60.2005.392
istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.
13 dicembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.392
Data decisione, Autorità:
13.12.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.392
Lugano
13 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/18.11.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso
agli atti del procedimento penale avviato dal Ministero pubblico del Canton
Ticino a seguito del decesso presso il carcere “La Stampa” di una
detenuta (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 1.12.2005 del sostituto procuratore
pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere obbiezioni alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 28.10.2005, presso il penitenziario cantonale “La Stampa” è deceduta
una detenuta, per una sospetta assunzione di stupefacenti. A seguito di questo
episodio, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).
2. Con
la richiesta qui esaminata, il IS 1 chiede l’accesso agli atti dell’inchiesta
penale. A fondamento della domanda è posto l’interesse pubblico a far luce su come
la sostanza stupefacente sia pervenuta nella sezione chiusa del penitenziario,
e ciò per eventualmente adottare delle misure volte ad evitare, in futuro,
simili episodi. È anche riservato l’avvio di un procedimento amministrativo o
disciplinare, a dipendenza del risultato della consultazione degli atti.
3. Come
riferito in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non
avere obbiezioni alla richiesta.
4. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
5. Nel
presente caso è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo da
parte del IS 1 ad accedere agli atti, in vista dell’acquisizione di informazioni
utili, per un verso per predisporre in futuro misure atte a prevenire
l’introduzione di sostanze stupefacenti all’interno del PCT “La Stampa”,
e per altro verso per verificare eventuali coinvolgimenti di funzionari o
addetti, ciò che potrebbe dare origine ad un procedimento amministrativo o
disciplinare.
6. L’istanza
è accolta. Essendo il procedimento tuttora aperto, l’accesso agli atti potrà
avvenire presso gli uffici del Ministero pubblico. Di principio non è data la
possibilità di estrarre copie, per ossequiare alla segretezza del procedimento,
che si trova nella sua fase iniziale di informazioni preliminari.
7. Data
la particolarità del caso, non si prelevano la tassa di giustizia e le spese.
Per questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
-
terzi
implicati
Considerandi
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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