60.2005.380
sistanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. spese legali.
18 luglio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2005.380
Data decisione, Autorità:
18.07.2006, CRP
Titolo:
sistanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.380
Lugano
18 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 8/9.11.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.10.2005 emanato dal procuratore
pubblico Luca Maghetti (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317
ss. CPP;
richiamate le osservazioni 1.12.2005 del magistrato inquirente, che postula
una riduzione dell’indennità rivendicata (di per sé giustificata) in considerazione
del fatto che il procedimento penale è stato ampiamente provocato dal comportamento
dell’istante medesimo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 13.8.2005 IS 1 ha sporto denuncia penale contro ignoti per titolo di
rapina, subordinatamente di furto, presso il Commissariato di __________,
segnalando di essere stata derubata della somma di CHF 3'850.-- che aveva poco
prima prelevato dal bancomat dell’__________, di un telefonino cellulare __________
e di una macchina fotografica __________, che si trovavano all’interno della
sua borsetta;
che
le modalità in cui ha riferito quanto accadutole hanno tuttavia insospettito
gli inquirenti (cfr. AI 1);
che
– nell’ambito delle susseguenti informazioni preliminari avviate nei suoi
confronti per titolo di mancata truffa ai danni dell’assicurazione e sviamento
della giustizia – il procuratore pubblico Luca Maghetti ha in particolare
disposto perquisizioni e sequestri presso __________ (AI 2) e __________ (AI 6),
assumendo inoltre agli atti l’estratto dei suoi carichi pendenti richiesto
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (AI 14);
che
con decisione 28.10.2005 – in assenza di riscontri probatori sufficienti – il magistrato
inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine alle suddette
indagini preliminari, giudizio cresciuto in giudicato;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 2'673.90 per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà
di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono
necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ
2003 II p. 67 ss.);
che
nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non
luogo a procedere, senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;
che
– come detto – le informazioni preliminari hanno comportato, oltre agli
interrogatori (AI 16), un ordine di perquisizione e sequestro degli estratti
conto delle relazioni bancarie __________, dei fotogrammi ricavati dal sistema
di video-sorveglianza e della relativa striscia di cassa del bancomat (AI 2), un
ordine di perquisizione e sequestro di una copia dell’avviso di sinistro e
della relativa polizza presso __________ (AI 6), la richiesta all’Ufficio
circondariale di tassazione di informazioni circa eventuali suoi arretrati nel
pagamento delle imposte (AI 9) e la richiesta all’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________ dell’estratto dei carichi pendenti (AI 14);
che
tali circostanze – unitamente alle difficoltà giuridiche di cui alle ipotesi
accusatorie, segnatamente con riferimento al reato di mancata truffa – imponevano,
già a questo stadio del procedimento, la presenza di un legale;
che
– come osservato dal magistrato inquirente – l’istante aveva del resto difficoltà
a spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti sui quali era interrogata,
esprimendosi “(…) volentieri con divagazioni e non ponderando
sufficientemente quanto dichiara ed andando sovente in contraddizione”
(osservazioni 1.12.2005, p. 1);
che
IS 1 va quindi ritenuta “accusata” a’ sensi dell'art. 317 CPP;
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale 8.11.2005 del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'673.90 [di cui CHF 2'250.--
a titolo di onorario, CHF 235.-- di spese e CHF 188.90 di IVA (doc. B)];
che
la tariffa oraria – che non viene precisata – va stabilita in CHF 250.--/ora,
conformemente ai principi suesposti;
che
il dispendio orario che ne deriva – pari a 9 ore a CHF 250.--/ora – corrisponde
certamente all’impiego temporale medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2);
che,
come si evince dagli atti, il legale ha in effetti presenziato
all’interrogatorio di data 25.10.2005 presso il Ministero pubblico di Lugano, che
si è protratto dalle ore 14.30 alle ore 18.15 e a cui va aggiunto il tempo della
trasferta (AI 17), senza dimenticare gli scritti di data 2.9.2005 (AI 5),
20.9.2005 (AI 10) e 21.9.2005 (AI 12), gli (ulteriori) scritti al cliente ed i
necessari colloqui, le telefonate e la stesura della presente istanza;
che
viene pertanto ammesso l’onorario di CHF 2'250.--, così come esposto;
che
a detto importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 195.75, ridotte in
particolare a CHF 3.75 quelle telefoniche [25 minuti (in media 5
minuti/telefonata) a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio
di moderazione in re avv. B.C.,
inc. 19.2004.6)], a CHF 7.-- quelle inerenti il fax di data 20.9.2005 [CHF
5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 2.-- per invio] ed a CHF 78.--
quelle inerenti la trasferta a Lugano [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA):
39 km a tratta (secondo l’“indicatore delle distanze chilometriche da
Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e
dell’economia)], stralciate invece quelle inerenti la ricezione del fax di data
21.9.2005 (che non figura agli atti), quelle inerenti l’e-mail di data
2.11.2005 (che appare superfluo) e quelle di posteggio (in quanto non provate);
che
l’IVA ammonta a CHF 185.90;
che
nelle proprie osservazioni il procuratore pubblico postula una riduzione
dell’indennità richiesta, in considerazione “(…) del fatto che il
procedimento penale è stato ampiamente provocato dal comportamento, non
volontario, dell’istante” (osservazioni 1.12.2005, p. 1);
che
evidenzia come le modalità con cui IS 1 ha riferito quanto accadutole, “(…)
le carenti indicazioni circa il percorso da lei effettuato e gli istituti
bancari presso i quali aveva effettuato i prelievi, unitamente alla visione del
video del bancomat dell’__________ (video che la ritraeva in evidente stato di
ansia per una situazione finanziaria successivamente confermata come
difficile), avevano fatto nascere negli inquirenti sufficienti indizi che in
realtà si trattasse di un caso di mancata truffa assicurativa con connesso uno
sviamento della giustizia” (osservazioni 1.12.2005, p. 1);
che
l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre
il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le
circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od
aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato,
segnatamente se l'accusato ha
determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione
oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione 14.4.2004 di questa Camera in re
Fatti
I. G., inc. 60.2002.289);
che
in concreto – malgrado le contraddizioni, le imprecisioni e le dimenticanze di
cui ha fatto prova nel corso dei vari interrogatori di polizia – l’istante non
ha mai ritrattato quanto dichiarato in occasione della denuncia penale
13.8.2005, limitandosi ad alcune precisazioni e correzioni di versione (cfr. AI
17, verbale di interrogatorio 25.10.2005);
che
Considerandi
non si può pertanto ritenere che con il suo comportamento – che lo stesso procuratore
pubblico ha definito “non volontario” – abbia provocato per sua colpa
l’apertura del procedimento penale a suo carico, per cui non si giustifica
alcuna esclusione/riduzione dell’indennità fin qui riconosciuta;
che,
in conclusione, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo
complessivo di CHF 2'631.65;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di non luogo a procedere 28.10.2005 emanato dal procuratore pubblico
Luca Maghetti (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a
titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'631.65.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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