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Decisione

60.2005.384

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

26 luglio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.384

Data decisione, Autorità:

26.07.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.384

Lugano

26 luglio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 11/14.11.2005 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 11.11.2004 del giudice della Pretura penale Damiano

Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 1.12.2005 del sostituto procuratore

pubblico Marisa Alfier, che si chiede anzitutto – non essendovi necessità di

patrocinio – se un’indennità ex art. 317 CPP sia dovuta, postulando in ogni

caso che l’onorario esposto dal patrocinatore sia ridotto ad un massimo di CHF

1'000.-- e che le spese siano pure ridotte di conseguenza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 2.2.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa

davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di

trenta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

due anni, alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e

delle spese, siccome ritenuto colpevole di ripetuta infrazione alla legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri “(…) per avere,

a __________, dal mese di marzo 2003 al 23 luglio 2003, favorito il soggiorno illegale

della cittadina __________ alloggiandola a pagamento presso l’appartamento da

lui locato in __________ benché a conoscenza del fatto che fosse priva di

validi documenti di legittimazione (passaporto privo del necessario visto) e

che la stessa esercitasse attività lucrativa senza essere in possesso del

necessario permesso di Polizia degli stranieri” e “dal 16 luglio al 23

luglio 2003, favorito il soggiorno illegale della cittadina __________ alloggiandola

a pagamento presso l’appartamento da lui locato in __________ benché a

conoscenza del fatto che fosse priva di validi documenti di legittimazione

(passaporto privo del necessario visto) e che la stessa esercitasse attività

lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli

stranieri” (DA __________);

che

con scritto 18/19.2.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di

accusa;

che

con decisione 11.11.2004 il giudice della Pretura penale lo ha assolto

dall’imputazione;

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 2'169.90, oltre interessi, per spese di

patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che,

Considerandi

nelle proprie osservazioni, il sostituto procuratore pubblico si chiede se tale

diritto non sia da negare trattandosi in casu “(…) di un evidente reato

minore, al quale già il Tribunale federale nega il diritto costituzionale al

gratuito patrocinio”, evidenziando che “si potrebbe dunque concludere

che, nel caso di specie, non essendovi necessità di patrocinio, trattandosi di

un decreto di accusa che proponeva una pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente,

nemmeno è dovuta un’indennità ex art. 317 CPP” (osservazioni 1.12.2005, p.

1-2);

che

– secondo costante prassi di questa Camera – il diritto di cui agli art. 317

ss. CPP compete ad ogni accusato prosciolto, indipendentemente dalla questione

a sapere se i suoi interessi sono stati colpiti in misura importante e se la

fattispecie presentava difficoltà di fatto e di diritto tali da rendere necessario

un patrocinatore, circostanze queste che vanno per contro valutate nel caso in

cui il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a

procedere, ovvero senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti

dell’interessato;

che

IS 1 è stato posto in stato di accusa dal magistrato inquirente e

successivamente prosciolto dal giudice della Pretura penale, per cui ha in ogni

caso diritto all'indennità prevista dall'art. 317 CPP;

che

– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale 11.11.2005 del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'469.90 [di cui CHF

2'000.-- di onorario (per 8 ore e 50 minuti), CHF 295.45 di spese e CHF 174.45

di IVA (doc. A allegato all’istanza 11/14.11.2005)], dedotto l’importo di CHF

300.

-- già assegnatogli dal giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili

(sentenza 11.11.2004, p. 3);

che

la tariffa oraria – pari a CHF 226.50/ora (arrotondati) per 8 ore e 50 minuti –

è conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario esposto – per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale – appare invece oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;

che

determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP.

1998.

n. 126);

che,

come osservato dal sostituto procuratore pubblico (cfr. osservazioni 1.12.2005,

p. 2), vista la relativa semplicità del mandato, tre colloqui e diciassette

telefonate con il cliente appaiono eccessivi;

che

del resto con decisione 19.5.2004 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy

Meli ha respinto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio, evidenziando

che tale beneficio non è di principio dovuto qualora si tratti di reati minori

(“Bagatelldelikte”) e che IS 1 non ha sostanziato né sostenuto che il

caso presentava difficoltà di fatto o di diritto tali da da rendere necessaria

la presenza di un difensore (inc. Giar __________);

che

di conseguenza viene ammesso un onorario pari a 5 ore e 50 minuti a CHF

226.

/ora, per complessivi CHF 1'321.25, di cui 140 minuti inerenti l’esame

atti e gli scritti (come esposto), 45 minuti inerenti le telefonate (quelle

ricevute dal cliente non appaiono indispensabili ad una conduzione oculata del

mandato), 60 minuti inerenti i colloqui (sufficienti in relazione alla

fattispecie), 60 minuti inerenti il dibattimento (che si è protratto dalle ore

9.00

alle ore 9.30 ed è quindi stato riaperto alle ore 9.50 per la lettura del

Dispositivo

dispositivo) e 45 minuti per la stesura della presente istanza (come esposto);

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 292.45, ridotte a

CHF 6.-- quelle inerenti le telefonate [40 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr.

decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. 19.2004.6)];

che

l’IVA ammonta a CHF 122.65;

che

le spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la difesa dell’accusato

sono pari a CHF 1'736.35;

che

l’istante ha già richiesto ed ottenuto dinanzi alla Pretura penale un’indennità

per ripetibili di CHF 300.-- (cfr. verbale del dibattimento 11.11.2004, p. 3);

che

– benché l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa

speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6

CPP (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in

considerazione le ripetibili assegnate dall’autorità giudicante nell’ambito

della decisione sulle spese e dedurle dalle spese di patrocinio oggettivamente

necessarie;

che

all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'436.35

(CHF 1'736.35 ./. CHF 300.--);

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 11.11.2005 della presente istanza;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 11.11.2004 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'436.35, oltre interessi del 5% dall’11.11.2005.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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