60.2005.391
istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.
8 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2005.391
Data decisione, Autorità:
08.05.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.391
Lugano
8 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/17.10.2005 presentata da
IS 1
patr. da: avv., , e avv. PR 1
tendente ad ottenere copia degli atti dell’incarto penale MP __________
aperto a seguito di un suo esposto del 6/7.2.2003 e a contestare la valida
intimazione del decreto di NLP __________;
premesso che la richiesta di copia degli atti e di contestazione
dell’intimazione del decreto di non luogo procedere è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per
competenza;
richiamato lo scritto del procuratore pubblico Giovan Maria
Tattarletti del 19/20.10.2005 con il quale ha trasmesso l’istanza, e nel quale ritiene
tardiva la richiesta di restituzione dei termini, e insufficientemente motivata
e sproporzionata la richiesta di accesso agli atti;
richiamato lo scritto di questa Camera del 13.12.2005 con il quale
si precisava che la contestazione della modalità di intimazione non è di sua
pertinenza, e che quindi l’istanza 10/17.10.2005 non può essere interpretata
quale richiesta di restituzione dei termini, anche perché comunque
manifestamente tardiva, visto lo scritto 27.7/9.8.2005 dell’avv. __________ __________
al Ministero pubblico;
richiamato lo scritto 10/16.1.2006 dell’avv. __________ __________
che contesta ulteriormente la notifica, eccependo che al momento della notifica
della decisione di NLP l’istante si sarebbe trovata all’estero;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di un esposto del 6/7.2.2003 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento contro
ignoti per titolo di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro (inc. MP __________).
Il procuratore pubblico ha sentito la qui istante (in data 7.2.2003), ha
emanato un ordine di perquisizione e sequestro (in data 12.2.2003), ha sentito
due testimoni (in data 9.4.2003) ed ha poi emanato un decreto di non luogo a
procedere in data 30.4.2003 (NLP __________).
2.Il
decreto di non luogo a procedere è stato intimato alla qui istante per mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla documentazione postale (cartolina
rosa) risulta che il decreto di non luogo procedere è stato recapitato in data
7.5.2003 (recapito: Via __________, __________).
3.Con
scritto 27.7/9.8.2005 l’avv. __________ __________, per conto dell’istante, ha
chiesto direttamente al Ministero pubblico copia della documentazione trasmessa
dalla __________ in data 6.3.2003. A questo scritto il Ministero pubblico ha
risposto in data 9.8.2005 chiedendo di integrare la richiesta della
documentazione con una motivazione. A questo scritto ha poi fatto seguito la lettera
10/17.10.2005 dell’avv. __________ __________ che il Ministero pubblico ha trasmesso
a questa Camera per evasione giusta l’art. 27 CPP, considerato come il
procedimento penale sia concluso.
4.È
pacifico che la decisione di non luogo procedere del 30.4.2003 è stata intimata
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno il 7.5.2003 a __________. Pure
pacifico che lo scritto 27.7/9.8.2005 dell’avv. __________ __________ faccia
riferimento a questa decisione, sia indicando la data, il numero, ma anche
facendo riferimento al decreto di perquisizione e sequestro del 12.2.2003 e
alla trasmissione degli atti da parte della banca in data 6.3.2003 (p. 3 NLP __________).
Solo con scritto 10/17.10.2005 l’avv. __________ __________ ha contestato la
modalità di intimazione.
5.In simili
circostanze, è pacifico che il termine e le condizioni per la presentazione di
un’istanza di restituzione dei termini dell’art. 21/22 CPP non sono date. Il
testo dello scritto 27.7/9.8.2005 dimostra chiaramente che la richiesta di
restituzione dei termini contenuta nello scritto 10/17.10.2005 è tardiva.
Inoltre non sono stati addotti argomenti a sostegno dell’impedimento.
6.Da
esaminare, come indicato nello scritto 13.12.2005 di questa Camera, è la
richiesta di accesso agli atti giusta l’art. 27 CPP formulata in data
27.7/9.8.2005 e completata in data 10/17.10.2005.
7.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
8.L’istante
è stata all’origine del procedimento. Per l’accesso agli atti deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico
legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche
alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è
terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i
successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del
procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
9.Il
procedimento penale di cui si chiede l’accesso agli atti è stato chiuso quando
ancora si trovava allo stadio delle informazioni preliminari. Non c’è stato un
deposito atti che abbia reso accessibili gli atti a quel momento. Inoltre,
l’istante a quel tempo non era patrocinata. Per questo motivo, ha un legittimo
interesse giuridico ad accedere agli atti del procedimento.
10.
L’istanza è parzialmente accolta,
limitatamente alla richiesta di accesso agli atti. Questi potrà avvenire presso
gli uffici del Ministero pubblico e dei documenti potranno essere estratte
copie.
11.
L’istanza è irricevibile per quanto riguarda
la contestata regolarità della citazione del decreto di non luogo a procedere,
e per la richiesta di restituzione dei termini.
12.
La tassa di giustizia e le spese sono a
carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza,
per quanto ricevibile, è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Considerandi
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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