60.2005.389
istanza di ispezione degli atti. presidente tribunale militare quale istante.
16 novembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.389
Data decisione, Autorità:
16.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. presidente tribunale militare quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.389
Lugano
16 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 14/16.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia della sentenza 3.8.2005 emanata
nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 3 (inc. TPC __________);
richiamate le osservazioni 16.11.2005 del difensore d’ufficio di PI
3, che comunica il proprio accordo alla trasmissione della sentenza al
presidente del Tribunale Militare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
sentenza 3.8.2005 PI 3 è stato condannato per titolo di infrazione aggravata e
contravvenzione alla LStup (inc. TPC __________).
2. L’istante
é presidente del __________, presso il quale è pendente un procedimento a carico
di PI 3. Quest’ultimo, per il tramite del proprio legale, ha dato il proprio
consenso alla trasmissione al Tribunale __________ della citata sentenza
3.8.2005.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Il
diritto penale militare rispetto a quello civile ha valenza autonoma, seppure
fonda sugli stessi principi e da esso poco si differenzia, in particolare per
quanto riguarda la parte generale. E’ applicato dalla giustizia militare sulla
base di una specifica procedura (PPM), che prevede segnatamente un obbligo di
reciproca assistenza fra i tribunali militari e le autorità civili giudiziarie
e amministrative della Confederazione e dei Cantoni (art. 18 PPM). Anche se vi
è parallelismo fra il diritto penale ordinario e quello militare (art. 7 CPM),
in particolare nella commisurazione della pena da infliggere a un milite (art.
44 CPM), le condizioni personali vanno considerate in un senso più lato che si
estende anche al comportamento tenuto nella vita civile. L’istanza appare
pertanto oltre che legittima anche giustificata e merita pertanto accoglimento.
Invero ci si può chiedere se per lo scambio di informazioni l’art. 18 PPM non
permetta addirittura di prescindere dalla procedura di cui all’art. 27 CPP.
5. L’istanza
è accolta. Copia della sentenza richiesta è allegata alla presente decisione.
6. Si
giustifica prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
patr. da: PR 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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