visionare gli atti da

parte dell’accusato si ricollega al diritto di essere sentito, che comprende

anche il diritto di consultare gli atti di causa, che si determina in base alle

norme del diritto cantonale, e che il TF rivede sotto il profilo dell'arbitrio.

Quando una tale norma manca o si rivela insufficiente, il diritto di essere

sentito e le sue applicazioni discendono direttamente dall'art. 29 cpv. 2 CF, che

si tratti di una procedura civile, penale o amministrativa. Secondo costante

giurisprudenza, il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale,

la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente

dalle possibilità di successo del ricorso. Il diritto di consultare gli atti

contenenti delle informazioni personali deriva anche dalla libertà personale

(garantita dall'art. 10 cpv. 2 CF) e dal diritto di essere protetti da un

impiego abusivo dei dati personali (art. 13 cpv. 2 CF, DTF 126 I 7). Il diritto

di consultare gli atti dell'art. 29 cpv. 2 CF si estende anche oltre la litispendenza.

Il richiedente deve far valere un interesse degno di protezione. Questo diritto

può essere ristretto o soppresso nella misura in cui l'interesse pubblico, o

l'interesse di terzi, esiga che tutto o parte del documento sia tenuto segreto.

In virtù del principio della proporzionalità, l'autorità deve autorizzare

l'accesso agli atti dei quali la conoscenza non comprometta gli interessi in

gioco.

5.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi

lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,

l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994 p. 19).

6.

Nel

presente caso, l’istanza è giustificata nell’ottica di una possibile revisione,

o comunque nell’ottica della valutazione della propria situazione giuridica da

parte dell’istante.

7.

L’istanza

è accolta. Copia degli atti del procedimento penale conclusosi con il DA __________,

per economia di procedura e per praticità, è allegata alla presente decisione.

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 80.-- e le spese di CHF 60.--, per complessivi CHF

140.

-- (centoquaranta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster