60.2005.386
istanza di ispezione degli atti. comando della polizia quale istante.
7 dicembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.386
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. comando della polizia quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.386
Lugano
7 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/15.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti del
procedimento penale a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico e da
questa girata per competenza a questa Camera in data 14/15.11.2005;
richiamato il preavviso positivo formulato dal procuratore pubblico Maria
Galliani con lo scritto di trasmissione 14/15.11.2005;
richiamate le osservazioni 17/18.11.2005 del patrocinatore di PI 2,
con le quali comunica il proprio consenso all’accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 2 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un
procedimento penale per titolo di appropriazione semplice (inc. MP __________),
nel frattempo sfociato nel DA __________ del __________.
2. Con
istanza inviata erroneamente al Ministero pubblico, il IS 1 ha chiesto
l’accesso agli atti, preavvisato favorevolmente sia dal procuratore pubblico,
sia dal patrocinatore dell’agente inchiestato.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, considerata l’eventualità di un procedimento disciplinare (con
riferimento agli art. 23 cvp. 2 della Legge sulla polizia e gli art. 32 ss.
LORD), la richiesta di accesso è fondata su un interesse giuridico legittimo.
5. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.
6. Vista
la situazione particolare, si prescinde dalla tassa di giustizia e dal prelievo
di spese.
Per
questi motivi,
visti gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-;
-
-
terzi implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
patr. da: PR
1.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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