Lexipedia

Decisione

60.2005.382

istanza di ispezione degli atti. comando della polizia quale istante.

7 dicembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. Con

l’istanza in esame, il IS 1 chiede di aver accesso agli atti dell’incarto

penale limitatamente alla posizione di PI 2, nel frattempo aspirante gendarme.

Il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso, mentre l’interessato ha

rinunciato a formulare delle osservazioni.

3. Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

Considerandi

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, la richiesta è fondata su un interesse giuridico legittimo,

ritenuta la decisione di ammissione definitiva o meno alla scuola abbreviata

per aspiranti gendarmi.

5.

L’istanza

dev’essere accolta. L’accesso agli atti, che potrà avvenire presso il Ministero

pubblico, è però limitato unicamente alla posizione di PI 2. Considerato come

il procedimento non sia terminato, dagli atti dello stesso non potranno essere

estratte fotocopie.

6.

Vista

la particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e al prelievo

delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-;

-

-

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR

1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster