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Decisione

60.2005.378

istanza di ispezione degli atti. comando della polizia quale istante.

12 dicembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I

due procedimenti sono di conseguenza indipendenti, nel senso che una sanzione

disciplinare non pregiudica l'esito del processo e nemmeno il contrario (cfr.

B. KNAPP in RDS 1984 I 508, A. GRISEL, Traité de droit administratif, I, pag.

519 ss). Ciò nondimeno, l’esistenza di un procedimento amministrativo per i

medesimi fatti dell’inchiesta penale rappresenta un interesse giuridico

legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

6. Ci

si deve inoltre chiedere se la sospensione dei procedimenti disciplinari, in

attesa di risultanze del procedimento penale, non rendano l’istanza prematura.

La

sospensione della procedura amministrativa disciplinare è giustificata da

valutazioni giuridiche, oltre che di economia procedurale e di opportunità. Per

non compromettere la sicurezza del diritto, e tenuto conto del fatto che il

magistrato penale dispone di mezzi di indagine più efficaci, la giurisprudenza

ha stabilito che in linea di principio l'autorità amministrativa deve

soprassedere alla decisione di sua competenza fino alla pronuncia della

sentenza penale definitiva, nella misura in cui la fattispecie o la sua

qualifica giuridica siano rilevanti per la decisione medesima (DTF 109 Ib 203,

119 Ib 158, 121 II 214, 122 II 211).

Ciò

non è comunque previsto imperativamente da alcuna norma, di modo che, dandosi

le circostanze, il giudizio in un procedimento disciplinare può precedere la

conclusione del processo penale. Il precetto giurisprudenziale esposto è del

resto specificamente riferito a casi in cui la commissione di un reato

rappresenta il presupposto necessario per l'adozione della decisione amministrativa

(DTF 106 Ib 177).

7. All’istante,

ai fini di un corretto assolvimento del mandato affidatogli dal CdS, va riconosciuta,

nei limiti posti dalle esigenze dell'inchiesta penale, la facoltà di chiedere a

chi di dovere l'aggiornamento sulle risultanze del procedimento anche prima

della fine di quest’ultimo.

Anzitutto

perché la sospensione dell’inchiesta amministrativa è prevista in attesa di

risultanze del procedimento penale, ciò che, a dipendenza dei casi, non

necessariamente presuppone l’attesa dell’esito finale del procedimento.

Inoltre,

l’aggiornamento in corso dell’inchiesta penale può eventualmente permettere

all’istante di proporre a tempo debito al CdS la riattivazione formale della

procedura amministrativa-disciplinare eventualmente anche prima dell’esito

finale del procedimento penale.

Esigere

il contrario rappresenterebbe un formalismo eccessivo, non giustificabile da

alcuna oggettiva ragione.

8. L’istanza

è quindi accolta. Ritenuto che il procedimento penale è tuttora in fase istruttoria,

la scrivente Camera delega al procuratore generale il compito di fissare i

tempi e le modalità d'accesso ai singoli atti, compresa la facoltà di estrarne

fotocopie, tenendo conto degli specifici bisogni dell'inchiesta penale, dei

diritti della difesa e di terzi. Considerata la qualifica della persona

incaricata dell’inchiesta amministrativa, non dovrebbero sorgere dubbi sul

rispetto del segreto d'ufficio.

9. Visto

il particolare caso, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

-;

-

-

-

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2.

patr. da: PR 1

3.

PI 3

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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