60.2005.374
istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante.
10 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.374
Data decisione, Autorità:
10.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.374
Lugano
10 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 1/7.11.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale
aperto a suo carico e conclusosi con decreto d’accusa 8.11.2004 (DA __________);
premesso che l’istanza è stata inviata al Ministero pubblico, che
l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 7.11.2005;
preso atto del preavviso favorevole del sostituto procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna, formulato nello scritto di trasmissione
dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico dell’istante il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un
procedimento penale (in. MP __________) conclusosi con decreto d’accusa
dell’8.11.2005 (DA __________), cresciuto in giudicato.
Considerandi
2.
Con
la richiesta qui in esame, il patrocinatore di IS 1 chiede l’accesso agli atti
del procedimento penale aperto a carico della sua patrocinata. Essendo il
procedimento concluso, correttamente il Ministero pubblico ha inviato la
richiesta per competenza a questa Camera.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.
Come
ricordato da questa Camera (inc. 60.1998.349,
60.2005
), una richiesta di visionare gli atti da
parte dell’accusato si ricollega al diritto di essere sentito, che comprende
anche il diritto di consultare gli atti di causa, che si determina in base alle
norme del diritto cantonale, e che il TF rivede sotto il profilo dell'arbitrio.
Quando una tale norma manca o si rivela insufficiente, il diritto di essere
sentito e le sue applicazioni discendono direttamente dall'art. 29 cpv. 2 CF, che
si tratti di una procedura civile, penale o amministrativa. Secondo costante
giurisprudenza, il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale,
la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente
dalle possibilità di successo del ricorso. Il diritto di consultare gli atti
contenenti delle informazioni personali deriva anche dalla libertà personale
(garantita dall'art. 10 cpv. 2 CF) e dal diritto di essere protetti da un
impiego abusivo dei dati personali (art. 13 cpv. 2 CF, DTF 126 I 7). Il diritto
di consultare gli atti dell'art. 29 cpv. 2 CF si estende anche oltre la litispendenza.
Il richiedente deve far valere un interesse degno di protezione. Questo diritto
può essere ristretto o soppresso nella misura in cui l'interesse pubblico, o
l'interesse di terzi, esiga che tutto o parte del documento sia tenuto segreto.
In virtù del principio della proporzionalità, l'autorità deve autorizzare
l'accesso agli atti dei quali la conoscenza non comprometta gli interessi in
gioco.
5.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
6.
Nel
presente caso, l’istanza è giustificata nell’ottica di una possibile revisione,
o comunque nell’ottica della valutazione della propria situazione giuridica da
parte dell’istante.
7.
L’istanza
è accolta. Copia degli atti del procedimento penale conclusosi con il DA __________,
per economia di procedura e per praticità, è allegata alla presente decisione.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 80.-- e le spese di CHF 60.--, per complessivi CHF
140.
-- (centoquaranta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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