60.2005.382
istanza di ispezione degli atti. comando della polizia quale istante.
7 dicembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.382
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. comando della polizia quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.382
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.10/9.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del
procedimento penale a carico dell’aspirante gendarme PI 2, __________ (patr.
da: avv. PR 1, __________);
premesso che la richiesta è stata erroneamente indirizzata al
Ministero pubblico, e da questo trasmessa a questa Camera per evasione;
richiamato il preavviso favorevole del procuratore pubblico PI 1
espresso con lo scritto di trasmissione del 9.11.2005;
preso atto che l’interessato non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 2 e di altri agenti della polizia cantonale e comunale è aperto un
procedimento penale relativo a fatti avvenuti a __________ il __________ a
danno di alcuni studenti di una classe liceale di __________ (inc. MP __________).
Fatti
2. Con
l’istanza in esame, il IS 1 chiede di aver accesso agli atti dell’incarto
penale limitatamente alla posizione di PI 2, nel frattempo aspirante gendarme.
Il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso, mentre l’interessato ha
rinunciato a formulare delle osservazioni.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
Considerandi
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, la richiesta è fondata su un interesse giuridico legittimo,
ritenuta la decisione di ammissione definitiva o meno alla scuola abbreviata
per aspiranti gendarmi.
5.
L’istanza
dev’essere accolta. L’accesso agli atti, che potrà avvenire presso il Ministero
pubblico, è però limitato unicamente alla posizione di PI 2. Considerato come
il procedimento non sia terminato, dagli atti dello stesso non potranno essere
estratte fotocopie.
6.
Vista
la particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e al prelievo
delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-;
-
-
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR
1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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