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Decisione

60.2005.380

sistanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di non luogo a procedere. accusato. spese legali.

18 luglio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. G., inc. 60.2002.289);

che

in concreto – malgrado le contraddizioni, le imprecisioni e le dimenticanze di

cui ha fatto prova nel corso dei vari interrogatori di polizia – l’istante non

ha mai ritrattato quanto dichiarato in occasione della denuncia penale

13.8.2005, limitandosi ad alcune precisazioni e correzioni di versione (cfr. AI

17, verbale di interrogatorio 25.10.2005);

che

Considerandi

non si può pertanto ritenere che con il suo comportamento – che lo stesso procuratore

pubblico ha definito “non volontario” – abbia provocato per sua colpa

l’apertura del procedimento penale a suo carico, per cui non si giustifica

alcuna esclusione/riduzione dell’indennità fin qui riconosciuta;

che,

in conclusione, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo

complessivo di CHF 2'631.65;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di non luogo a procedere 28.10.2005 emanato dal procuratore pubblico

Luca Maghetti (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a

titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'631.65.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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